Vicinato

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A questo riguardo segnalo che il Codice civile contiene varie norme per la tutela dei diritti di proprietà e possesso nell’ambito del vicinato.

In particolare, l’art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.

Perché vi sia una turbativa non occorre che il vicino intervenga direttamente sulla proprietà dell’attore (come nell’ipotesi dell’art. 641 cpv. 2 CC); una turbativa indiretta è sufficiente se configura un eccesso pregiu­dizievole nel senso dell’art. 684 CC. Ciò vale ad esempio per le emissioni di fumo e le emanazioni moleste.

Sapere poi se le immissioni siano dav­vero eccessive dipende dall’oggettiva intensità delle medesime.

Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime condizioni.

Vietate non sono unicamente immissioni che arrecano un danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 3), che superano gli usuali limiti di tolleranza.