L’art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza può promuovere un’azione di manutenzione contro l’autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto.
L’azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC).
Un’azione possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di fatto.
Tranne nel caso speciale dell’art. 927 cpv. 2 CC (che consente di giustificare immediatamente un diritto prevalente), il giudice non indaga sulla legittimità di tale stato di fatto o sulla legittimità del comportamento della controparte. Egli garantisce all’istante unicamente una tutela provvisoria (DTF 133 III 638 con rinvii).
Se riscontra un atto di illecita violenza, in altri termini, il giudice dell’azione possessoria ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione.
Quanto all’atto di illecita violenza, essa non deve necessariamente configurare un atto di forza né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore.