L’art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il soggetto turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza può promuovere un’azione di manutenzione contro l’autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto.
L’azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l’azione di reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto deve essere verificato d’ufficio, giacché da esso dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con riferimenti).
Da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, non appena conosciuto l’atto di violenza e il suo autore (art. 929 cpv. 1 CC), dall’altro deve avere intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand’anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
Un’azione possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di fatto.
Tranne nel caso speciale dell’art. 927 cpv. 2 CC (che consente di giustificare immediatamente un diritto prevalente), il giudice non indaga sulla legittimità di tale stato di fatto o sulla legittimità del comportamento del convenuto.
Il giudice garantisce all’istante mera tutela provvisoria (DTF 133 III 638 con rinvii). Riscontrando un atto di illecita violenza, in altri termini, il giudice dell’azione possessoria ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione.
Quanto all’atto di illecita violenza, esso non deve necessariamente configurare un atto di forza né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore.