In una sentenza del 14 marzo 2012 (5A 642/2011 ), il Tribunale federale ha stabilito che un’indennità giusta l’art. 165 cpv. 1 CC presuppone che un coniuge abbia collaborato nell’impresa dell’altro «in misura notevolmente superiore» al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia. In quest’ambito, secondo la nostra massima istanza giudiziaria, sono in particolare da considerare la durata e la regolarità della collaborazione, così come l’importanza del contributo. Una prestazione notevolmente superiore è regolarmente data quando la prestazione lavorativa corrisponde a quella di un dipendente. Un’indennità è soprattutto giustificata qualora il coniuge avente diritto non ha tratto vantaggio, nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, dall’utile dipendente dalla sua collaborazione. L’altro coniuge deve avere un capacità contributiva. L’indennità giusta l’art. 165 CC non può condurre a un sovraindebitamento del coniuge debitore.