In una sentenza del 15 marzo 2013 (5A_923/2012), il Tribunale federale ha stabilito che i debiti verso terzi che concernono esclusivamente un coniuge, non rientrano nel fabbisogno minimo essendo secondari rispetto all’obbligo di mantenimento della famiglia. Essi sono – secondo l’apprezzamento del giudice – da considerare nell’ambito dell’eventuale riparto delle eccedenze. Nel fabbisogno vanno integrati unicamente i debiti pagati con regolarità che i coniugi hanno assunto per il mantenimento del sostentamento comune.