Art. 176 CC: Considerazione dell’onere fiscale nel fabbisogno minimo dei coniugi. (FamPra.ch 2012, 160)

In una sentenza del 30 settembre 2009 (5A_302/2011), il Tribunale federale  ha stabilito che qualora il contributo di mantenimento sia calcolato secondo il metodo del calcolo dei fabbisogni minimi con ripartizione delle eccedenze e vi sia un’eccedenza, l’onere fiscale va considerato nel fabbisogno dei coniugi. Il fatto che le imposte non vengano considerate nonostante l’eccedenza, è arbitrario. Qualora risulti per contro un ammanco, va determinato per entrambi i coniugi il fabbisogno minimo del diritto esecutivo . Gli oneri tributari non rientrano nel fabbisogno minimo e non vanno pertanto considerati. Questi principi valgono sia nelle procedure di divorzio che nelle procedure di separazione.

Riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera – ordine pubblico.

In una sentenza del 26 gennaio 2005 (DTF 131 III 182), il Tribunale federale ha stabilito che in L’assenso a un divorzio consensuale contenuto in una procura conferita a un avvocato può essere compreso quale dichiarazione nei confronti del tribunale della volontà di divorziare.

La necessità che, nel caso di un divorzio consensuale, il tribunale si convinca con sufficiente sicurezza della volontà di divorziare dei coniugi fa parte dell’ordine pubblico svizzero. La prova della volontà di divorziare non deve però risultare necessariamente dall’audizione personale dei coniugi innanzi al tribunale, ma può pure essere apportata con una dichiarazione scritta.