2c Art. 125 cpv. 2, 176 cpv. 1 n. 1 CC
Obbligo di mantenimento dopo il divorzio – reddito di un coniuge parzialmente invalido – fabbisogno minimo di un coniuge – spese per la manutenzione ordinaria dell’alloggio
Il reddito imputabile a un coniuge creditore riconosciuto parzialmente invalido non corrisponde necessariamente alla capacità lucrativa residua accertata dall’Assicurazione Invalidità, che ha carattere teorico. Criteri in base ai quali il giudice tiene conto, nel fabbisogno minimo di un coniuge, delle spese per la manutenzione corrente dell’alloggio. I CCA 19.8.2014 N. 11.2012.54
3c Art. 129 cpv. 1, 125 cpv. 2 CC
Modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio
Contributo di mantenimento in favore dell’ex coniuge fissato, in sede di divorzio, in funzione del solo reddito lavorativo del debitore alimentare; presa in considerazione di altri criteri di valutazione (in particolare fabbisogno, patrimonio e altre forme di reddito) in sede di azione di modifica del contributo giusta l’art. 129 cpv. 1 CC (consid. 6). TF 16.10.2014 N. 5A_761/2013
4c Art. 133 cpv. 1 n. 4 CC
Divorzio – contributo di mantenimento per i figli – genitore risposato
Fabbisogno minimo di un genitore che, tenuto a versare contributi di mantenimento per i figli, si è risposato. I CCA 14.10.2014 N. 11.2012.53
5c Art. 134 cpv. 1 e 2 CC
Modifica di sentenza di divorzio – affidamento del figlio
Condizioni per una modifica dell’autorità parentale.
I CCA 16.1.2014 N. 11.2012.57 (ricorsi in materia civile respinti in quanto ammissibili dal Tribunale federale con sentenza 5A_169/2014 e 5A_170/2014 del 14 luglio 2014)
6c Art. 134 cpv. 2, 159, 163 CC
Modifica di una sentenza di divorzio – provvigione ad litem?
In una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio un ex coniuge non può chiedere all’altro una provvigione ad litem. I CCA 24.7.2014 N. 11.2013.11
7c Art. v146 seg. CC; 419e CPC/TI
Curatela di rappresentanza – anticipo dei costi
L’anticipo dei costi della curatela di rappresentanza del figlio nell’ambito di una causa di divorzio ancora retta dagli art. 146 e 147 vCC e dal CPC/TI è a carico del Cantone, non dell’Autorità regionale di protezione. III CCA 14.10.2014 N. 13.2013.87
8c Art. 163 cpv. 1, 176 cpv. 1 n. 1 CC
Contributo di mantenimento per un coniuge fino al momento del divorzio
Fino allo scioglimento del matrimonio il contributo alimentare per la moglie rimane disciplinato dall’art. 163 CC in misure a protezione dell’unione coniugale o in decreti cautelari emessi nella causa di divorzio. Il contributo alimentare dell’art. 125 CC decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o può valere anche prima? I CCA 20.6.2014 N. 11.2011.76
9c Art. 163 cpv. 1, 176 cpv. 1 n. 1 CC
Contributo di mantenimento per un coniuge durante il matrimonio
Coniuge creditore che vive in comunione domestica con un nuovo partner.
I CCA 7.10.2014 N. 11.2013.48
10c Art. 170 CC; 150 segg., 319 lett. b) n. 2 CPC
Domanda d’informazione fra coniugi
Spetta alla parte istante decidere se fondare la propria domanda d’informazione sul diritto materiale (art. 170 CC) oppure sul diritto processuale (art. 150 segg. CPC). Viola il diritto federale la prassi cantonale secondo cui la domanda d’informazione posta nel quadro di una procedura di divorzio già pendente è per forza da considerarsi di natura processuale. TF 28.7.2014 N. 5A_635/2013
11c Art. 176 cpv. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale – reddito di un coniuge disoccupato
Periodo minimo di disoccupazione per accertare il reddito di un coniuge in base alle indennità effettivamente percepite. I CCA 28.10.2014 N. 11.2012.93
12c Art. 176 cpv. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale – organizzazione della vita separata
Criteri che disciplinano l’attribuzione dell’alloggio domestico all’uno o all’altro coniuge (consid. 3b). Contributi alimentari in favore di un coniuge: distinzione tra metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell’eccedenza e metodo di calcolo fondato sull’ammontare del dispendio effettivo (consid. 5a e 5b); circostanze in cui si applica l’uno o l’altro metodo (consid. 6 e 7). I CCA 9.9.2014 N. 11.2012.69
13c Art. 276 CC
Modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell’unione coniugale o in via cautelare in una causa di divorzio
La modifica di contributi alimentari fissati a protezione dell’unione coniugale o a titolo provvisionale in una causa di divorzio dispiega i suoi effetti – di regola – sin dall’introduzione dell’istanza, ma il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, ad esempio dall’emanazione della decisione, in specie ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura (precisazione della giurisprudenza). I CCA 25.7.2014 N. 11.2012.26
14c Art. 277 cpv. 2 CC
Filiazione – mantenimento di maggiorenni
Condizioni alle quali può essere rifiutato un contributo alimentare a un figlio maggiorenne che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ma che rifiuti di intrattenere relazioni personali con il genitore. I CCA 24.1.2014 N. 11.2011.148 (ricorso in materia civile respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014)
15c Art. 285 cpv. 1, 276 CC
Contributo di mantenimento per il figlio di genitori non sposati
In che reciproche proporzioni i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio? (precisazione della giurisprudenza). I CCA 2.7.2014 N. 11.2012.127
16c Art. 318 CC; 80 seg. LEF
Convenzione di modifica delle conseguenze accessorie del divorzio – legittimazione della madre all’incasso degli alimenti per il figlio quando questi raggiunge la maggiore età – eccezione di estinzione del debito
Una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio legittima il rigetto definitivo dell’opposizione a patto di essere stata omologata. L’esistenza della decisione di omologazione dev’essere accertata d’ufficio dal giudice del rigetto (consid. 5.1). In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell’autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni (anche dopo la maggior età), facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva, ma non può esercitare invece i diritti dei figli sorti dopo la maggior età, a meno che costoro acconsentano. I genitori non possono, prima della maggior età del figlio, disporre dei suoi diritti che sorgeranno dopo la maggior età senza il consenso di lui (consid. 5.3). CEF 30.7.2014 N. 14.2014.71
17c Art. 400 cpv. 1, 401 cpv. 2, 450 cpv. 2 n. 2, 450d cpv. 2 CC
Curatela di rappresentanza e gestione – scelta del curatore – desideri dei congiunti – conflitto di interesse – legittimazione al reclamo e possibilità di riesame della decisione
Contro il rifiuto di nominare quale curatore la persona da loro proposta, le persone vicine all’interessato non sono legittimate al reclamo, a meno che esse invochino gli interessi di quest’ultimo. Possibilità di riesame della decisione impugnata: fintanto che gli altri partecipanti al procedimento non si esprimono sul reclamo ed entro il termine per formulare osservazioni, l’Autorità di protezione può riesaminare la propria decisione e adottarne una nuova. Non opportuno in concreto affidare la curatela alla figlia della persona bisognosa di protezione, che pur essendosene occupata già in passato, in una situazione di conflitto di interessi aveva fatto prevalere gli interessi economici di un’altra parente; scelta di un curatore esterno alle dinamiche familiari. CDP 30.7.2014 N. 9.2013.244
18c Art. 401 cpv. 1, 447 cpv. 1 e 2 CC; 39 LPMA; 8 ROPMA
Istituzione di una curatela – diritto di essere sentito – audizione personale dell’interessato – facoltà di proporre la designazione di un determinato curatore – irregolarità procedurali
In materia di protezione dell’adulto, salvo eccezioni, alla persona interessata è garantito il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura. L’Autorità di protezione è tenuta ad attirare l’attenzione dell’interessato sulla sua facoltà di proporre la designazione di una determinata persona quale curatore, pena la violazione del diritto di essere sentito. Nel caso concreto l’Autorità di protezione ha violato il diritto di essere sentito dell’interessato non inviandogli la segnalazione ricevuta (senza motivo valido e nonostante esplicita richiesta in tal senso), omettendo di sentirlo personalmente prima di decidere la misura e individuando già il curatore da nominare, senza concedere all’interessato la facoltà di proporre un nominativo a lui gradito (cfr. anche RtiD II-2014 n. 8c). Ulteriori irregolarità commesse nella procedura di istituzione di curatela. CDP 25.6.2014 N. 9.2013.242
19c Art. 413 cpv. 2 CC
Obbligo di discrezione del curatore nei confronti del curatelato – comunicazioni sui social network da parte del curatore
Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano. È inopportuno e contrario agli interessi del curatelato l’uso di facebook quale strumento di comunicazione da parte del curatore con terzi o con il curatelato stesso nell’ambito della gestione del mandato, essendo i messaggi postati potenzialmente visibili a un’ampia cerchia di persone. CDP 17.10.2014 N. 9.2014.4
20c Art. 445 cpv. 2 CC
Blocco di conto bancario in via supercautelare – confermato in via cautelare
L’annullamento della decisione con la quale l’autorità di protezione ha bloccato il conto del curatelato, per violazione del diritto di essere sentito, e il rinvio degli atti alla medesima autorità per nuova decisione fa «rinascere» la misura supercautelare che tutelava il conto. L’autorità di protezione è di conseguenza tenuta a sentire senza indugio la persona interessata e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità di mantenere o meno il blocco in questione. CDP 21.5.2014 N. 9.2013.218
48 Art. 5 cpv. 3 LFLP
Versamento della prestazione di libero passaggio – mancato consenso del coniuge – istanza al TCA irricevibile – competenza della Pretura
Nel caso in cui un coniuge non dia il consenso all’altro coniuge dal quale vive separato al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, competente a dirimere il relativo litigio è il giudice della protezione dell’unione coniugale. Quest’ultimo non darà indicazioni all’istituto di previdenza, ma semplicemente autorizzerà il coniuge ad agire da solo, nel senso di inoltrare la domanda di versamento della prestazione d’uscita. L’istanza inoltrata al TCA con cui l’assicurato, separato di fatto – senza che sia pendente alcuna procedura di divorzio – dalla moglie che non ha accordato il proprio consenso al pagamento a suo favore della prestazione d’uscita, ha chiesto di ordinare all’istituto di previdenza di corrispondergli tale prestazione al fine di acquistare gli strumenti necessari per la sua nuova attività professionale indipendente si rivela, pertanto, irricevibile. Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura. TCA 6.10.2014 N. 34.2014.26
56 Art. 14 cpv. 2, 8 cpv. 1 lett. e) LADI
Esonero dal periodo di contribuzione a seguito di divorzio
Un’assicurata che si è separata dal marito all’estero dove viveva e che, al momento del divorzio, era già rientrata in Svizzera, deve essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LADI. In effetti, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, la sua situazione in Svizzera dopo il divorzio si è sostanzialmente modificata per quel che riguarda le spese di alloggio, per malattia e assicurazioni rispetto a quando risiedeva all’estero dove provvedeva a tali costi l’ex marito. Decisiva è la circostanza che, dopo essere rientrata in Ticino, l’assicurata si è trovata obbligata ad estendere la propria attività lavorativa anche per poter reperire un alloggio e per non dipendere finanziariamente dall’aiuto dei suoi genitori che non può, in questo contesto, essere determinante. L’assicurata, del resto, ha rinunciato a chiedere gli alimenti per se stessa, con un valido motivo, e cioè al fine di poter rientrare in Svizzera con la figlia. D’altra parte, anche se la ricorrente incassasse gli alimenti fissati dal giudice estero per la figlia, resterebbe comunque la necessità di aumentare l’entità dell’attività lavorativa per poter provvedere al proprio mantenimento personale. TCA 9.10.2014 N. 38.2014.33
57c Art. 118 segg. CPC
Gratuito patrocinio – remunerazione del patrocinatore – retroattività
Il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti a partire dall’introduzione della relativa istanza, ma copre anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio. Prestazioni precedenti, che esulano da questo contesto, possono essere riconosciute solo se ricorre un caso eccezionale, ritenuto che l’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta. III CCA 16.9.2014 N. 13.2014.47
78c Art. 80 segg. LEF; 12 LT
Tassazione fiscale – pretesa nullità perché l’autorità fiscale non ha d’ufficio accertato la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi in seguito alla sopraggiunta insolvibilità di uno di loro
Fintanto che l’autorità fiscale non ha emesso una decisione speciale che accerta che la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta (in particolare a causa dell’insolvibilità di uno di loro), ambedue continuano a rispondere solidalmente per l’imposta complessiva. La mancata applicazione dell’art. 12 LT non rende nulla la decisione di tassazione (consid. 6.4). CEF 22.10.2014 N. 14.2014.194
87c Art. 93 LEF
Minimo di esistenza – convenzione di separazione privata ma stessa economia domestica – canone di locazione normale
Ai fini del calcolo del minimo esistenziale, non può essere ritenuto alla stregua di un debitore che vive da solo, colui che vive al proprio domicilio con la moglie nei fine settimana e soggiorna e lavora in un altro luogo durante i restanti giorni della settimana (consid. 4.2). Non possono essere computati nel minimo d’esistenza i contributi alimentari che l’escusso versa alla moglie in base a una convenzione di separazione privata, qualora i due continuino a vivere nella stessa economia domestica (consid. 4.2). Ove al momento della sottoscrizione di un contratto di locazione per un canone eccessivo per le possibilità dell’escusso, contro di lui siano stati rilasciati diversi attestati di beni e siano in corso diverse procedure di pignoramento, nel calcolo del suo minimo esistenziale dev’essere computato da subito, senza termine di adattamento, il canone di locazione normale corrispondente alla sua situazione personale e finanziaria (consid. 5.2). CEF 16.9.2014 N. 15.2014.72
99c Art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min.; 14 LF-RMA
Gratuità della procedura di rientro di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all’estero
Per l’art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min., l’istante che risulta soccombente non può essere condannato a pagare spese processuali o rifondere ripetibili, a meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull’art. 26 cpv. 3 Conv. Aia rap. min. Il Regno Unito ha formulato una riserva dichiarando di non essere tenuto al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min. Le spese giudiziarie della procedura in vista del rientro del minore sono dunque state poste a carico dell’istante soccombente, applicando la Svizzera il principio di reciprocità e garantendo la gratuità solo nel quadro dell’assistenza giudiziaria nazionale, non riconoscibile nel caso in oggetto. CDP 27.6.2014 N. 9.2014.50
Conv. Aia rap. min. RS 0.211.230.02 Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980
1t Art. 8 cpv. 1, 34 cpv. 3 LT; 9 cpv. 1, 213 cpv. 2 LIFD; 3 cpv. 3 LAID
Basi temporali – separazione o divorzio – tassazione separata dei coniugi per l’intero periodo fiscale – penalizzazione del coniuge che versa alimenti non incostituzionale Deduzioni sociali – figli a carico – genitori divorziati – non al genitore che versa alimenti – non deduzione pro rata temporis nell’anno della separazione Deduzioni – alimenti – effetto retroattivo della separazione secondo verbale di udienza del pretore
Nell’anno in cui interviene la separazione, i coniugi sono tassati separatamente per l’intero periodo fiscale. Il coniuge che versa gli alimenti può tuttavia dedurre dal suo reddito imponibile solo i contributi versati effettivamente dal momento della separazione. Il fatto che tale modalità di calcolo dell’imposta possa penalizzare il coniuge debitore degli alimenti non è incostituzionale. Il coniuge che versa alimenti per i figli minorenni, affidati in custodia all’altro coniuge, non ha diritto alla deduzione sociale per figli pro rata temporis, per tener conto dei mesi in cui viveva ancora nella stessa economia domestica con i figli. Per il riconoscimento delle deduzioni sociali è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale. Se il verbale di udienza relativo alla procedura di divorzio prevede la separazione legale dei coniugi con effetto retroattivo di circa tre mesi, si giustifica anche la deduzione degli alimenti a partire dalla data della separazione. CDP 26.11.2014 N. 80.2014.10/11
5t Art. 34 cpv. 1 lett. a), 187 cpv. 1 LT; 213 cpv. 1 lett. a), 114 cpv. 1 LIFD
Deduzioni sociali – figli a carico – genitori divorziati – figli maggiorenni – divisione della deduzione per l’imposta cantonale – metà al padre che versa alimenti
Il contribuente, genitore divorziato di una figlia maggiorenne agli studi, pretende che la deduzione per figli a carico sia divisa, fra lui e la ex moglie, in proporzione al rispettivo contributo alle spese di mantenimento della ragazza. Per quanto concerne l’IFD, tuttavia, il genitore che ha perso il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico. Per l’IC, invece, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Accertato che, nella fattispecie, entrambi i genitori hanno speso almeno 5450 franchi, si giustifica la divisione per metà della deduzione. CDP 22.10.2014 N. 80.2013.84/85