Obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne – Anche in caso di interruzione dei rapporti tra il genitore e il figlio?

L’art. 277 cpv. 2 CC prevede un obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne. Secondo questa norma, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC).

Comunque, come il Tribunale d’appello ha già avuto modo di ricordare, l’obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dipende dall’insieme delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio.

Se la mancanza di rapporti personali si ricollega alla sola condotta del figlio che li rifiuta, il contributo di mantenimento può essere rifiutato.

Particolare riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei genitori.

Se, comunque, dopo la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. 

In tal caso una richiesta di contributo alimentare può essere respinta (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con particolare riferimento a DTF 129 III 379 consid. 4.2 e a Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613 e a Aeschlimann/Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

Per quanto riguarda, in specie, comportamenti oggettivamente riprovevoli di un figlio maggiorenne dovuti alle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite, il Tribunale d’appello ha precisato – nel solco della giurisprudenza testé riassunta – che simili comportamenti devono essere valutati con cautela, soprattutto ove la maggiore età del figlio sia appena intervenuta.

Più il tem­po trascorre, nondimeno, più si può esigere che il figlio acquisisca distacco dal passato e sappia gestire in modo equanime la situazione. Secondo Meier/Stettler, le conseguenze riconducibili a una violazione dell’art. 277 cpv. 2 CC da parte del figlio andrebbero modulate in funzione dell’età e della colpa del ragazzo.

A mente loro, tali conseguenze andrebbero attenuate, indicativamente tra i 18 e i 22 anni, riducendo per esempio l’ammontare o la durata del contributo alimentare, senza rifiutare del tutto il contributo (op. cit., pag. 1050 n. 1612).

Recentemente, e nel medesimo ordine di idee, il Tribunale d’appello ha richiamato un figlio appena divenuto maggiorenne, il quale respingeva recisamente ogni contatto con il padre, avvertendolo che, avesse egli persistito in tale atteggiamento nonostante le aperture del genitore, quest’ultimo avrebbe potuto chiedere una soppressione del contributo alimentare (sentenza citata inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10c).

Qualche mese prima, la I CCA aveva avuto occasione di valutare il comportamento di una figlia ventenne che, dopo avere appoggiato le posizioni della madre in seguito a un divorzio combattuto e avere ignorato il padre per anni, lasciava intravedere qualche timida apertura alle sollecitazioni del genitore.

La Camera ha ritenuto che non tutto sembrava perduto e ha riconosciuto alla figlia il diritto al mantenimento, non senza rilevare però che quello spiraglio di riavvicinamento non bastava e che le relazioni personali con il padre andavano decisamente migliorate (senten­za citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a).

Diversamente la Camera ha respinto una richiesta di contributo di mantenimento verso un figlio maggiorenne avanzata da un figlio di 25 anni che continuava a rigettare ogni tentativo di approccio da parte del padre, dal cui divorzio egli non aveva mai preso le distanze.

La Camera ha rimesso in tal caso il figlio alle proprie responsabilità, il ruolo del padre non potendo essere sminuito a quello di semplice ente pagatore (sentenza citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30b).

Come il Tribunale federale ha spiegato in DTF 129 III 379 consid. 4.2 (menzionata sopra, al consid. 5), nell’ambito della decisione riguardo all’obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne occorre trovare un giusto compromesso tra l’interesse del figlio maggiorenne a ricevere un contributo di mantenimento per la propria formazione scolastica o professionale e l’interesse del genitore a non essere svilito a mero erogatore di pagamenti.

Un figlio maggiorenne che continua a ignorare completamente un genitore, sebbene questi desideri relazioni personali con lui, e rifiuta ogni approccio, salvo esigere il versamento di un contributo alimentare da parte di quel genitore, si comporta in modo incoerente e non può trovare protezione, a meno che la colpa del genitore verso il figlio sia tanto grave, pur alla luce del tempo trascorso, da far apparire normale l’interruzione di ogni contatto.

Diritto di determinare il luogo di dimora del figlio – trasferimento del figlio – Autorizzazione al trasferimento – obbligo di rientro in Ticino in caso di trasferimento in Svizzera interna senza l’autorizzazione?

Secondo l’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include ora anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal vecchio diritto, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Quando i i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, ciò che dal 2014 è la regola anche dopo il divorzio, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio solamente con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, se il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).

Nei casi di trasferimento all’interno della Svizzera, il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (DTF 142 III 502, consid. 2.4.2).

Nei casi in cui un genitore detiene l’autorità parentale esclusiva, deve informare tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio (cpv. 3).

Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, il trasferimento eseguito all’interno della Svizzera senza la necessaria autorizzazione non comporta alcuna sanzione civile diretta.

In effetti, la possibilità di postulare un ritorno forzato del minore non è contemplata dalla legge, diversamente da quanto previsto nei casi internazionali dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap, RS 0.211.230.02; vedi DTF 144 III 10 consid. 5; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1142 pag.757-758; Affolter-Fringeli/Vogel, in: BK – Berner Kommentar, Berna 2016, ad art. 301a CC n. 49; Schwenzer/Cottier, in: BaKomm – Basler Kommentar ZGB I, Basilea 2014, ad art. 301a CC n. 16 e 18; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 842, nota 56 e pag. 849).

Di conseguenza, dopo la partenza della minore, l’Autorità di protezione non è infatti più abilitata ad ordinare il rientro della figlia in Ticino, né tantomeno ad imporre alla madre un domicilio nel nostro cantone sulla scorta dell’art. 301a CC.

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il genitore che detiene la custodia abbia intenzionalmente trasferito il domicilio del figlio in maniera illecita, senza volutamente chiedere autorizzazione alcuna all’Autorità di protezione e con l’intento di allontanare il figlio dall’altro genitore contitolare dell’autorità parentale.

In altri termini, una partenza illecita ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 CC, entro i confini svizzeri, non comporta la possibilità per l’altro genitore di annullare il trasferimento già effettuato.

Il rientro del minore potrebbe tuttalpiù giustificarsi quale provvedimento ex art. 307 cpv. 3 CC o art. 310 CC, ma solo se tale trasferimento configurasse una seria minaccia del bene del figlio (STF 144 III 10 consid. 6), ciò che in concreto non è neppure mai stato seriamente ipotizzato dal padre.

Esigenze di motivazione dell’appello: le contestazioni di carattere pecuniario vanno sempre cifrate

Per quanto attiene alle esigenze di motivazione dell‘appello, occorre ricordare che le contestazioni a carattere pecuniario vanno sempre cifrate. È quindi irricevibile un appello in cui viene richiesta una riduzione del contributo di mantenimento fissato dal Pretore che non indica l‘ammontare della riduzione richiesta.

Per questo motivo, in una sentenza dello scorso 17 maggio 2019 il Tribunale d’appello ha giudicato irricevibile un appello con il quale veniva chiesta una riduzione del contributo di mantenimento indicando che contributo “deve essere rivalutato in considerazione della capacità finanziaria del sottoscritto di poter far fronte al pagamento senza nessuna entrata a livello di reddito professionale”.

Infatti, così formulata, la richiesta è inammissibile. Si evidenzia anche che l‘esigenza di cifrare le contestazioni pena la irricevibiltà (DTF 137 III 617) vale anche nel caso in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Certo, una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, si evince con chiarezza quale sia l’ammontare della somma in questione (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016 dell’11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). 

Nel caso specifico dall’appello giudicato, l’entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata non si evinceva dalla richiesta di giudizio, né la cifra era intuibile dagli atti. pertanto, carente di requisiti formali, l’appello non adempiva i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC e non poteva essere vagliato oltre.

Si aggiunga che ove la situazione economica di un genitore sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato, egli può sempre chiedere la modifica dei contributi alimentari a suo carico (art. 134 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC).

Divorzio: scioglimento della comproprietà con diritto di abitazione

Spesso, nell’ambito del divorzio, i coniugi non trovano un accordo in merito allo scioglimento della comproprietà relativamente alla casa d’abitazione.

In una recente sentenza del 14 novembre 2018, il Tribunale d’appello ha ricordato che per legge ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC).

Lo scioglimento, comunque, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC).

Va considerata intempestiva è una richiesta che comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi.

L’intempestività deve però risultare da fatti e circo­stanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non riferirsi a peculiarità di un comproprietario.

Giustificazioni soggettive di uno di loro (come ad esempio la volontà di rimanere nell’abitazione coniugale con i figli fino al termine della loro formazione) possono semmai sostenere la tesi dell’interesse preponderante nel senso dell’art. 205 cpv. 2 CC, non invece l’opposizione allo scioglimento della comproprietà.

Se una richiesta è intempestiva o meno, è una questione che il giudice deve decidere secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti.

Comunque sia, l’intempestività non può, ad ogni modo, impedire durevolmente lo scioglimento di una comproprietà (RtiD II-2008 pag. 652 n. 28c: I CCA, 
sentenza inc. 11.2013.12 del 5 maggio 2015, consid. 5).

Il diritto di esigere lo scioglimento di una comproprietà sussiste – per principio – anche tra coniugi, riservata la norma a protezione dell’abitazione familiare (art. 169 CC).

Al riguardo, il Tribunale d’appello ha già avuto modo di ricordare che per apprezzare se in casi del genere un coniuge si oppone legittimamente allo scioglimento (temporaneo) della comproprietà chiesto dall’altro, il giudice deve ponderare gli interessi, valutando quelli personali dell’istante, quelli personali dell’altro coniuge e quelli della famiglia nel suo insieme. 
(v. RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4, II-2009 pag. 652 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 5).

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2015 (III. Diritto di famiglia)

6c Art. 121 cpv. 3, 124 cpv. 1, 205 cpv. 2 CC

Effetti del divorzio – attribuzione dell’alloggio familiare – indennità adeguata

L’attribuzione dietro compenso dell’alloggio familiare, dopo il divorzio, in proprietà assoluta all’uno o all’altro coniuge vale unicamente per immobili che siano in comproprietà o in proprietà comune dei coniugi stessi (consid. 3c).

Presupposti per l’attribuzione di un diritto d’abitazione sull’alloggio familiare (consid. 3d).

L’«indennità adeguata» dovuta da un coniuge all’altro secondo l’art. 124 cpv. 1 CC dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza professionale o di impossibilità della divisione della prestazione d’uscita può essere corrisposta anche a rate o, qualora ciò non sia possibile, sotto forma di rendita (consid. 7h). I CCA 17.11.2014 N. 11.2014.8

7c Art. 134 cpv. 2, 286 cpv. 2 CC

Modifica di sentenza di divorzio – provvedimenti cautelari

Presupposti per modificare già in via cautelare il contributo di mantenimento in favore di figli minorenni. I CCA 9.4.2015 N. 11.2013.110

8c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; 276 CPC

Accordo dei coniugi senza omologazione del giudice sulle conseguenze della vita separata

Un accordo non omologato sulle conseguenze della vita separata è valido anche se regola il contributo alimentare per un figlio minorenne. Entrambi i coniugi tuttavia possono rivolgersi al giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendo di omologare o di modificare l’intesa (consid. 5).

Un accordo non omologato sulle conseguenze della vita separata può essere rimesso in discussione per vizio del consenso, errore o in virtù della clausola rebus sic stantibus (consid. 6). I CCA 25.2.2015 N. 11.2013.9

9c Art. 284 cpv. 2 CC

Modifica di una sentenza di divorzio – omologazione del giudice necessaria?

Gli ex coniugi possono modificare una convenzione sugli effetti del divorzio mediante semplice accordo scritto, tranne per quanto riguarda gli interessi dei figli. Tuttavia essi possono chiedere al giudice di non omologare un accordo di modifica anche se questo non tocca gli interessi dei figli. Condizioni per l’omologazione in un caso del genere. I CCA 12.8.2014 N. 11.2012.27 (ricorso in materia civile respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_723/2014 del 19.2.2015).

10c Art. 310 segg., 445 CC; 2 cpv. 1a e cpv. 2a, 11, 27 cpv. 2 OAMin

Revoca del collocamento presso una famiglia affidataria – presupposti del «ricovero conveniente» – modifica delle circostanze – competenze per la revoca dell’autorizza­zio­ne quale famiglia affidataria ai sensi dell’OAMin

La privazione della custodia parentale consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto. La titolarità di tale diritto passa all’Autorità di protezione, che determina il luogo di dimora del minore. Esso deve essere «conveniente», ovvero corrispondente alla sua personalità e ai suoi bisogni. La modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione. Il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto un’auto­rizzazione in tal senso dall’autorità competente; in caso di revoca del­l’autorizzazione, il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile. La competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale è conferita all’Ufficio dell’Aiuto e della protezione (UAP), mentre la revoca di tali autorizzazioni compete al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). CDP 27.3.2015 N. 9.2014.200-201 (ricorso in materia civile dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_362/2015 dell’8 maggio 2015)

11c Art. 310 segg. CC; 1 segg. OAMin

Condizioni e procedura di autorizzazione per l’affido familiare – autorità di ricorso

Per ottenere l’affidamento del nipote i nonni devono adempiere alle condizioni fissate dall’Ordinanza sull’affiliazione (OAMin) e ottenere l’autorizzazione dell’Ufficio dell’aiuto e dalla protezione (UAP). Le decisioni di tale ufficio sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, alla Camera di protezione. CDP 27.4.2015 N. 9.2014.209

12c Art. 390 CC

Condizioni per l’istituzione di una misura di protezione – principio della sussidiarietà

Le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti.

Determinanti sono gli interessi della persona bisognosa di protezione, non quelli dei parenti. CDP 23.4.2015 N. 9.2014.172

33c Art. 533, 548 seg. CO

Società semplice – liquidazione dopo lo scioglimento del rapporto di concubinato

Stante il principio dell’unità della liquidazione della società, un socio, in assenza di particolari pattuizioni, può pretendere dall’altro metà del­l’eventuale avanzo (attivo) derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice, ossia, in concreto, del maggior valore risultante dall’edificazione della casa rimasta intestata al convenuto (costituente un cosiddetto conferimento «quoad usum»).
La concessione in uso di locali destinati all’esercizio dell’attività sociale da parte di un socio, o di terzi per esso, è configurabile quale apporto. In assenza di esplicito accordo fra i soci, la società non deve pigione per l’apporto dei locali in uso; per cui nell’ambito della liquidazione il socio che li apportò ha diritto a riacquistarne il possesso, ma non può pretendere rimunerazione alcuna per l’uso. II CCA 25.11.2013 N. 12.2011.199 (il TF ha respinto il 7.1.2015 il ricorso in materia civile 4A_21/2014)

50c Art. 68d, 17 cpv. 2 LEF; 398 cpv. 3 CC; 385 cpv. 3 vCC

Amministrazione dei beni spettanti a un curatore secondo l’autorità di protezione degli adulti – notifica degli atti esecutivi

Dal 1° gennaio 2013, i genitori che detenevano l’autorità parentale «prolungata» sotto il vecchio diritto (art. 385 cpv. 3 vCC) sono diventati per legge curatori di portata generale del figlio (art. 14 cpv. 2, 3° periodo Tit. fin. CC), il quale è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC) (consid. 1).

Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore (art. 68d cpv. 1 LEF). Lo sono anche all’escusso se la sua capacità d’agire non è limitata (art. 68d cpv. 2 LEF). È nulla la notifica al solo escusso se l’esi­stenza della misura di protezione è stata comunicata all’ufficio d’esecu­zione, mentre ove tale comunicazione non sia avvenuta l’atto è unicamente annullabile (consid. 2) entro 10 giorni da quando il rappresentante legale ne è venuto a conoscenza (consid. 3). CEF 18.12.2014 N. 15.2014.104

52c Art. 80 LEF; 12 LT

Rigetto dell’opposizione – responsabilità solidale dei coniugi

Fintanto che l’autorità fiscale non ha emesso una decisione speciale che accerta che la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta (in particolare a causa dell’insolvibilità di uno di loro, art. 12 LT), ambedue continuano a rispondere solidalmente per l’imposta complessiva.

La mancata applicazione di tale norma non rende nulla la decisione di tassazione, che continua così a valere titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’intera imposta nei confronti di ognuno dei coniugi (consid. 6.4). CEF 22.10.2014 N. 14.2014.194

8t Art. 35 cpv. 2 LT; 214 cpv. 2bis LIFD

Aliquota – persona sola o coniugata – genitore senza autorità parentale che si fa carico da solo del mantenimento del figlio

Se il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce redditi e pertanto è l’altro genitore che si fa carico del mantenimento del figlio, a quest’ultimo spettano non solo le deduzioni per figli ma anche l’aliquota per coniugi. CDT 25.2.2015 N. 80.2014.199-202

33c Art. 533, 548 seg. CO

Società semplice – liquidazione dopo lo scioglimento del rapporto di concubinato

Stante il principio dell’unità della liquidazione della società, un socio, in assenza di particolari pattuizioni, può pretendere dall’altro metà dell’eventuale avanzo (attivo) derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice, ossia, in concreto, del maggior valore risultante dall’edificazione della casa rimasta intestata al convenuto (costituente un cosiddetto conferimento «quoad usum»).

La concessione in uso di locali destinati all’esercizio dell’attività sociale da parte di un socio, o di terzi per esso, è configurabile quale apporto. In assenza di esplicito accordo fra i soci, la società non deve pigione per l’apporto dei locali in uso; per cui nell’ambito della liquidazione il socio che li apportò ha diritto a riacquistarne il possesso, ma non può pretendere rimunerazione alcuna per l’uso. II CCA 25.11.2013 N. 12.2011.199 (il TF ha respinto il 7.1.2015 il ricorso in materia civile 4A_21/2014)

44c Art. 261, 343 CPC

Cautelare – impugnabilità di cautelare intermedia – mezzi di coercizione indiretta

L’impugnabilità di una decisione cautelare «intermedia», resa dal giudice dopo aver sentito le parti, ma prima di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente – fatte salve nuove circostanze – sui provvedimenti richiesti e terminare la procedura cautelare, è ammessa dalla giurisprudenza (DTF 139 III 86 consid. 1).

La dottrina ha già avuto modo di stabilire che i mezzi di coercizione indiretta, quali la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5000.– e di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC, possono di principio essere ordinati d’ufficio.

49c Art. 68c, 49 LEF; 603 CC

Esecuzione nei confronti della comunione ereditaria? Nei confronti del curatore educativo?

I creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti della comunione ereditaria, ma possono escutere a loro scelta uno o più eredi che la compongono (consid. 4.1).

Il curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non è considerato quale rappresentante legale dei debitori minorenni giusta l’art. 68c cpv. 1 LEF. Sono invece ritenuti tali i genitori dei minori, qualora detengano l’autorità parentale, o il loro tutore, ove non siano sotto autorità parentale (consid. 5.1-5.2). CEF 2.2.2015 N. 15.2014.88

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2015 (III. Diritto di famiglia)

2c Art. 125 cpv. 2, 176 cpv. 1 n. 1 CC

Obbligo di mantenimento dopo il divorzio – reddito di un coniuge parzialmente invalido – fabbisogno minimo di un coniuge – spese per la manutenzione ordinaria dell’alloggio

Il reddito imputabile a un coniuge creditore riconosciuto parzialmente invalido non corrisponde necessariamente alla capacità lucrativa residua accertata dall’Assicurazione Invalidità, che ha carattere teorico. Criteri in base ai quali il giudice tiene conto, nel fabbisogno minimo di un coniuge, delle spese per la manutenzione corrente dell’alloggio. I CCA 19.8.2014 N. 11.2012.54

3c Art. 129 cpv. 1, 125 cpv. 2 CC

Modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio

Contributo di mantenimento in favore dell’ex coniuge fissato, in sede di divorzio, in funzione del solo reddito lavorativo del debitore alimentare; presa in considerazione di altri criteri di valutazione (in particolare fabbisogno, patrimonio e altre forme di reddito) in sede di azione di modifica del contributo giusta l’art. 129 cpv. 1 CC (consid. 6). TF 16.10.2014 N. 5A_761/2013

4c Art. 133 cpv. 1 n. 4 CC

Divorzio – contributo di mantenimento per i figli – genitore risposato

Fabbisogno minimo di un genitore che, tenuto a versare contributi di mantenimento per i figli, si è risposato. I CCA 14.10.2014 N. 11.2012.53

5c Art. 134 cpv. 1 e 2 CC

Modifica di sentenza di divorzio – affidamento del figlio

Condizioni per una modifica dell’autorità parentale.

I CCA 16.1.2014 N. 11.2012.57 (ricorsi in materia civile respinti in quanto ammissibili dal Tribunale federale con sentenza 5A_169/2014 e 5A_170/2014 del 14 luglio 2014)

6c Art. 134 cpv. 2, 159, 163 CC

Modifica di una sentenza di divorzio – provvigione ad litem?

In una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio un ex coniuge non può chiedere all’altro una provvigione ad litem. I CCA 24.7.2014 N. 11.2013.11

7c Art. v146 seg. CC; 419e CPC/TI

Curatela di rappresentanza – anticipo dei costi

L’anticipo dei costi della curatela di rappresentanza del figlio nell’ambito di una causa di divorzio ancora retta dagli art. 146 e 147 vCC e dal CPC/TI è a carico del Cantone, non dell’Autorità regionale di protezione. III CCA 14.10.2014 N. 13.2013.87

8c Art. 163 cpv. 1, 176 cpv. 1 n. 1 CC

Contributo di mantenimento per un coniuge fino al momento del divorzio

Fino allo scioglimento del matrimonio il contributo alimentare per la moglie rimane disciplinato dall’art. 163 CC in misure a protezione dell’unione coniugale o in decreti cautelari emessi nella causa di divorzio. Il contributo alimentare dell’art. 125 CC decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o può valere anche prima? I CCA 20.6.2014 N. 11.2011.76

9c Art. 163 cpv. 1, 176 cpv. 1 n. 1 CC

Contributo di mantenimento per un coniuge durante il matrimonio

Coniuge creditore che vive in comunione domestica con un nuovo partner.

I CCA 7.10.2014 N. 11.2013.48

10c Art. 170 CC; 150 segg., 319 lett. b) n. 2 CPC

Domanda d’informazione fra coniugi

Spetta alla parte istante decidere se fondare la propria domanda d’informazione sul diritto materiale (art. 170 CC) oppure sul diritto processuale (art. 150 segg. CPC). Viola il diritto federale la prassi cantonale secondo cui la domanda d’informazione posta nel quadro di una procedura di divorzio già pendente è per forza da considerarsi di natura processuale. TF 28.7.2014 N. 5A_635/2013

11c Art. 176 cpv. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – reddito di un coniuge disoccupato

Periodo minimo di disoccupazione per accertare il reddito di un coniuge in base alle indennità effettivamente percepite. I CCA 28.10.2014 N. 11.2012.93

12c Art. 176 cpv. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – organizzazione della vita separata

Criteri che disciplinano l’attribuzione dell’alloggio domestico all’uno o all’altro coniuge (consid. 3b). Contributi alimentari in favore di un coniuge: distinzione tra metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell’eccedenza e metodo di calcolo fondato sull’ammontare del dispendio effettivo (consid. 5a e 5b); circostanze in cui si applica l’uno o l’altro metodo (consid. 6 e 7). I CCA 9.9.2014 N. 11.2012.69

13c Art. 276 CC

Modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell’unione coniugale o in via cautelare in una causa di divorzio

La modifica di contributi alimentari fissati a protezione dell’unione coniugale o a titolo provvisionale in una causa di divorzio dispiega i suoi effetti – di regola – sin dall’introduzione dell’istanza, ma il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, ad esempio dall’emanazione della decisione, in specie ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura (precisazione della giurisprudenza). I CCA 25.7.2014 N. 11.2012.26

14c Art. 277 cpv. 2 CC

Filiazione – mantenimento di maggiorenni

Condizioni alle quali può essere rifiutato un contributo alimentare a un figlio maggiorenne che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ma che rifiuti di intrattenere relazioni personali con il genitore. I CCA 24.1.2014 N. 11.2011.148 (ricorso in materia civile respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014)

15c Art. 285 cpv. 1, 276 CC

Contributo di mantenimento per il figlio di genitori non sposati

In che reciproche proporzioni i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio? (precisazione della giurisprudenza). I CCA 2.7.2014 N. 11.2012.127

16c Art. 318 CC; 80 seg. LEF

Convenzione di modifica delle conseguenze accessorie del divorzio – legittimazione della madre all’incasso degli alimenti per il figlio quando questi raggiunge la maggiore età – eccezione di estinzione del debito

Una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio legittima il rigetto definitivo dell’opposizione a patto di essere stata omologata. L’esistenza della decisione di omologazione dev’essere accertata d’ufficio dal giudice del rigetto (consid. 5.1). In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell’autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni (anche dopo la maggior età), facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva, ma non può esercitare invece i diritti dei figli sorti dopo la maggior età, a meno che costoro acconsentano. I genitori non possono, prima della maggior età del figlio, disporre dei suoi diritti che sorgeranno dopo la maggior età senza il consenso di lui (consid. 5.3). CEF 30.7.2014 N. 14.2014.71

17c Art. 400 cpv. 1, 401 cpv. 2, 450 cpv. 2 n. 2, 450d cpv. 2 CC

Curatela di rappresentanza e gestione – scelta del curatore – desideri dei congiunti – conflitto di interesse – legittimazione al reclamo e possibilità di riesame della decisione

Contro il rifiuto di nominare quale curatore la persona da loro proposta, le persone vicine all’interessato non sono legittimate al reclamo, a meno che esse invochino gli interessi di quest’ultimo. Possibilità di riesame della decisione impugnata: fintanto che gli altri partecipanti al procedimento non si esprimono sul reclamo ed entro il termine per formulare osservazioni, l’Autorità di protezione può riesaminare la propria decisione e adottarne una nuova. Non opportuno in concreto affidare la curatela alla figlia della persona bisognosa di protezione, che pur essendosene occupata già in passato, in una situazione di conflitto di interessi aveva fatto prevalere gli interessi economici di un’altra parente; scelta di un curatore esterno alle dinamiche familiari. CDP 30.7.2014 N. 9.2013.244

18c Art. 401 cpv. 1, 447 cpv. 1 e 2 CC; 39 LPMA; 8 ROPMA

Istituzione di una curatela – diritto di essere sentito – audizione personale dell’interessato – facoltà di proporre la designazione di un determinato curatore – irregolarità procedurali

In materia di protezione dell’adulto, salvo eccezioni, alla persona interessata è garantito il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura. L’Autorità di protezione è tenuta ad attirare l’attenzione dell’interessato sulla sua facoltà di proporre la designazione di una determinata persona quale curatore, pena la violazione del diritto di essere sentito. Nel caso concreto l’Autorità di protezione ha violato il diritto di essere sentito dell’interessato non inviandogli la segnalazione ricevuta (senza motivo valido e nonostante esplicita richiesta in tal senso), omettendo di sentirlo personalmente prima di decidere la misura e individuando già il curatore da nominare, senza concedere all’interessato la facoltà di proporre un nominativo a lui gradito (cfr. anche RtiD II-2014 n. 8c). Ulteriori irregolarità commesse nella procedura di istituzione di curatela. CDP 25.6.2014 N. 9.2013.242

19c Art. 413 cpv. 2 CC

Obbligo di discrezione del curatore nei confronti del curatelato – comunicazioni sui social network da parte del curatore

Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano. È inopportuno e contrario agli interessi del curatelato l’uso di facebook quale strumento di comunicazione da parte del curatore con terzi o con il curatelato stesso nell’ambito della gestione del mandato, essendo i messaggi postati potenzialmente visibili a un’ampia cerchia di persone. CDP 17.10.2014 N. 9.2014.4

20c Art. 445 cpv. 2 CC

Blocco di conto bancario in via supercautelare – confermato in via cautelare

L’annullamento della decisione con la quale l’autorità di protezione ha bloccato il conto del curatelato, per violazione del diritto di essere sentito, e il rinvio degli atti alla medesima autorità per nuova decisione fa «rinascere» la misura supercautelare che tutelava il conto. L’autorità di protezione è di conseguenza tenuta a sentire senza indugio la persona interessata e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità di mantenere o meno il blocco in questione. CDP 21.5.2014 N. 9.2013.218

48 Art. 5 cpv. 3 LFLP

Versamento della prestazione di libero passaggio – mancato consenso del coniuge – istanza al TCA irricevibile – competenza della Pretura

Nel caso in cui un coniuge non dia il consenso all’altro coniuge dal quale vive separato al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, competente a dirimere il relativo litigio è il giudice della protezione dell’unione coniugale. Quest’ultimo non darà indicazioni all’istituto di previdenza, ma semplicemente autorizzerà il coniuge ad agire da solo, nel senso di inoltrare la domanda di versamento della prestazione d’uscita. L’istanza inoltrata al TCA con cui l’assicurato, separato di fatto – senza che sia pendente alcuna procedura di divorzio – dalla moglie che non ha accordato il proprio consenso al pagamento a suo favore della prestazione d’uscita, ha chiesto di ordinare all’istituto di previdenza di corrispondergli tale prestazione al fine di acquistare gli strumenti necessari per la sua nuova attività professionale indipendente si rivela, pertanto, irricevibile. Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura. TCA 6.10.2014 N. 34.2014.26

56 Art. 14 cpv. 2, 8 cpv. 1 lett. e) LADI

Esonero dal periodo di contribuzione a seguito di divorzio

Un’assicurata che si è separata dal marito all’estero dove viveva e che, al momento del divorzio, era già rientrata in Svizzera, deve essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LADI. In effetti, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa, la sua situazione in Svizzera dopo il divorzio si è sostanzialmente modificata per quel che riguarda le spese di alloggio, per malattia e assicurazioni rispetto a quando risiedeva all’estero dove provvedeva a tali costi l’ex marito. Decisiva è la circostanza che, dopo essere rientrata in Ticino, l’assicurata si è trovata obbligata ad estendere la propria attività lavorativa anche per poter reperire un alloggio e per non dipendere finanziariamente dall’aiuto dei suoi genitori che non può, in questo contesto, essere determinante. L’assicurata, del resto, ha rinunciato a chiedere gli alimenti per se stessa, con un valido motivo, e cioè al fine di poter rientrare in Svizzera con la figlia. D’altra parte, anche se la ricorrente incassasse gli alimenti fissati dal giudice estero per la figlia, resterebbe comunque la necessità di aumentare l’entità dell’attività lavorativa per poter provvedere al proprio mantenimento personale. TCA 9.10.2014 N. 38.2014.33

57c Art. 118 segg. CPC

Gratuito patrocinio – remunerazione del patrocinatore – retroattività

Il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti a partire dall’introduzione della relativa istanza, ma copre anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio. Prestazioni precedenti, che esulano da questo contesto, possono essere riconosciute solo se ricorre un caso eccezionale, ritenuto che l’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta. III CCA 16.9.2014 N. 13.2014.47

78c Art. 80 segg. LEF; 12 LT

Tassazione fiscale – pretesa nullità perché l’autorità fiscale non ha d’ufficio accertato la decadenza della responsabilità solidale dei coniugi in seguito alla sopraggiunta insolvibilità di uno di loro

Fintanto che l’autorità fiscale non ha emesso una decisione speciale che accerta che la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta (in particolare a causa dell’insolvibilità di uno di loro), ambedue continuano a rispondere solidalmente per l’imposta complessiva. La mancata applicazione dell’art. 12 LT non rende nulla la decisione di tassazione (consid. 6.4). CEF 22.10.2014 N. 14.2014.194

87c Art. 93 LEF

Minimo di esistenza – convenzione di separazione privata ma stessa economia domestica – canone di locazione normale

Ai fini del calcolo del minimo esistenziale, non può essere ritenuto alla stregua di un debitore che vive da solo, colui che vive al proprio domicilio con la moglie nei fine settimana e soggiorna e lavora in un altro luogo durante i restanti giorni della settimana (consid. 4.2). Non possono essere computati nel minimo d’esistenza i contributi alimentari che l’escusso versa alla moglie in base a una convenzione di separazione privata, qualora i due continuino a vivere nella stessa economia domestica (consid. 4.2). Ove al momento della sottoscrizione di un contratto di locazione per un canone eccessivo per le possibilità dell’escusso, contro di lui siano stati rilasciati diversi attestati di beni e siano in corso diverse procedure di pignoramento, nel calcolo del suo minimo esistenziale dev’essere computato da subito, senza termine di adattamento, il canone di locazione normale corrispondente alla sua situazione personale e finanziaria (consid. 5.2). CEF 16.9.2014 N. 15.2014.72

99c Art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min.; 14 LF-RMA

Gratuità della procedura di rientro di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all’estero

Per l’art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min., l’istante che risulta soccombente non può essere condannato a pagare spese processuali o rifondere ripetibili, a meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull’art. 26 cpv. 3 Conv. Aia rap. min. Il Regno Unito ha formulato una riserva dichiarando di non essere tenuto al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min. Le spese giudiziarie della procedura in vista del rientro del minore sono dunque state poste a carico dell’istante soccombente, applicando la Svizzera il principio di reciprocità e garantendo la gratuità solo nel quadro dell’assistenza giudiziaria nazionale, non riconoscibile nel caso in oggetto. CDP 27.6.2014 N. 9.2014.50

 

Conv. Aia rap. min.      RS 0.211.230.02 Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980

1t Art. 8 cpv. 1, 34 cpv. 3 LT; 9 cpv. 1, 213 cpv. 2 LIFD; 3 cpv. 3 LAID

Basi temporali – separazione o divorzio – tassazione separata dei coniugi per l’intero periodo fiscale – penalizzazione del coniuge che versa alimenti non incostituzionale Deduzioni sociali – figli a carico – genitori divorziati – non al genitore che versa alimenti – non deduzione pro rata temporis nell’anno della separazione Deduzioni – alimenti – effetto retroattivo della separazione secondo verbale di udienza del pretore

Nell’anno in cui interviene la separazione, i coniugi sono tassati separatamente per l’intero periodo fiscale. Il coniuge che versa gli alimenti può tuttavia dedurre dal suo reddito imponibile solo i contributi versati effettivamente dal momento della separazione. Il fatto che tale modalità di calcolo dell’imposta possa penalizzare il coniuge debitore degli alimenti non è incostituzionale. Il coniuge che versa alimenti per i figli minorenni, affidati in custodia all’altro coniuge, non ha diritto alla deduzione sociale per figli pro rata temporis, per tener conto dei mesi in cui viveva ancora nella stessa economia domestica con i figli. Per il riconoscimento delle deduzioni sociali è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale. Se il verbale di udienza relativo alla procedura di divorzio prevede la separazione legale dei coniugi con effetto retroattivo di circa tre mesi, si giustifica anche la deduzione degli alimenti a partire dalla data della separazione. CDP 26.11.2014 N. 80.2014.10/11

5t Art. 34 cpv. 1 lett. a), 187 cpv. 1 LT; 213 cpv. 1 lett. a), 114 cpv. 1 LIFD

Deduzioni sociali – figli a carico – genitori divorziati – figli maggiorenni – divisione della deduzione per l’imposta cantonale – metà al padre che versa alimenti

Il contribuente, genitore divorziato di una figlia maggiorenne agli studi, pretende che la deduzione per figli a carico sia divisa, fra lui e la ex moglie, in proporzione al rispettivo contributo alle spese di mantenimento della ragazza. Per quanto concerne l’IFD, tuttavia, il genitore che ha perso il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico. Per l’IC, invece, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Accertato che, nella fattispecie, entrambi i genitori hanno speso almeno 5450 franchi, si giustifica la divisione per metà della deduzione. CDP 22.10.2014 N. 80.2013.84/85

 

Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione

Sulla questione del contributo di mantenimento per un figlio maggiorenna in formazione, in una sentenza dell’11 gennaio 2017 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha deciso quanto segue: un figlio maggiorenne che può sopperire al suo fabbisogno minimo con il proprio reddito e gli assegni familiari (“di formazione”) non può pretendere contributi alimentari in aggiunta.

Va anche osservato che in questo caso il padre si opponeva al versamento di qualsivoglia contributo di mantenimento perché il figlio rifiutava qualsiasi contatto.

La questione è però delicata: se è vero che, di principio, un genitore non può essere tenuto a sostentare un figlio maggiorenne con cui non abbia alcun rapporto per volontà esclu­siva del figlii, il problema è in questi casi che l’esistenza di una responsabilità esclusiva di un figlio difficilmente può essere dimostrata.

Ripartizione del plusvalore riferito all’ipoteca in caso di liquidazione del regime dei beni

In una sentenza del 23 novembre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che, giusta l’art. 209 cpv. 3 CC, qualora una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.

Qualora diverse masse patrimoniali di un coniuge abbiano contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni e sia inoltre stata accesa un’ipoteca si pone quindi il problema di sapere come va ripartito il plusvalore riferito all’ipoteca.

Secondo la nostra massima istanza giudiziaria, il plusvalore riferito all’ipoteca va ripartito proporzionalmente tra le masse che hanno contribuito al miglioramento o alla conservazione del bene.

Designazione di un curatore e proposta del curatelato

Recentemente la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha rammentato che, secondo l’art. 400 cpv. 1 CC, è competenza dell’autorità di protezione designare il curatore.

Per tale funzione, va designata persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

Secondo l’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1).

Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (cpv. 2).

L’art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze.

Si parte infatti dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura.

Il rifiuto della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio dall’insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli affidate.

Quale è il fabbisogno di un figlio minorenne che vive in casa con fratelli maggorenni?

Il Tribunale d’appello ha recentemente indicato che il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne che vive in casa con un fratello maggiorenne, va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un secondo figlio e non come quello di un figlio unico (RtiD II-2006 pag. 693 n. 43c). quando il figlio maggiorenne è ancora a carico dei genitori.

Sentenza del 7 aprile 2014, inc. 11.2011.94