3c Art. 125 CC
Contributo di mantenimento per il coniuge affidatario dopo il divorzio
Criteri applicabili e metodo di definizione (riepilogo della giurisprudenza).
I CCA 22.3.2013 N. 11.2012.41
4c Art. 176 cpv. 3, v137 cpv. 2 CC (art. 276 cpv. 1 CPC)
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio – contributi di mantenimento in favore dei figli nel caso in cui il reddito del debitore alimentare non sia sufficiente per finanziarli
In difetto di redditi sufficienti da parte dell’obbligato alimentare, il mantenimento dei figli può essere finanziato facendo capo alla sostanza. In tal caso entrambi i genitori devono attingere ai propri averi, per principio, nella medesima proporzione (soluzione, per quanto riguarda i figli, del problema lasciato aperto nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 pag. 671 n. 19c).
I CCA 9.4.2013 N. 11.2011.57
5c Art. 273 CC
Padre con precedenti penali – affidamento dei figli durante la notte
L’esistenza di precedenti penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali con il figlio. In casu, infrazioni alle norme della circolazione stradale – perpetrate in stato d’ebrietà – non sono state ritenute sufficienti a vietare al padre di avere in affidamento i figli durante la notte: al padre è stata riconosciuta la capacità di valutare autonomamente quando può assumersi la responsabilità dei figli e quando no.
CDP 21.3.2013 N. 9.2013.75
6c Art. 289 CC; 56, 80 LEF; 106 cpv. 2, 145 cpv. 4 CPC
Notifica durante le ferie – mancato ritiro dell’invio – contributi a favore dei figli – surrogazione dell’ente pubblico
La notifica di una decisione in materia di rigetto dell’opposizione durante le ferie giudiziarie (in concreto natalizie) non è nulla, ma la sua efficacia viene posticipata al primo giorno utile che segue la fine delle ferie. In caso di mancato ritiro dell’invio, la notificazione si reputa effettuata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarselo (consid. 2).
Giusta l’art. 289 cpv. 2 CC, pretese per contributi alimentari a favore dei figli si trasmettono con tutti i diritti all’ente pubblico che provvede al loro mantenimento. In forza di questa surrogazione legale e per la durata in cui sovviene a quel mantenimento, l’ente pubblico subentra dal profilo giuridico – esclusi i diritti strettamente personali – nella posizione dei figli beneficiari (rispettivamente del loro rappresentante legale o detentore della custodia: art. 289 cpv. 1 CC) e quindi anche nei confronti del debitore alimentare. I beneficiari non sono legittimati ad esigere il pagamento dei contributi trasmessi all’ente pubblico (consid. 7.2).
Il principio della soccombenza vale anche se come tale il reclamo non è stato espressamente avversato (consid. 9).
CEF 21.2.2013 N. 14.2013.9
7c Art. 308, 450 CC; 74b LPamm
Curatore educativo – condizioni per la designazione
Se i figli minorenni presentano gravi segni di disagio, la designazione di un curatore educativo deve essere preferita al conferimento di un mandato al Servizio di accompagnamento educativo (SAE), il cui intervento ha una portata limitata ad una visita settimanale presso il nucleo familiare senza compiti di sorveglianza.
CDP 25.4.2013 N. 9.2013.85
8c Art. 308 CC; 16 cpv. 3 ROPMA
Contestazione dell’ammontare e della ripartizione della mercede del curatore educativo
L’ammontare della mercede del curatore educativo e la ripartizione della stessa tra i genitori ha luogo con l’approvazione del rapporto morale da parte dell’Autorità di protezione (art. 16 cpv. 3 ROPMA) e la tassazione della mercede. È solo in tale ambito che un genitore può, se del caso, fare valere sue obiezioni sulla ripartizione di tali spese, non invece con la decisione di nomina della curatrice educativa.
CDP 13.3.2013 N. 9.2013.74
9c Art. v413 cpv. 3 CC
Remunerazione del curatore – rapporto morale del curatore e approvazione da parte dell’Autorità di protezione
La remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.
Irrilevanza, in casu, dell’assenza della firma del pupillo in calce al rapporto morale, il cui scopo è essenzialmente quello di riassumere la situazione personale del minore, il quale mantiene sempre il diritto di prenderne visione.
CDP 7.3.2013 N. 9.2013.65
10c Art. 430 cpv. 2, 447 cpv. 2, 450b CC; 2 seg. LAG
Ricovero coatto – difetto di forma della decisione – udienza conciliativa presso la Commissione giuridica – assistenza giudiziaria
Può essere sanato successivamente il difetto di forma di una decisione di ricovero (in casu: la firma sul certificato medico era illeggibile).
Validità, in casi eccezionali, di un’udienza conciliativa tenutasi alla presenza unicamente del Presidente della Commissione.
Attribuzione, in casu, al ricorrente dell’assistenza di un difensore d’ufficio in applicazione dell’art. 2 LAG.
CDP 5.6.2013 N. 9.2013.143
45c Art. 271 lett. d) CPC
Obbligo d’informazione dei coniugi: procedura applicabile
Nel vecchio diritto cantonale una domanda d’informazione (art. 170 cpv. 2 CC) era trattata con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 4 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC/TI). Ciò valeva, con ogni evidenza, se la richiesta era presentata autonomamente (identico principio vige nel nuovo diritto: art. 271 lett. d CPC). Se la domanda invece era formulata nel contesto di una procedura a tutela dell’unione coniugale, di una causa di separazione o divorzio oppure di una relativa azione di modifica, occorreva far capo ai mezzi di prova esperibili nell’ambito della causa già pendente, in particolare a una richiesta di edizione (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 con richiami = FamPra.ch 1/2000 pag. 141 consid. 2). Il principio continua ad applicarsi anche nel nuovo diritto (VAN DE GRAAF in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 9 in fine ad art. 271 con richiamo a SCHWANDER, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 18 e 19 ad art. 170).
I CCA 25.4.2013 N. 11.2013.38
49c Art. 339 cpv. 1 lett. b) CPC; 38 n. 1, 39 n. 1 CLug
Trattenuta di stipendio chiesta sulla base di una decisione estera
Competente per pronunciare una trattenuta di stipendio sulla base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di contributi alimentari è il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro (consid. 2 e 3).
Necessità di una dichiarazione previa di riconoscimento e di esecutività della decisione estera? Questione lasciata irrisolta (consid. 4).
I CCA 15.11.2012 N. 11.2012.135
53c Art. 80 LEF
Rigetto definitivo – contributi alimentari stabiliti senza deduzione di eventuali pagamenti
La sentenza che statuisce su contributi alimentari con effetto (anche) retroattivo senza riservare esplicitamente la deduzione di eventuali pagamenti effettuati in precedenza costituisce un valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione (consid. 5).
CEF 24.1.2013 N. 14.2012.206
55c Art. 91 cpv. 4 LEF; 163 CC; 29 cpv. 2 Cost.
Diritto di essere sentito – minimo di esistenza – richiesta al coniuge dell’escusso di informare l’Ufficio sui propri redditi
La garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all’art. 29 cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete della fattispecie (nel caso concreto non è stato accertato nessuna lesione per il fatto che l’Ufficio aveva omesso d’indicare i riferimenti alla «costante prassi e giurisprudenza» sulle quali si basava la sua decisione, siccome i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, avevano comunque manifestato di aver correttamente identificato il fondamento giuridico delle richieste d’informazione rivolte dall’Ufficio al marito dell’escussa).
L’Ufficio è legittimato in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF a richiedere al coniuge dell’escusso informazioni sui propri redditi in vista del calcolo del minimo di esistenza, siccome i coniugi sono vicendevolmente tenuti al debito mantenimento della famiglia in proporzione delle rispettive risorse (art. 163 CC).
Il pignoramento dei redditi dell’escusso non è sottoposto ai limiti posti per il pignoramento dei suoi crediti nei confronti del coniuge giusta gli art. 163 a 165 CC.
CEF 6.1.2013 N. 15.2012.128
34 Art. 27 seg., 65 LDIP; 5, 22 cpv. 2 LFLP; 30c seg., 73 cpv. 3 LPP
Sentenza di divorzio pronunciata all’estero fissante la chiave di ripartizione della prestazione di uscita – inesistenza di motivi di rifiuto del riconoscimento in Svizzera – competenza del TCA per l’esecuzione della compensazione della previdenza – computo dei prelievi anticipati
Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero con ripartizione degli averi previdenziali poteva essere riconosciuta in Svizzera, quanto meno per gli aspetti che potevano essere stabiliti dal Tribunale estero, in quanto non esistevano motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP.
Il giudice estero, in mancanza di un coinvolgimento degli istituti di previdenza interessati e di una loro dichiarazione di attuabilità, in casu ha validamente fissato la chiave di ripartizione e stabilito il principio e la proporzione della divisione degli averi previdenziali accumulati dall’ex marito (assegnazione all’ex moglie del 50% del «secondo pilastro» accumulato dall’ex marito) – omologando peraltro la convenzione sottopostagli dagli stessi ex coniugi –, anche se tale soluzione non coincideva in pieno con quella prevista dal diritto svizzero.
Per contro, il TCA a ragione non ha riconosciuto ulteriori pattuizioni omologate, incompatibilmente con l’ordinamento giuridico elvetico, dal giudice estero del divorzio: il datore di lavoro non poteva infatti provvedere al versamento della quota alla ex moglie, la quale, in assenza delle necessarie condizioni, non poteva disporre direttamente del capitale previdenziale assegnatole. Tuttavia, l’impossibilità di riconoscere, limitatamente a questi aspetti (secondari), il giudizio di divorzio estero non ostava comunque alla sua esecutività per l’aspetto principale della determinazione della proporzione del riparto.
Il TCA è competente per dare esecuzione alla decisione straniera ed effettuare il calcolo delle prestazioni. Inoltre, indipendentemente dal diritto applicabile al divorzio, esso poteva applicare il diritto svizzero.
Ai fini della divisione, il fatto che i coniugi abbiano venduto l’abitazione coniugale e abbiano suddiviso il ricavato in parti uguali non consente da solo – in mancanza di regolamentazione contraria adottata dal tribunale del divorzio – di escludere gli importi prelevati anticipatamente dal calcolo delle prestazioni previdenziali da dividere.
TF 30.1.2013 N. 9C_490/2012
35c Art. 156, 153, 296 CPC
Assunzione d’ufficio di una prova – tutela degli interessi degni di protezione
Il principio inquisitorio illimitato previsto all’art. 296 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice esamina d’ufficio i fatti, vale per tutte le questioni che toccano gli interessi dei figli, in qualunque procedura del diritto di famiglia, che si tratti di azioni indipendenti o di cause tra genitori, comprese le relative modifiche o completamenti, inclusi i procedimenti cautelari.
Rispetta tale principio la decisione del giudice che richiede al curatore educativo dei figli un rapporto in merito ai colloqui avuti con i figli minorenni e maggiorenni delle parti, ritenuto che nella misura in cui comprendessero indicazioni relative a terzi (figli maggiorenni) degne di protezione, queste sarebbero state mantenute confidenziali, ad esclusione della conoscenza delle parti.
III CCA 8.4.2013 N. 13.2013.12
56c Art. 93 LEF; 15 lett. b) LPR; 4 LLCA
Avvocato iscritto nell’albo degli avvocati di un altro cantone – minimo di esistenza – figli maggiorenni agli studi
Il patrocinatore del ricorrente iscritto nell’albo degli avvocati di un cantone svizzero è autorizzato a rappresentarlo in una procedura di ricorso davanti all’autorità di vigilanza ticinese (art. 15 lett. b LPR e 4 LLCA).
Ai fini dell’accertamento del minimo di esistenza dell’escusso, le spese per l’istruzione dei figli maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria.
CEF 29.11.2012 N. 15.2012.118
57c Art. 93, 99 LEF; 132 cpv. 1 CC
Beni pignorabili – calcolo del minimo di esistenza
La quota di adesione a un sindacato, i premi di un’assicurazione collettiva in caso di infortuni professionali e le quote di rimborso di un prestito della cassa pensione prelevati alla fonte dal datore di lavoro non possono essere inseriti nel minimo di esistenza del lavoratore escusso, sicché nella diffida al datore di lavoro occorre precisare che tali deduzioni non sono ammesse ai fini del calcolo dell’eccedenza pignorabile.
Ne va invece diversamente della trattenuta ordinata da un giudice a garanzia del contributo alimentare dovuto dall’escusso alla moglie in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CC, purché non ecceda d’acchito il minimo di esistenza della creditrice degli alimenti.
CEF 26.11.2012 N. 15.2012.117