Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2014 (III. Diritto di famiglia)

4c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – reddito di un lavoratore indipendente 
Accertamento del reddito medio nel caso in cui quello di un anno sia vistosamente favorevole o vistosamente sfavorevole (precisazione della giurisprudenza).
I CCA 30.12.2013 N. 11.2011.185

5c Art. 285 cpv. 1 CC

Mantenimento del figlio da parte dei genitori – definizione del fabbisogno in denaro

Fabbisogno in denaro del figlio minorenne in presenza di fratelli maggiorenni nella stessa economia domestica (consid. 5c e 5d; conferma della giurisprudenza).
Il fabbisogno in denaro si determina sulla base della tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo applicabile al momento dal quale decorre il contributo alimentare (consid. 8; precisazione della giurisprudenza).

I CCA 7.4.2014 N. 11.2011.94

6c Art. 404 CC; 16 seg. ROPMA

Fissazione dell’indennità del curatore

Giusta l’art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità. All’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. La tariffa oraria non è oggetto di una rivalutazione a fine anno. Con la tassazione della mercede l’Autorità regionale di protezione verifica il tempo effettivamente impiegato per l’esecuzione del mandato e l’ammontare delle spese.
Se i compiti del curatore sono modificati in corso di misura la tariffa oraria può essere conseguentemente adattata.

CDP 24.4.2014 N. 9.2013.197

7c Art. 446, 390 cpv. 1 CC

Presupposti per l’istituzione di una curatela – principio inquisitorio illimitato

L’istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC presuppone la verifica dell’esistenza di uno stato di debolezza – ovvero di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza – e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza (laddove l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario. La procedura soggiace al principio inquisitorio illimitato, per cui l’Autorità di protezione è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.

CDP 11.3.2014 N. 9.2013.175

8c Art. 447, 450 cpv. 2 n. 2, 450d CC

Diritto di essere sentito prima di sostituire il curatore – legittimazione attiva al reclamo di persone vicine – facoltà di riesame dell’autorità di protezione

Violazione del diritto di essere sentito del curatelato, che non è stato sentito dall’Autorità di protezione (ma solo dal curatore uscente) prima di sostituire il curatore. Legittimazione attiva al reclamo riconosciuta a due persone vicine al curatelato. L’Autorità di protezione ha la facoltà di riesaminare la propria decisione, ma solo finché gli altri partecipanti al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo.

CDP 28.1.2014 N. 9.2013.286

37c Art. 119 cpv. 2, 122 cpv. 1 lett. a) CPC

Gratuito patrocinio – vincolatività per il giudice dell’indicazione del patrocinatore – onorario dovuto al patrocinatore in regime di gratuito patrocinio – spese di trasferta

La proposta della parte al beneficio del gratuito patrocinio di nominare un determinato patrocinatore non è vincolante per il giudice, il quale tuttavia se ne scosta solo in presenza di validi motivi. Il giudice può rifiutare di incaricare un legale di un altro distretto per ragioni di economicità, considerando i costi generati dalle trasferte. Può però anche disporre che le spese e il tempo per le trasferte di un legale fuori distretto non sono riconosciuti, ma in tal caso deve darne preventivamente avviso al legale affinché questi possa decidere se assumere comunque il mandato.

III CCA 23.1.2014 N. 13.2013.91

43c Art. 279 cpv. 1 CPC; v140 cpv. 2 CC

Divorzio su richiesta comune – omologazione della convenzione impugnata da un coniuge

Un coniuge può impugnare l’omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio, facendo valere che è «manifestamente inadeguata»? (consid. 5).
Un coniuge può impugnare l’omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio, facendo valere di essere fallito in pendenza di ricorso? (consid. 6).

I CCA 5.2.2014 N. 11.2010.118

56c Art. 93 LEF

Minimo di esistenza comune di coniugi separati

Nei casi in cui non sono stati stabiliti contributi di mantenimento, il minimo di esistenza comune di coniugi separati comprende per ognuno di essi, in linea di massima, l’importo di base (di fr. 1200.– mensili), i singoli costi abitativi e le altre spese indispensabili, e va ripartito tra di loro in proporzione ai rispettivi redditi.
L’importo base mensile del minimo di esistenza di coniugi di cui uno di essi è ricoverato in una casa per anziani o in una casa di cure è di fr. 1500.–.

CEF 18.11.2013 N. 15.2013.100

66c Art. 59 LDIP

Foro del divorzio – competenza del giudice svizzero

Nozione di dimora in Svizzera da almeno un anno ove l’attore non sia cittadino svizzero.

I CCA 20.3.2014 N. 11.2012.159

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2014 (III. Diritto di famiglia)

1c Art. 3 segg. Lag

Assistenza giudiziaria – provisio ad litem nella causa di divorzio
In una causa di divorzio la domanda di assistenza giudiziaria dev’essere preceduta da una domanda di provisio ad litem.
(Nota: alla procedura, la cui litispendenza risale al 2009, è ancora applicabile il precedente diritto. Il principio rimane tuttavia attuale anche in applicazione del CPC).
III CCA 10.5.2013 N. 13.2013.39

2c Art. 421 seg. CPC/TI

Istanza comune di divorzio con accordo parziale
Il giudice non può statuire sull’istanza comune di divorzio con accordo parziale senza essersi fatto demandare dai coniugi la decisione sui punti rimasti litigiosi.
I CCA 22.5.2013 N. 11.2012.55

3c Art. 122 segg. CC

Divorzio – divisione delle prestazioni d’uscita in materia di previdenza professionale
Prestazioni d’uscita acquisite presso istituti di previdenza esteri non possono essere suddivise dal giudice svizzero (consid. 6a).
La rinuncia di un coniuge al riparto di prestazioni d’uscita maturate dall’altro coniuge durante il matrimonio può avvenire solo in una convenzione sugli effetti del divorzio (consid. 6b).
Casi in cui il giudice può rifiutare la divisione di prestazioni d’uscita per manifesto abuso di diritto (consid.
6c).
I CCA 13.12.2012 N. 11.2011.182

4c Art. 124 cpv. 1 CC; 5 cpv. 1 lett. b) LFLP

Divorzio – «indennità adeguata» a un coniuge nel caso in cui l’altro coniuge abbia ottenuto pagamenti in contanti dal proprio istituto di previdenza durante il matrimonio
Pagamenti in contanti elargiti da un istituto di previdenza professionale a un proprio assicurato durante il matrimonio giustificano, per principio, un’«equa indennità» secondo l’art. 124 CC al coniuge di tale assicurato. In casi del genere non v’è più spazio per l’applicazione dell’art. 122 CC, nemmeno se, dopo avere ricevuto i pagamenti in contanti, l’assicurato ha continuato ad alimentare il suo «secondo pilastro» (consid. 10b a 10e).
I CCA 23.8.2012 N. 11.2009.194 (ricorso in materia civile respinto dal Tribunale federale con sentenza 5A_731/2012 del 23 luglio 2013)

5c Art. 125 CC

Contributo di mantenimento in favore del coniuge dopo il divorzio
Il limite d’età dei 45 anni oltre il quale non si pretende più da un coniuge che non ha esercitato un’attività lucrativa durante l’unione coniugale la ripresa di un lavoro rimunerato si determina, di regola, al momento della separazione. Se al momento della separazione quel coniuge non ha ancora compiuto 45 anni e non può essere tenuto in buona fede a conseguire un reddito proprio, l’obbligo di intraprendere un’attività lucrativa dipende dalla questione di sapere se al momento in cui si potrà esigere ciò il coniuge medesimo avrà raggiunto tale limite di età (precisazione della giurisprudenza). Applicazione del principio nel caso concreto.
I CCA 15.10.2013 N. 11.2011.169

6c Art. 134 cpv. 2, 286 cpv. 2 CC

Modifica di contributi alimentari per i figli fissati in una sentenza di divorzio
Criteri per ridefinire eventualmente il contributo alimentare in favore dei figli nel caso in cui il padre divorziato si sia risposato nel frattempo e abbia avuto un altro figlio dalla seconda moglie: adeguamento alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 6 e 7).
I CCA 31.10.2012 N. 11.2012.36 (ricorsi in materia civile respinti dal Tribunale federale in quanto ammissibili con sentenza 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 23 ottobre 2013)

7c Art. 393 CC; 18 Reg. Laps

Curatela di sostegno – «sportello Laps»
La curatela di sostegno (secondo la più appropriata denominazione dei testi francese e tedesco) dell’art. 393 CC, prevista «se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari», è la forma che meno limita l’autonomia dell’interessato, visto che non restringe l’esercizio dei diritti civili né la libertà di agire, al curatore non essendo attribuito alcun potere di rappresentanza legale. L’istituzione di questa misura necessita dell’adempimento delle condizioni per l’istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 390 CC, ma non della rappresentanza per rapporto ai terzi; è inoltre subordinata al consenso dell’interessato.
Caso di tossicodipendente già seguito da uno psicologo di Antenna Icaro ma che abbisogna di sostegno per la cura dei suoi interessi patrimoniali. L’aiuto garantito dallo sportello Laps, evocato dall’Autorità di protezione, è stato ritenuto non sufficiente dall’autorità di ricorso, che ha accolto la richiesta dell’interessato di essere assistito da un curatore di sostegno.
CDP 27.6.2013 N. 9.2013.103

8c Art. 445 cpv. 2 e 3, 273 CC; 221 CPP

Ammissibilità del reclamo contro provvedimenti cautelari urgenti inaudita parte di carattere abusivo – restrizione delle relazioni personali finalizzata a garantire l’avanzamento dell’istruttoria penale
Un provvedimento supercautelare adottato dall’Autorità di protezione su invito del Procuratore Pubblico per garantire l’avanzamento dell’istruttoria penale è abusivo e deve essere annullato.
I provvedimenti adottati dall’Autorità di protezione in materia di sospensione delle relazioni personali hanno quale unica finalità il bene del minore, aspetto che deve essere esaminato liberamente e di cui occorre dar conto nella decisione. Il bene del minore deve essere salvaguardato a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale nei confronti di un genitore e indipendentemente dai bisogni dell’inchiesta.
Nella misura in cui le relazioni personali tra genitori e figli debbano essere limitate o negate per le necessità delle indagini penali, le autorità penali hanno facoltà di procedere autonomamente, con provvedimenti previsti dal CPP quali ad esempio le misure sostitutive all’arresto.
CDP 15.1.2014 N. 9.2013.287

9c Art. 447, 314 cpv. 1, 449b CC; 297 cpv. 1 CPC

Diritto della persona interessata di essere sentita personalmente – diritto di consultare gli atti
Nel settore della protezione del minore e dell’adulto il diritto della persona interessata di essere sentita personalmente (oralmente) va oltre il diritto della Costituzione federale (art. 29 cpv. 1), nella misura in cui l’art. 447 CC – applicabile anche in materia di regolamentazione del diritto di visita dei genitori e figli (art. 314 cpv. 1 CC) – prevede un obbligo generale dell’autorità di protezione di procedere a un’audizione personale. Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l’autorità di protezione deve sentire personalmente i genitori anche riguardo all’art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia per rimando generale dell’art. 450f CC.
In concreto violazione del diritto di essere sentito (consid. 4.1). L’autorità di protezione non ha proceduto all’audizione personale della madre prima di modificare le modalità di esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio. Pochi istanti dopo l’udienza, alla quale era presente unicamente il patrocinatore della stessa, sono appunto stati modificati i diritti di visita (tema non menzionato nella convocazione dell’udienza).
Il diritto procedurale di consultare gli atti (art. 449b CC) appartiene alle persone che partecipano al procedimento, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare. Questo diritto non è tuttavia illimitato, ma il diniego di mostrare una perizia sulle capacità genitoriali deve essere motivato.
Nel caso in esame violazione del diritto di essere sentito della madre (consid. 4.2) che, nell’ambito della modifica dei diritti di visita tra padre e figlio è stata informata unicamente sulle conclusioni della perizia. L’autorità di protezione non ha invece speso maggiori parole sulla valutazione che l’ha indotta a sottacere alla madre il restante contenuto della perizia, che quest’ultima chiedeva di conoscere.
CDP 27.5.2013 N. 9.2013.125/126/147

10c Art. 450a cpv. 2, 273 CC

Reclamo per diniego di giustizia – regolamentazione delle relazioni personali in caso di provvedimenti di carattere penale
Commette un diniego di giustizia l’Autorità di protezione che respinge le richieste del padre in tema di relazioni personali con le figlie per scritto ma senza l’emanazione di una decisione formale, e che anche in seguito rifiuta di confermare la validità formale di tale scritto quale decisione impugnabile e di indicare i termini e l’autorità di reclamo.
Benché il padre sia indagato per presunti abusi sessuali sulle figlie e oggetto di un provvedimento restrittivo penale (in casu, di dubbia validità), l’Autorità di protezione deve adottare d’ufficio i provvedimenti di sua competenza a protezione del bene delle minori, in quanto gli eventuali provvedimenti restrittivi già messi in atto in sede penale perseguono finalità diverse da quelle del diritto di protezione.
CDP 19.12.2013 N. 9.2013.274

12c Art. 650 cpv. 1, 169 CC

Scioglimento di comproprietà – abitazione coniugale
Casi in cui un coniuge non possa legittimamente opporsi allo scioglimento della comproprietà costituita dall’abitazione coniugale.
I CCA 24.6.2013 N. 11.2010.77

36c Art. 283 cpv. 2, 319 lett. b) n. 2 CPC; 93 cpv. 1 LTF

Rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio – impugnabilità
La decisione che dispone il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio può essere impugnata a livello cantonale tramite reclamo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC) e a livello federale alle condizioni dell’art. 93 cpv. 1 LTF (consid.
1.1).
TF 15.7.2013 N. 5A_415/2013

40c Art. 339 cpv. 1 CPC; 22 n. 5 CLug; 4 Conv. Aia obb. alim.

Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all’estero
Il giudice al domicilio o alla sede svizzera di un datore di lavoro è competente per pronunciare una «diffida ai debitori» sulla base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di contributi alimentari all’estero, seppure il lavoratore sia anch’egli domiciliato all’estero (conferma della giurisprudenza (consid. 3).
Il giudice svizzero è competente anche per dichiarare esecutiva una diffida emanata all’estero nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera? (consid. 4)
I CCA 13.9.2013 N. 11.2013.22

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2013 (III. Diritto di famiglia)

3c Art. 125 CC

Contributo di mantenimento per il coniuge affidatario dopo il divorzio
Criteri applicabili e metodo di definizione (riepilogo della giurisprudenza).
I CCA 22.3.2013 N. 11.2012.41

4c Art. 176 cpv. 3, v137 cpv. 2 CC (art. 276 cpv. 1 CPC)

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio – contributi di mantenimento in favore dei figli nel caso in cui il reddito del debitore alimentare non sia sufficiente per finanziarli
In difetto di redditi sufficienti da parte dell’obbligato alimentare, il mantenimento dei figli può essere finanziato facendo capo alla sostanza. In tal caso entrambi i genitori devono attingere ai propri averi, per principio, nella medesima proporzione (soluzione, per quanto riguarda i figli, del problema lasciato aperto nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 pag. 671 n. 19c).
I CCA 9.4.2013 N. 11.2011.57

5c Art. 273 CC

Padre con precedenti penali – affidamento dei figli durante la notte
L’esistenza di precedenti penali non comporta necessariamente una limitazione delle relazioni personali con il figlio. In casu, infrazioni alle norme della circolazione stradale – perpetrate in stato d’ebrietà – non sono state ritenute sufficienti a vietare al padre di avere in affidamento i figli durante la notte: al padre è stata riconosciuta la capacità di valutare autonomamente quando può assumersi la responsabilità dei figli e quando no.
CDP 21.3.2013 N. 9.2013.75

6c Art. 289 CC; 56, 80 LEF; 106 cpv. 2, 145 cpv. 4 CPC

Notifica durante le ferie – mancato ritiro dell’invio – contributi a favore dei figli – surrogazione dell’ente pubblico
La notifica di una decisione in materia di rigetto dell’opposizione durante le ferie giudiziarie (in concreto natalizie) non è nulla, ma la sua efficacia viene posticipata al primo giorno utile che segue la fine delle ferie. In caso di mancato ritiro dell’invio, la notificazione si reputa effettuata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarselo (consid. 2).
Giusta l’art. 289 cpv. 2 CC, pretese per contributi alimentari a favore dei figli si trasmettono con tutti i diritti all’ente pubblico che provvede al loro mantenimento. In forza di questa surrogazione legale e per la durata in cui sovviene a quel mantenimento, l’ente pubblico subentra dal profilo giuridico – esclusi i diritti strettamente personali – nella posizione dei figli beneficiari (rispettivamente del loro rappresentante legale o detentore della custodia: art. 289 cpv. 1 CC) e quindi anche nei confronti del debitore alimentare. I beneficiari non sono legittimati ad esigere il pagamento dei contributi trasmessi all’ente pubblico (consid. 7.2).
Il principio della soccombenza vale anche se come tale il reclamo non è stato espressamente avversato (consid. 9).
CEF 21.2.2013 N. 14.2013.9

7c Art. 308, 450 CC; 74b LPamm

Curatore educativo – condizioni per la designazione
Se i figli minorenni presentano gravi segni di disagio, la designazione di un curatore educativo deve essere preferita al conferimento di un mandato al Servizio di accompagnamento educativo (SAE), il cui intervento ha una portata limitata ad una visita settimanale presso il nucleo familiare senza compiti di sorveglianza.
CDP 25.4.2013 N. 9.2013.85

8c Art. 308 CC; 16 cpv. 3 ROPMA

Contestazione dell’ammontare e della ripartizione della mercede del curatore educativo
L’ammontare della mercede del curatore educativo e la ripartizione della stessa tra i genitori ha luogo con l’approvazione del rapporto morale da parte dell’Autorità di protezione (art. 16 cpv. 3 ROPMA) e la tassazione della mercede. È solo in tale ambito che un genitore può, se del caso, fare valere sue obiezioni sulla ripartizione di tali spese, non invece con la decisione di nomina della curatrice educativa.
CDP 13.3.2013 N. 9.2013.74

9c Art. v413 cpv. 3 CC

Remunerazione del curatore – rapporto morale del curatore e approvazione da parte dell’Autorità di protezione
La remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.
Irrilevanza, in casu, dell’assenza della firma del pupillo in calce al rapporto morale, il cui scopo è essenzialmente quello di riassumere la situazione personale del minore, il quale mantiene sempre il diritto di prenderne visione.
CDP 7.3.2013 N. 9.2013.65

10c Art. 430 cpv. 2, 447 cpv. 2, 450b CC; 2 seg. LAG

Ricovero coatto – difetto di forma della decisione – udienza conciliativa presso la Commissione giuridica – assistenza giudiziaria
Può essere sanato successivamente il difetto di forma di una decisione di ricovero (in casu: la firma sul certificato medico era illeggibile).
Validità, in casi eccezionali, di un’udienza conciliativa tenutasi alla presenza unicamente del Presidente della Commissione.
Attribuzione, in casu, al ricorrente dell’assistenza di un difensore d’ufficio in applicazione dell’art. 2 LAG.
CDP 5.6.2013 N. 9.2013.143

45c Art. 271 lett. d) CPC

Obbligo d’informazione dei coniugi: procedura applicabile
Nel vecchio diritto cantonale una domanda d’informazione (art. 170 cpv. 2 CC) era trattata con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 4 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC/TI). Ciò valeva, con ogni evidenza, se la richiesta era presentata autonomamente (identico principio vige nel nuovo diritto: art. 271 lett. d CPC). Se la domanda invece era formulata nel contesto di una procedura a tutela dell’unione coniugale, di una causa di separazione o divorzio oppure di una relativa azione di modifica, occorreva far capo ai mezzi di prova esperibili nell’ambito della causa già pendente, in particolare a una richiesta di edizione (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 con richiami = FamPra.ch 1/2000 pag. 141 consid. 2). Il principio continua ad applicarsi anche nel nuovo diritto (VAN DE GRAAF in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 9 in fine ad art. 271 con richiamo a SCHWANDER, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 18 e 19 ad art. 170).
I CCA 25.4.2013 N. 11.2013.38

49c Art. 339 cpv. 1 lett. b) CPC; 38 n. 1, 39 n. 1 CLug

Trattenuta di stipendio chiesta sulla base di una decisione estera
Competente per pronunciare una trattenuta di stipendio sulla base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di contributi alimentari è il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro (consid. 2 e 3).
Necessità di una dichiarazione previa di riconoscimento e di esecutività della decisione estera? Questione lasciata irrisolta (consid. 4).
I CCA 15.11.2012 N. 11.2012.135

53c Art. 80 LEF

Rigetto definitivo – contributi alimentari stabiliti senza deduzione di eventuali pagamenti
La sentenza che statuisce su contributi alimentari con effetto (anche) retroattivo senza riservare esplicitamente la deduzione di eventuali pagamenti effettuati in precedenza costituisce un valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione (consid. 5).
CEF 24.1.2013 N. 14.2012.206

55c Art. 91 cpv. 4 LEF; 163 CC; 29 cpv. 2 Cost.

Diritto di essere sentito – minimo di esistenza – richiesta al coniuge dell’escusso di informare l’Ufficio sui propri redditi
La garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all’art. 29 cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete della fattispecie (nel caso concreto non è stato accertato nessuna lesione per il fatto che l’Ufficio aveva omesso d’indicare i riferimenti alla «costante prassi e giurisprudenza» sulle quali si basava la sua decisione, siccome i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, avevano comunque manifestato di aver correttamente identificato il fondamento giuridico delle richieste d’informazione rivolte dall’Ufficio al marito dell’escussa).
L’Ufficio è legittimato in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF a richiedere al coniuge dell’escusso informazioni sui propri redditi in vista del calcolo del minimo di esistenza, siccome i coniugi sono vicendevolmente tenuti al debito mantenimento della famiglia in proporzione delle rispettive risorse (art. 163 CC).
Il pignoramento dei redditi dell’escusso non è sottoposto ai limiti posti per il pignoramento dei suoi crediti nei confronti del coniuge giusta gli art. 163 a 165 CC.
CEF 6.1.2013 N. 15.2012.128

34 Art. 27 seg., 65 LDIP; 5, 22 cpv. 2 LFLP; 30c seg., 73 cpv. 3 LPP

Sentenza di divorzio pronunciata all’estero fissante la chiave di ripartizione della prestazione di uscita – inesistenza di motivi di rifiuto del riconoscimento in Svizzera – competenza del TCA per l’esecuzione della compensazione della previdenza – computo dei prelievi anticipati
Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero con ripartizione degli averi previdenziali poteva essere riconosciuta in Svizzera, quanto meno per gli aspetti che potevano essere stabiliti dal Tribunale estero, in quanto non esistevano motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP.
Il giudice estero, in mancanza di un coinvolgimento degli istituti di previdenza interessati e di una loro dichiarazione di attuabilità, in casu ha validamente fissato la chiave di ripartizione e stabilito il principio e la proporzione della divisione degli averi previdenziali accumulati dall’ex marito (assegnazione all’ex moglie del 50% del «secondo pilastro» accumulato dall’ex marito) – omologando peraltro la convenzione sottopostagli dagli stessi ex coniugi –, anche se tale soluzione non coincideva in pieno con quella prevista dal diritto svizzero.
Per contro, il TCA a ragione non ha riconosciuto ulteriori pattuizioni omologate, incompatibilmente con l’ordinamento giuridico elvetico, dal giudice estero del divorzio: il datore di lavoro non poteva infatti provvedere al versamento della quota alla ex moglie, la quale, in assenza delle necessarie condizioni, non poteva disporre direttamente del capitale previdenziale assegnatole. Tuttavia, l’impossibilità di riconoscere, limitatamente a questi aspetti (secondari), il giudizio di divorzio estero non ostava comunque alla sua esecutività per l’aspetto principale della determinazione della proporzione del riparto.
Il TCA è competente per dare esecuzione alla decisione straniera ed effettuare il calcolo delle prestazioni. Inoltre, indipendentemente dal diritto applicabile al divorzio, esso poteva applicare il diritto svizzero.
Ai fini della divisione, il fatto che i coniugi abbiano venduto l’abitazione coniugale e abbiano suddiviso il ricavato in parti uguali non consente da solo – in mancanza di regolamentazione contraria adottata dal tribunale del divorzio – di escludere gli importi prelevati anticipatamente dal calcolo delle prestazioni previdenziali da dividere.
TF 30.1.2013 N. 9C_490/2012

35c Art. 156, 153, 296 CPC

Assunzione d’ufficio di una prova – tutela degli interessi degni di protezione
Il principio inquisitorio illimitato previsto all’art. 296 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice esamina d’ufficio i fatti, vale per tutte le questioni che toccano gli interessi dei figli, in qualunque procedura del diritto di famiglia, che si tratti di azioni indipendenti o di cause tra genitori, comprese le relative modifiche o completamenti, inclusi i procedimenti cautelari.
Rispetta tale principio la decisione del giudice che richiede al curatore educativo dei figli un rapporto in merito ai colloqui avuti con i figli minorenni e maggiorenni delle parti, ritenuto che nella misura in cui comprendessero indicazioni relative a terzi (figli maggiorenni) degne di protezione, queste sarebbero state mantenute confidenziali, ad esclusione della conoscenza delle parti.
III CCA 8.4.2013 N. 13.2013.12

56c Art. 93 LEF; 15 lett. b) LPR; 4 LLCA

Avvocato iscritto nell’albo degli avvocati di un altro cantone – minimo di esistenza – figli maggiorenni agli studi
Il patrocinatore del ricorrente iscritto nell’albo degli avvocati di un cantone svizzero è autorizzato a rappresentarlo in una procedura di ricorso davanti all’autorità di vigilanza ticinese (art. 15 lett. b LPR e 4 LLCA).
Ai fini dell’accertamento del minimo di esistenza dell’escusso, le spese per l’istruzione dei figli maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria.
CEF 29.11.2012 N. 15.2012.118

57c Art. 93, 99 LEF; 132 cpv. 1 CC

Beni pignorabili – calcolo del minimo di esistenza

La quota di adesione a un sindacato, i premi di un’assicurazione collettiva in caso di infortuni professionali e le quote di rimborso di un prestito della cassa pensione prelevati alla fonte dal datore di lavoro non possono essere inseriti nel minimo di esistenza del lavoratore escusso, sicché nella diffida al datore di lavoro occorre precisare che tali deduzioni non sono ammesse ai fini del calcolo dell’eccedenza pignorabile.
Ne va invece diversamente della trattenuta ordinata da un giudice a garanzia del contributo alimentare dovuto dall’escusso alla moglie in virtù del­l’art. 132 cpv. 1 CC, purché non ecceda d’acchito il minimo di esistenza della creditrice degli alimenti.

CEF 26.11.2012 N. 15.2012.117

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2013 (III. Diritto di famiglia)

61 Art. 25a LFLP; 122 CC; 73 cpv. 3 LPP; 29 cpv. 3, 64 cpv. 1 LDIP

Divisione della prestazione d’uscita – presupposto della chiave di ripartizione fissata nella sentenza di divorzio anche all’estero
Se nella sentenza straniera il giudice del divorzio ha omesso di fissare la chiave di ripartizione, il tribunale delle assicurazioni (svizzero) non è abilitato a colmare tale lacuna, la questione relativa alla compensazione delle aspettative previdenziali dovendo se del caso essere fatta valere, previo riconoscimento del giudizio straniero, tramite azione di completazione dinanzi al competente giudice del divorzio svizzero giusta l’art. 64 cpv. 1 LDIP.
Siccome l’esecuzione della divisione da parte del giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP non è in concreto (perlomeno attualmente) attuabile, la petizione inoltrata dall’attrice al TCA, con cui ha chiesto che gli istituti di previdenza presso i quali era assicurato l’ex marito siano condannati al versamento della parte a lei spettante dell’avere di vecchiaia maturato dall’ex coniuge durante il matrimonio, si rivela irricevibile.
TCA 9.8.2012 N. 34.2012.6

16t Art. 127 cpv. 3 Cost.; 9 cpv. 2 lett. g), h), hbis), i) LAID

Doppia imposizione intercantonale – domicilio separato dei coniugi – ripartizione delle deduzioni
Due coniugi hanno il domicilio fiscale principale in cantoni diversi. Il cantone di domicilio del marito ha negato la deduzione delle spese di malattia e di disabilità della moglie; il Canton Ticino, dove è domiciliata la moglie, ha ammesso le deduzioni, ma le ha ripartite con l’altro cantone in proporzione ai rispettivi redditi. Secondo il Tribunale federale, nel caso di due contribuenti con due distinti domicili fiscali primari, il metodo di ripartizione (per quota o per oggetto) deve essere determinato in modo oggettivo per ogni singola deduzione e tenuto conto delle specifiche circostanze: i contributi assicurativi sono ripartiti in proporzione al reddito; le spese per malattia e per disabilità sono dedotte nel cantone di domicilio del singolo coniuge; le liberalità di ogni coniuge sono dedotte dal proprio reddito.
TF 23.7.2012 N. 2C_891/2011

4c Art. 129 cpv. 1, 286 cpv. 2 CC

Modifica di contributi alimentari stabiliti in una sentenza di divorzio
Il debitore alimentare che si è risposato e che chiede una soppressione o una riduzione dei contributi alimentari fissati nella sentenza di divorzio può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Il reddito e il fabbisogno del suo nuovo coniuge non entrano – per principio – in linea di conto (adeguamento alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale).
I CCA 7.8.2012 N. 11.2008.169

5c Art. 172 segg., 169 CC

Protezione dell’unione coniugale – coniuge che rifiuta di sottoscrivere gli atti per il rinnovo di un mutuo ipotecario gravante l’abitazione familiare
Ove un coniuge metta in pericolo con la sua passività i diritti inerenti all’abitazione familiare, non è dato un caso d’applicazione dell’art. 169 CC, ma si è in presenza di una violazione dei doveri coniugali nel senso dell’art. 159 CC che va fatta valere chiedendo al giudice misure protettrici a norma degli art. 172 cpv. 3 e 173 segg. CC.
I CCA 29.10.2012 N. 11.2011.166

6c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 163 CC

Protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari
Il metodo abituale per il calcolo dei contributi alimentari consistente nel suddividere a metà l’eccedenza del bilancio familiare non è applicabile, eccezionalmente, nel caso di coniugi che durante la comunione domestica sostenevano un tenore di vita particolarmente elevato.
I CCA 22.8.2012 N. 11.2011.59

7c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 285 cpv. 2 CC

Contributo alimentare per il figlio – commisurazione alla fattispecie concreta
Il genitore non affidatario che nell’ambito del suo diritto di visita assume il vitto, la cura e l’educazione dei figli in misura notevolmente maggiore del consueto ha diritto di vedersi riconoscere nel proprio fabbisogno minimo una quota del fabbisogno in denaro del figlio, la quale va dedotta dal contributo di mantenimento (conferma della giurisprudenza).
I CCA 11.10.2012 N. 11.2011.85

8c Art. 198 n. 2, 209 cpv. 3 CC

Scioglimento della partecipazione agli acquisti – ditta individuale del marito
Attribuzione ai beni propri del marito di una ditta individuale che il marito ha ereditato dal padre prima del matrimonio e che ha ampliato con redditi aziendali, comperando un terreno e costruendo un nuovo fabbricato. Diritto al compenso della massa degli acquisti del marito verso la massa dei beni propri del marito stesso.
I CCA 31.7.2012 N. 11.2009.88

9c Art. 291 CC

Diffida ai debitori per l’incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni – peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato
Una trattenuta di stipendio deve rispettare, per principio, il fabbisogno minimo dell’obbligato calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (consid. 4).
Un’eccezione è data ove la trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo (consid. 7).
I CCA 4.7.2012 N. 11.2012.15

17c Art. 257d CO; 176 CC

Procedura semplificata – contestazione della disdetta di un contratto di locazione – occupazione di un immobile in virtù del diritto matrimoniale
Il diritto d’uso di un immobile secondo il diritto matrimoniale non equivale a un contratto di locazione per quel che concerne la disdetta. Il coniuge occupante l’immobile in virtù di una decisione del giudice delle misure protettrici dell’unione coniugale non subentra negli obblighi contrattuali di cui è titolare l’altro coniuge (nella fattispecie pagamento del mutuo ipotecario).
In assenza di un contratto di locazione, una disdetta del contratto per mora inviata dal coniuge proprietario dell’immobile è nulla. In assenza di accordo tra i coniugi sull’uso dell’immobile solo il giudice delle misure protettrici dell’unione coniugale, rispettivamente il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, è competente per modificare la precedente decisione.
II CCA 18.6.2012 N. 12.2012.84

34c Art. 56 CPC

Interpello
Se la parte non è patrocinata da un legale, l’obbligo di interpello dell’art. 56 CPC è reso ancor più pressante. Violazione, nel caso concreto, dell’art. 56 CPC da parte dell’autorità inferiore.
TF 5.6.2012 N. 5A_538/2011

64c Art. 63 cpv. 1, 85 cpv. 1 LDIP

Competenza del giudice svizzero del divorzio per statuire sull’affidamento, il diritto di visita e il mantenimento di un figlio residente all’estero
Caso in cui lo Stato nel quale risiede abitualmente il figlio non ha firmato né la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011) né la vecchia Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01). Conferma della giurisprudenza pubblicata in RtiD I-2010 pag. 832 n. 68c.
I CCA 8.10.2012 N. 11.2011.68

66c Art. 12 cpv. 1, 26 cpv. 2 e 4 Conv. Aia rap. min.

Ordine di ritorno di un minore – spese ripetibili
In linea di principio, l’autorità chiamata a decidere in merito al ritorno del minore deve, in caso di accoglimento dell’istanza, ordinare il ritorno nell’altro Stato contraente (e non in una località precisa).
Ordinando il ritorno del minore, l’autorità può accollare spese ripetibili alla persona che ha trasferito o trattenuto il minore. Qualora alla persona che ha chiesto il ritorno del minore non fosse possibile riscuotere le spese ripetibili, si giustifica far versare un’indennità al suo patrocinatore dalla cassa del Tribunale federale.
TF 10.9.2012 N. 5A_550/2012

Modifica dell’autorità parentale congiunta: condizioni per genitori non sposati

A istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori può procedere alla modifica dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1 CC).

Le condizioni di soppressione dell’autorità parentale congiunta di genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall’art. 134 cpv. 1 CC per i genitori divorziati.

Una modificazione dell’attribuzione dell’autorità parentale presuppone che una nuova regolamentazione sia richiesta nell’interesse del figlio a causa del sopraggiungere di fatti nuovi importanti.

Determinanti sono sempre le circostanze nel caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC.

Necessario è che i presupposti essenziali per una responsabilità comune dei genitori non siano più dati, sicché il bene del figlio richieda il trasferimento dell’autorità parentale. La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino.

Ciò vale regolarmente quando la capacità e la volontà di cooperazione non sussistano più. Per la decisione riguardo al mantenimento dell’autorità parentale in comune non è di rilievo quale genitore sia responsabile per determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta unicamente di determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E’ sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l’interesse del figlio imponga l’attribuzione dell’autorità parentale a uno solo dei due.

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2012 (III. Diritto di famiglia)

3c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – contributi alimentari
Ove un contributo alimentare stabilito a tutela dell’unione coniugale riguardi anche periodi anteriori all’emanazione del giudizio occorre verificare che la situazione dei coniugi non si sia modificata in maniera importante nel corso della causa, come pure nell’eventuale periodo toccato dalla retroattività dell’obbligo. Per evitare reiterate ripetizioni di calcolo, in circostanze del genere può giustificarsi di fissare uno scaglione unico che tenga conto della media di tutti i cambiamenti importanti verificatisi in quel lasso di tempo.
I CCA 12.9.2011 N. 11.2009.23

4c Art. 197 cpv. 2 n. 4, 198 n. 4, 218 cpv. 2 CC

Scioglimento del regime ordinario della partecipazione agli acquisti e liquidazione dei debiti reciproci – reddito di beni propri – sostituzione di beni propri – interessi di mora sulla liquidazione del regime – risarcimento dei danni causati da uso improprio dell’abitazione coniugale ottenuta in via cautelare – restituzione di una provvigione ad litem
Dai redditi di un bene proprio, rientranti di per sé tra gli acquisti, può essere detratto un ragionevole importo a titolo di ammortamento ipotecario o di accantonamento per finanziare riparazioni importanti (consid. 4c).
Il ricavo dovuto alla vendita di un bene proprio rimane un bene proprio «di sostituzione» nel senso dell’art. 198 n. 4 CC. Il plusvalore conseguito con tale vendita, nondimeno, costituisce reddito del lavoro a norma dell’art. 197 cpv. 2 n. 1 CC (ovvero un acquisto) se è stato generato da un’attività del coniuge che travalica la semplice amministrazione. Il modo in cui è tassato il ricavo da parte delle autorità fiscali è significativo (consid. 5c).
Interessi di mora su un eventuale conguaglio dovuto in liquidazione del regime matrimoniale sono esigibili solo dal passaggio in giudicato della sentenza che regola lo scioglimento del regime medesimo, anche nel caso in cui il principio del divorzio sia passato in giudicato in precedenza (consid. 6h).
Il coniuge che ottiene provvisionalmente, pendente causa di divorzio, l’attribuzione dell’abitazione in proprietà dell’altro è tenuto a un uso diligente del bene. Valgono per analogia, sotto questo profilo, i principi invalsi in materia di locazione (consid. 17).
Il coniuge che riceve una provvigione ad litem deve restituirla o lasciarsela imputare sulla spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi impongano una soluzione diversa. Sul rimborso di una provvigione ad litem il giudice non si pronuncia d’ufficio (consid. 19b).
I CCA 17.8.2010 N. 11.2004.40 (ricorso in materia civile del 29.9.2010 respinto in quanto ammissibile dal TF con sentenza 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011)

5c Art. 276, 285 cpv. 1 CC

Contributo di mantenimento per il figlio – genitori non sposati
Suddivisione del contributo di mantenimento tra genitori non sposati.
I CCA 11.10.2011 N. 11.2010.128

6c Art. 285 CC

Contributo di mantenimento per il figlio
Figlio minorenne che vive nella stessa economia domestica con fratelli maggiorenni affidato a un genitore che esercita un’attività lucrativa: spese di cura e educazione.
I CCA 23.10.2011 N. 11.2009.163

7c Art. 310 cpv. 1 CC

Privazione della custodia parentale a una madre non sposata
In caso di privazione della custodia parentale la madre non sposata conserva l’autorità parentale, mentre la custodia parentale passa all’au¬torità tutoria, che colloca il figlio «convenientemente». Le persone cui l’autorità tutoria affida il figlio in simili circostanze – possibilmente il padre – diventano genitori affilianti e acquisiscono una custodia di fatto.
I CCA 18.7.2011 N. 11.2011.97

65c Art. 4 Conv. Aia obb. alim.; 119 cpv. 4 CPC; 80 seg. LEF

Rigetto dell’opposizione – riconoscimento di parte del debito negli atti processuali – esecuzione in Svizzera di una sentenza italiana relativa a contributi per i figli
Il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di una sentenza italiana relativa a contributi alimentari per i figli sono disciplinati dalla Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’ese¬cu¬zione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, la quale prevale sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL, RS 0.275.11), che si applica a titolo solo sussidiario (consid. 4.2).
L’art. 4 cpv. 1 Conv. Aia obb. alim. non subordina l’esecuzione della decisione all’estero alla sua esecutività nello Stato di origine, ma esige che la stessa non possa «più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine», ciò che è il caso delle sentenze italiane per cui è stato rilasciato un «certificato di passaggio in giudicato». L’esigenza dell’ap¬po¬si¬zione della «formula esecutiva» sul titolo prescritta all’art. 475 CPCit. concerne solo i processi di esecuzione che si svolgono in Italia e non l’esecuzione che avviene all’estero (consid. 4.3).
In linea di massima, salvo se l’escusso, sollecitato dal giudice, ha esplicitamente confermato di voler ritirare l’opposizione o aderire all’istanza – dichiarazione che va trascritta nel verbale d’udienza o nei motivi della sentenza –, un semplice riconoscimento di parte del debito negli atti processuali dovrebbe condurre all’ammissione dell’istanza nella misura riconosciuta, qualora la stessa tenda al rigetto provvisorio dell’opposi¬zio¬ne, mentre nella procedura di rigetto definitivo, il riconoscimento del debito va considerato quale rinuncia a far valere l’estinzione del credito ai sensi dell’art. 81 LEF (consid. 5).
Le allegazioni dell’escusso in punto ai pagamenti da lui effettuati sono da ritenere vere in assenza da parte dell’escutente di contestazione del calcolo e dei singoli pagamenti (consid. 6.2).
Se il reclamante non ripropone in sede di reclamo contro la sentenza di rigetto un’eccezione presentata in prima sede (nel caso concreto un’ec¬ce¬zione di prescrizione) è presunto avervi rinunciato (consid. 7).
Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (consid. 10.1).
CEF 16.6.2011 N. 14.2011.61

 

Restrizione del potere di disporre di beni in Svizzera

In una sentenza del 6 marzo 2013 (5A_2/2013), il Tribunale federale ha deciso che l’emanazione di provvedimenti cautelari presuppone che le proprie pretese siano provate quantomeno nel loro ordine di grandezza, anche se al riguardo non può essere pretesa la prova rigorosa. Inoltre deve essere resa verosimile la necessità di tutela, specificatamente la messa in pericolo delle pretese con azioni arbitrarie dell’altro coniuge come alienazione, donazione, trasferimento a titolo fiduciario e simili. Qualora le misure in oggetto vengano richieste sulla base dell’art. 10 let. b LDIP in caso di competenza estera nel merito, va pure provata la necessità di misure del giudice svizzero, e meglio va provato che il richiedente dipende, per l’esecuzione delle sue pretese, dai beni depositati in Svizzera.

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2011 (III. Diritto di famiglia)

63 Art. 4 cpv. 3 LAFam; 7 seg. OAFami

Figlio all’estero per studi – diritto all’assegno di formazione – necessità di ulteriori accertamenti in merito al mantenimento o meno del domicilio in Svizzera
Non è corretto l’operato di una Cassa che a un assicurato il cui figlio frequenta un’università estera, in un Paese che non ha concluso una convenzione in materia di sicurezza sociale con la Svizzera, ha riconosciuto il diritto all’assegno di formazione soltanto per il 1° anno di studi. Dal 2° anno tale prestazione è stata negata, in quanto, in applicazione delle Direttive in materia di assegni familiari (DAFam marg. 301), è stato considerato che il figlio risiedeva all’estero. La Corte cantonale, infatti, alla luce della recente giurisprudenza federale, della dottrina e della mancanza di spiegazioni da parte dell’UFAS – espressamente interpellato dal TCA in merito alle DAFam – considera la marginale 301 della direttiva, nella misura in cui esclude, in caso di un soggiorno all’estero pluriennale per motivi di studio, il diritto agli assegni a partire dal secondo anno, contraria agli art. 4 cpv. 3 LAFam e 7 OAFami.
I disposti legali appena menzionati intendono escludere il diritto all’assegno per i figli che hanno da sempre o hanno trasferito il loro domicilio all’estero ma non per coloro che, pur effettuando gli studi all’estero, mantengono il loro domicilio in Svizzera.Gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa perché, dopo aver stabilito se il figlio dell’assicurato, nonostante studi all’estero, ha mantenuto oppure no il proprio domicilio in Svizzera, emetta una nuova decisione in merito al diritto o meno all’assegno di formazione dal secondo anno di studi.Al riguardo va evidenziato che se il figlio risiedesse effettivamente all’estero, l’assicurato non avrebbe diritto all’assegno di formazione, non essendo la Svizzera vincolata con il Paese dove effettua i propri studi da un accordo internazionale relativo alla sicurezza sociale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 OAFami.L’art. 7 cpv. 1 OAFami è stato ritenuto dal TF, in una sentenza 8C_133/ 2010 del 31 agosto 2010 pubblicata in DTF 136 I 297, non eccedente il quadro disposto all’art. 4 cpv. 3 LAFam.
TCA 10.2.2011 N. 39.2010.8

64 Art. 9 cpv. 1 LAFam

Versamento a terzi dell’assegno per i figli
Nel caso di specie l’assegno familiare per la figlia nata nel 1997 va corrisposto al padre – al beneficio di una rendita AI – in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, benché sia la madre a esercitare un attività lucrativa (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam).
In effetti i presupposti per il versamento a terzi dell’assegno per figli sono, in concreto, adempiuti. Più precisamente, la madre non riversava l’assegno al padre, il quale ha la custodia della figlia (che dal gennaio 2008 vive con lui).
Il diritto del padre decorre, però, non dal gennaio 2008 come da questi postulato, bensì, in ossequio alle disposizioni di diritto cantonale a quel momento in vigore, dal 1° dicembre 2008.
TCA 10.11.2010 N. 39.2010.3

9c Art. 122 cpv. 1, 124 seg. CC

Divorzio – coniuge affiliato a un istituto di previdenza estero – contributo di mantenimento dopo il divorzio
Qualora un coniuge sia affiliato a un istituto di previdenza estero, il riparto della prestazione d’uscita non può essere ordinato. In tal caso l’altro coniuge ha diritto a un’indennità adeguata in applicazione dell’art. 124 CC (consid. 2c).
Dandosi figli comuni nati durante il matrimonio, ogni coniuge ha diritto di conservare dopo il divorzio – in linea di principio – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, indipendentemente dalla durata di quest’ultima (consid. 4a).
I CCA 8.2.2010 N. 11.2007.193 (ricorso in materia civile del 15 marzo 2010 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_197/2010 del 23 novembre 2010)

10c Art. 197 cpv. 2 n. 2, 207 CC; 30d cpv. 3 lett. b) LPP

Scioglimento del regime dei beni – vendita dell’abitazione coniugale comperata in costanza di matrimonio con fondi prelevati dal «secondo pilastro» di un coniuge
Caso in cui il finanziamento ottenuto dalla cassa pensione non possa più essere rimborsato perché nei confronti del coniuge è subentrato un caso di previdenza.
I CCA 22.2.2011 N. 11.2009.77

11c Art. 205 segg. CC

Scioglimento del regime dei beni: donazione tra coniugi in costanza di matrimonio?
Non può presumersi l’esistenza di una donazione tra coniugi per il solo fatto che l’uno abbia ricevuto una prestazione coscientemente eseguita dall’altro senza corrispettivo.
I CCA 18.12.2010 N. 11.2007.47

12c Art. 211 CC

Scioglimento del regime dei beni – valore venale di imprese commerciali e di fondi edificati
Il valore venale di un’impresa commerciale corrisponde – se la ditta non è destinata a essere liquidata – a quello «di continuazione», che tiene conto degli attivi e dei passivi, così come del valore di reddito (consid. 3d e 3e).
Il valore venale di fondi edificati risulta dalla ponderazione del valore reale con quello di reddito (consid. 3m).
I CCA 30.7.2010 N. 11.2008.102 (ricorso in materia civile del 14 settembre 2010 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_650/2010 del 19 gennaio 2011)

13c Art. 265c n. 2 CC; 76 cpv. 1 lett. b), 99 LTF

Adottando che raggiunge la maggiore età durante la procedura ricorsuale – consenso all’adozione
L’interesse del genitore a ricorrere contro una decisione con cui il Tribunale cantonale ha fatto astrazione dal suo consenso all’adozione cade quando l’adottando raggiunge la maggiore età mentre il ricorso in materia civile è pendente innanzi al Tribunale federale (consid. 3).
TF 13.12.2010 N. 5A_488/2010

14c Art. 420 cpv. 2 CC; 30 LTeC; 31 LPamm

Ricorso contro decisioni della Commissione tutoria regionale – ripetibili alla parte vittoriosa
Una Commissione tutoria regionale che esca soccombente da una procedura di ricorso contro una decisione da essa emanata può essere tenuta alla rifusione di ripetibili ove abbia partecipato alla lite quale unica antagonista della parte alla parte risultata vittoriosa. Nel caso in cui essa abbia partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitta insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al suo fianco.
I CCA 19.4.2011 N. 11.2009.188

55c Art. 82 LEF; 166 CC

Rigetto provvisorio dell’opposizione – contratto di locazione quale riconoscimento di debito – carattere vincolante per la moglie del contratto sottoscritto dal solo marito – eccezioni proponibili – inadempienza del contratto
Un riconoscimento di debito sottoscritto dal marito può vincolare la moglie qualora egli abbia agito come rappresentante dell’unione coniugale senza eccedere i propri poteri in un modo riconoscibile per i terzi. Se il debito posto in esecuzione è stato manifestamente contratto per «i bisogni correnti della famiglia», nei quali rientrano l’abitazione familiare, la firma di un solo coniuge è opponibile anche all’altro.
CCR 12.1.2011 N. 16.2010.114

68c Art. 3 lett. a), 26 Conv. Aia rap. min.

Trasferimento illecito di un minorenne in Svizzera – nozione di «dimora abituale» relativa allo Stato di provenienza – spese e ripetibili
Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni; tale luogo può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall’integrazione che ci si attende.
L’istante che risulta soccombente non può essere condannato a versare delle spese processuali o delle ripetibili.
TF 29.3.2011 N. 5A_119/2011

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

12c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa
Le tre condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza perché si possa esigere da un coniuge la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b) vanno relativizzate ove non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti. Tale è il caso dopo due anni di vita separata.
I CCA 2.8.2010 N. 11.2007.45

13c Art. 176 cpv. 3 CC

Protezione dell’unione coniugale – affidamento dei figli
Presupposti per l’esecuzione di una perizia sulle capacità genitoriali (consid. 4)
Criteri per l’affidamento dei figli in una procedura a tutela dell’unione coniugale (consid. 6).
I CCA 22.10.2010 N. 11.2008.146

14c Art. 286 cpv. 1 e 2 CC

Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio
Contro chi deve promuovere causa il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall’autorità tutoria per un figlio nato fuori dal matrimonio?
I CCA 13.8.2010 N. 11.2009.151

27 Art. 50 seg. LStr; 77 OASA

Proroga del permesso di dimora – divorzio – calciatore a livello amatoriale
Per la durata dell’unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica.
Il diritto federale non definisce in modo esaustivo l’avvenuta integrazione: tale aspetto dev’essere esaminato in ogni singolo caso, sulla base di un apprezzamento complessivo della fattispecie.
Occorre inoltre che, in presenza di un’unione coniugale della durata di almeno tre anni, non sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell’unione non possa quindi essere considerata nella sua interezza.
TF 29.7.2010 N. 2C_68/2010

58 Art. 5, 22 LFLP; 122 CC; 97 segg. CO

Prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio – divisione a seguito di divorzio – computo di un versamento indebito da parte dell’Istituto di previdenza
Ai fini della divisione a seguito di divorzio degli averi previdenziali acquisiti durante il matrimonio deve essere considerato anche il capitale pensionistico prelevato in costanza di matrimonio per iniziare un’attività indipendente dall’ex marito, avendo quest’ultimo apposto la firma della moglie sul formulario di richiesta; al capitale vanno aggiunti i relativi interessi maturati sino alla data del divorzio.
Tale capitale è, infatti, stato versato dall’Istituto di previdenza indebitamente, e meglio in violazione del proprio obbligo di diligenza, non avendo intrapreso, nonostante né l’interessato né sua moglie fossero persone note all’ente assicurativo, né fosse conosciuta la firma della moglie, le opportune verifiche atte ad accertare l’effettivo consenso della moglie al prelievo del capitale pensionistico.
Di conseguenza l’Istituto di previdenza resta debitore nei confronti della ex moglie della pretesa scaturente dalla divisione delle prestazioni d’uscita comprensive del capitale prelevato dall’ex marito, ritenuto che spetterà all’ente assicurativo far valere nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso versato indebitamente.
TCA 23.8.2010 N. 34.2009.63

1t Art. 15, 23 lett. a) LT; 16, 24 lett. a) LIFD; 7 cpv. 4 lett. c) LAID

Reddito – esenzione – donazione – contributi versati da padre a figlio – remissione di debito
Non possono essere considerati reddito imponibile gli importi di denaro versati dal padre al figlio, in particolare per pagare gli interessi ipotecari sulla casa d’abitazione e per rinnovare la casa. Infatti, se si tratta di importi mutuati, è evidente che non possono costituire proventi imponibili; se invece sono donazioni, la loro esenzione dalle imposte sui redditi è prevista espressamente dalla legge. Anche l’eventuale remissione del debito dovrebbe essere considerata donazione.
CDT 21.7.2010 N. 80.2008.149-153

9t Art. 34 cpv. 1 lett. c) LT

Deduzioni – figli agli studi – studi superiori o accademici – figlia che frequenta una scuola superiore d’arte in Germania
I genitori di una ragazza che frequenta una scuola superiore d’arte in Germania hanno diritto alla deduzione per figli agli studi, nella misura prevista per contribuenti i cui figli frequentano studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
CDT 1.10.2010 N. 80.2010.50

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

15c Art. 125, 285 CC; 151 cpv. 1, 152 vCC

Divorzio – metodo di calcolo per accertare la disponibilità economica di un coniuge che, risposatosi, deve continuare a versare contributi alimentari per l’ex moglie e i figli del primo matrimonio
L’obbligo di mantenimento verso figli minorenni avuti da un nuovo matrimonio non è prioritario rispetto all’obbligo di mantenimento verso i figli minorenni avuti da un matrimonio precedente (o fuori del matrimonio) e verso un ex coniuge. Nel caso in cui un coniuge divorziato si risposi e non abbia mezzi sufficienti per far fronte agli obblighi alimentari che gli derivano dal matrimonio anteriore, tutti i suoi doveri di mantenimento vanno posti sullo stesso piano, tranne quelli verso figli maggiorenni (consid. 10 e 10a).
I CCA 3.3.2010 N. 11.2009.65

16c Art. 201 cpv. 2, 169 cpv. 1 CC

Accensione di pegni su un’abitazione familiare intestata a entrambi i coniugi
Un coniuge che vive nel regime legale della partecipazione agli acquisti non può, se l’abitazione familiare è intestata a entrambi i coniugi, gravare di pegno la sua quota di comproprietà senza il consenso dell’altro, salvo patto contrario.
I CCA 3.3.2010 N. 11.2006.75

17c Art. 204 cpv. 2 CC

Scioglimento del regime dei beni – spese e ripetibili maturate durante la causa di divorzio
Le spettanze maturate da un coniuge per spese e ripetibili durante la causa di divorzio non entrano in considerazione nello scioglimento del regime dei beni (precisazione della giurisprudenza).
I CCA 4.2.2010 N. 11.2006.52

18c Art. 273 cpv. 1 CC

Diritto di visita al figlio – incontri mancati
Condizioni alle quali il titolare di un diritto di visita può ricuperare incontri perduti con il figlio.
I CCA 30.11.2009 N. 11.2008.39

19c Art. 277 cpv. 2 CC

Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne – disponibilità economica del genitore
Casi particolari in cui la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo «allargato» che il genitore di un figlio maggiorenne ha diritto di conservare ove sia chiamato a versare contributi di mantenimento può essere eccezionalmente ridotta o soppressa.
I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.171

20c Art. 285 CC

Contributo alimentare per il figlio – condizioni economiche particolarmente favorevoli
Ove l’uno o l’altro genitore versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere maggiorato del 25% rispetto ai valori medi – adattati al caso specifico – previsti dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo (consid. 6 a 8).
Il fatto che il figlio di un genitore agiato viva in comunione domestica con figli dell’altro genitore aventi un livello di vita inferiore non è ancora un motivo per riconoscere a tale figlio un tenore di vita meno alto in confronto a quello di cui gode il debitore del contributo alimentare (consid. 9).
I CCA 5.2.2010 N. 11.2009.110

21c Art. 286 cpv. 2 CC

Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio
Metodo di calcolo adottato per ridefinire il contributo alimentare in favore del figlio ove il padre si sia risposato nel frattempo e abbia avuto due figli dalla nuova moglie.
I CCA 23.12.2009 N. 11.2008.66

22c Art. 291 CC

Diffida ai debitori
Una diffida ai debitori destinata ad assicurare contributi alimentari in favore di un figlio minorenne decade da sé, salvo contraria disposizione del giudice, alla maggiore età del figlio (consid. 6a).

La clausola in cui un genitore si impegni, nell’ambito di una convenzione sugli effetti del divorzio, a versare contributi di mantenimento anche dopo la maggiore età del figlio può giustificare una diffida ai debitori se la durata dell’obbligo dopo la maggiore età è sufficientemente definita. Formulazioni del tipo «finché il figlio si trova in formazione» o «fino al termine della formazione» sono troppo vaghe e generiche per costituire un titolo esecutivo (consid. 6b a 6d).
I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.142

23c Art. 333 CC; 60 CO; 83 LCStr

Responsabilità del capofamiglia – incidente in cui è coinvolto come pedone un bambino disabile sceso inopinatamente dal marciapiede – termine di prescrizione applicabile
La LCStr disciplina in modo esaustivo le responsabilità ma essa regola solo le ipotesi di danni provocati dall’uso di un veicolo a motore. Non è quindi applicabile alla responsabilità dei genitori di un bambino disabile coinvolto come pedone in un incidente della circolazione per essere sceso improvvisamente dal marciapiede. Alla responsabilità del capofamiglia si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 60 CO.
II CCA 17.11.2009 N. 12.2008.258

24c Art. 398 cpv. 2, 367 cpv. 3, 413 cpv. 3 CC; 7 lett. c) e d), 24 cpv. 2 RLTeC

Diritti del tutelato o del curatelato nella stesura dell’inventario e nell’amministrazione della sostanza
Obbligo del tutore o curatore di coinvolgere il pupillo nella stesura dell’inventario e nell’amministrazione della sostanza (consid. 6a).
Quando il tutore o curatore può rinunciare alla consultazione del pupillo? (consid. 6b)
I CCA 22.12.2009 N. 11.2004.25

30c Art. 9 cpv. 3 segg., 5 LF-RMA; 76 LTF

Ricorso del curatore del minore
Il fatto che il curatore possa interporre un ricorso non significa che il minore possa prevalersi di qualsiasi argomento nella sua impugnativa, ma occorre che questi disponga di un interesse proprio ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 lett. b) LTF a far valere determinate censure (consid. 1.2).
TF 10.11.2009 N. 5A_569/2009

53 Art. 22, 25a LFLP; 141 cpv. 3 CC

Divisione delle prestazioni d’uscita a seguito di divorzio da parte del TCA – competenza imperativa del Pretore all’esame di un’eventuale rinuncia al riparto

59c Art. 82 LEF

Rigetto provvisorio –contributi di mantenimento
La convenzione relativa al mantenimento non omologata da un giudice legittima il rigetto provvisorio dell’opposizione (consid. 1 e 2). L’esistenza di un procedimento giudiziario o di una regolamentazione giudiziale riferita al medesimo periodo contributivo per il quale l’istante ha promosso l’esecuzione esclude il rigetto provvisorio dell’opposizione (consid. 4a).
CEF 16.11.2009 N. 14.2009.81

63c Art. 93 LEF

Minimo vitale – costi per l’esercizio del diritto di visita
Nella determinazione del minimo vitale devono essere adeguatamente considerati anche i costi che il debitore deve sopportare per poter esercitare il diritto di visita ai figli che non abitano con lui (consid. 2).
CEF 26.1.2010 N. 15.2009.119