Tempestività della notifica dei difetti

L’art. 367 cpv. 1 CO prevede che, seguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti.

Qualora i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso appena questi siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).

La legge instaura quindi una finzione di accettazione dell’opera nel caso in cui il committente omette di segnalare tempestivamente i difetti, liberando da ogni responsabilità l’appaltatore per quelli annunciati tardivamente (cfr. TF 4A_251/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 3.1).

Il committente deve dare l’avviso dei difetti “tosto” la loro scoperta. Può concedersi un breve periodo di riflessione, ma deve decidersi rapidamente. Le circostanze del caso concreto, e in particolare la natura del difetto, sono determinanti per valutare se ha agito in tempo utile (cfr. DTF 118 II 142 consid. 3b, 131 III 145 consid. 7.2) e non sussiste alcuna regola generale che giustifica di richiedere in maniera rigida, a protezione dell’appaltatore, che il committente proceda a una segnalazione entro 7 giorni dalla scoperta del difetto.

In maniera generale può però essere preteso un termine breve per reclamare, qualora sussista il pericolo che, attendendo a notificare il difetto, il danno aumenti (cfr. TF 4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 3.2).

Un difetto è considerato scoperto se il committente ne constata l’esistenza con certezza in modo da poter formulare un reclamo sufficientemente motivato.

Ciò presuppone che possa misurarne l’importanza ed estensione. I difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al momento in cui il committente acquista la certezza della loro esistenza.

Quelli che appaiono progressivamente, nel senso che la loro estensione e la loro intensità aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già quando si manifestano i primi indizi, bensì solo quando il committente sia in grado di rilevarne l’importanza e la portata, ciò al fine di evitare che – per non perdere i suoi diritti – questi comunichi ogni bagattella all’appaltatore.

Il committente è tenuto a segnalare il difetto solo quando gli sia noto (o debba essergli noto, secondo la buona fede) ch’esso costituisce un inadempimento del contratto e non un fenomeno usuale, che non rappresenta una difformità contrattuale (cfr. DTF 117 II 425 consid. 2, 131 III 145 consid. 7.2).

Il committente non è obbligato a rivolgersi a un esperto, ma può effettuare la segnalazione sulla base di una semplice supposizione, prima che il difetto sia stato constatato con certezza e dunque prima ancora che il termine in discussione cominci a decorrere (cfr. TF 4A_293/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2.2.3).

Nel suo avviso il committente deve indicare quali difetti ha scoperto, nonché esprimere la volontà di non riconoscere che l’opera è conforme al contratto e di renderne l’appaltatore responsabile.

Occorre una certa precisione per quanto concerne la descrizione del difetto, una generica esternazione d’insoddisfazione non essendo sufficiente (cfr. TF 4A_251/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 3.2). Basta per contro indicare gli effetti negativi riscontrati (cfr. TF 4A_82/2008 del 29 aprile 2009 consid. 6.1; cfr. pure, sull’intera tematica, TF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3).

Responsabilità dell’organo societario: estensione e limitazione del potere di rappresentare la società allo scopo sociale?

Secondo l’art. 718a CO, le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale. Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede, ad eccezione delle clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.

Nei confronti di un terzo in buona fede, l’art. 718a CO viene interpretato in modo esteso, sia per sua tutela, sia a protezione del commercio giuridico, nel senso che la società, tramite l’agire dell’organo, viene vincolata non solo per quanto riguarda negozi giuridici utili, rispettivamente che rientrano nell’attività abituale della società, bensì pure per quelli inconsueti che coinvolgono anche solo indirettamente lo scopo sociale e che potrebbero obiettivamente promuoverlo, ovvero che non sono da questi espressamente esclusi (DTF 4A_617/2013, consid. 5.1; DTF 111 II 284, consid. 3b; Watter, in: Honsell/Vogt/Watter [ed.], Basler Kommentar OR II, 2016, n. 2 seg. ad art. 718a CO). 

Tali negozi sono dunque vincolanti per la società indipendentemente da sue concrete direttive o prassi che il terzo non poteva conoscere (DTF 4A_147/2014 del 19 novembre 2014, consid. 3.2.5; DTF 4A_617/2013, consid. 5.1). 

Ciò vale a livello esterno (“Vertretungsmacht”, “rechtliches Können”), ma non a livello interno, siccome un organo che ha il potere di vincolare la società tramite determinati atti non è necessariamente autorizzato a farlo. 

In altri termini, il potere di rappresentanza è spesso più esteso delle facoltà e delle autorizzazioni interne. 

Queste limitazioni possono essere previste nelcontratto di lavoro, nei regolamenti, nelle direttive, tramite istruzioni o anche implicitamente dall’organizzazione e dal campo di attività della società. 

Determinati atti giuridici possono pertanto costituire un abuso del potere di rappresentanza anche se non espressamente vietati, poiché contravvengono alla volontà presunta della società e ai suoi scopi.

Ciò presuppone un esame delle circostanze del caso concreto, per accertare se l’organo potesse in buona fede ritenere il negozio giuridico stipulato conforme allo scopo sociale oppure in grado di promuoverlo. 

Nella misura in cui ciò sia negato, ne consegue una violazione dei doveri dell’organo e può far sorgere una sua responsabilità per i danni causati alla società, soprattutto laddove l’atto concluso in suo nome è per essa vincolante. 

Diritto in materia di prescrizione migliore e più semplice

Il diritto in materia di prescrizione attuale non è uniforme ed è complesso. Ciò pregiudica la chiarezza e la certezza del diritto. Inoltre, alcuni termini di prescrizione sono troppo brevi (in particolare il termine di prescrizione di un anno nel diritto in materia di atti illeciti).

Nel caso di pretese derivanti dai cosiddetti danni tardivi, che si verificano molti anni dopo l’evento dannoso (si pensi ad esempio ai danni alla salute provocati dal contatto con l’amianto), anche il termine di prescrizione assoluto di 10 anni può rilevarsi troppo breve. 

La revisione di legge proposta dal Consiglio federale, che entrerà in vigore nel 2020, prevede quindi in particolare un prolungamento del termine di prescrizione relativo da uno a tre anni nel diritto in materia di reati (atti illeciti) e di indebito arricchimento. Il termine decorre dal momento in cui la persona danneggiata è a conoscenza del danno e del responsabile. 

È inoltre previsto un termine di prescrizione assoluto speciale di 30 anni per le azioni risultanti da danni alle persone, in modo da evitare che, come ora, l’azione di risarcimento non sia possibile a causa della prescrizione. 

Il nuovo termine si applica alle azioni risultanti sia da contratto che da atti illeciti. Decorre dal momento in cui avviene o termina il comportamento che ha causato il danno, anche nel caso in cui la persona danneggiata non ha ancora conoscenza del danno.

Verrà anche abrogata la disposizione di legge che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per alcune pretese (segnatamente di affitto e salariali): in futuro queste pretese contrattuali saranno soggette al termine di prescrizione generale di 10 anni. 

La revisione del termine di prescrizione straordinario per le azioni risultanti da atti punibili garantisce infine che le azioni civili proposte in seguito alla commissione di un atto punibile non vengano prescritte fintanto che non sia scaduto un eventuale termine di prescrizione più lungo del diritto penale.

La revisione di legge proposta precisa le condizioni alle quali il debitore può rinunciare all’eccezione di prescrizione. Inoltre, l’elenco dei motivi d’impedimento e di sospensione viene adeguato e moderatamente esteso. Le parti potranno in particolare concordare che il termine di sospensione non decorra o rimanga sospeso durante i colloqui tesi al raggiungimento di un accordo transattivo.

Dato che i termini di prescrizione di crediti non sono disciplinati soltanto nel CO, bensì anche in numerose leggi speciali, queste ultime vengono adeguate alla nuova normativa se sono strettamente legate alle disposizioni del CO riviste. 

Nel contempo, le disposizioni delle leggi speciali sui termini di prescrizione vengono, nei limiti del possibile, armonizzate e moderatamente adattate alle disposizioni del CO. 

Lo scopo è quello di raggiungere una maggiore uniformità e coerenza possibile dell’ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il diritto transitorio, i nuovi termini di prescrizione si applicheranno se il nuovo diritto prevede termini più lunghi rispetto a quello anteriore, ma soltanto se il termine di prescrizione del diritto anteriore non è ancora scaduto.

Diritto in materia di prescrizione migliore e più semplice

L’attuale diritto  in materia di prescrizione non è uniforme ed è complesso. Ciò pregiudica la chiarezza e la certezza del diritto. Inoltre, nel diritto attuale alcuni termini di prescrizione sono troppo brevi, in particolare il termine di prescrizione di un anno nel diritto in materia di atti illeciti. 

Nel caso poi delle pretese risultanti dai cosiddetti danni tardivi, che si verificano anni dopo l’evento dannoso (si pensi ad esempio ai danni alla salute provocati dal contatto con l’amianto), pure il termine di prescrizione assoluto di 10 anni può rilevarsi troppo breve. 

La revisione di legge proposta dal Consiglio federale, che entrerà in vigore nel 2020, prevede quindi un prolungamento del termine di prescrizione relativo da uno a tre anni nel diritto in materia di reati (atti illeciti) e di indebito arricchimento. Il termine decorre dal momento in cui la persona danneggiata è a conoscenza del danno e del responsabile. 

È inoltre previsto un termine di prescrizione assoluto speciale di 30 anni per le azioni risultanti da danni alle persone, in modo da evitare che, come ora, l’azione di risarcimento non sia possibile a causa della prescrizione. 

Il nuovo termine si applica alle azioni risultanti da atti illeciti. Esso, decorrerà dal momento in cui avviene o termina il comportamento che ha causato il danno, anche nel caso in cui la persona danneggiata non ha ancora conoscenza del danno.

Verrà anche abrogata la disposizione di legge che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per alcune pretese (segnatamente di affitto e salariali): in futuro queste pretese contrattuali saranno soggette al termine di prescrizione generale di 10 anni. 

La revisione del termine di prescrizione straordinario per le azioni risultanti da atti punibili garantirà infine che le azioni civili proposte in seguito alla commissione di un atto punibile non vengano prescritte fintanto che non sia scaduto un eventuale termine di prescrizione più lungo del diritto penale.

La revisione di legge proposta precisa poi le condizioni alle quali il debitore può rinunciare all’eccezione di prescrizione. Inoltre, l’elenco dei motivi d’impedimento e di sospensione viene adeguato e moderatamente esteso. Le parti potranno in particolare concordare che il termine di sospensione non decorra o rimanga sospeso durante i colloqui tesi al raggiungimento di un accordo transattivo.

Dato che i termini di prescrizione di crediti non sono disciplinati soltanto nel CO, bensì anche in numerose leggi speciali, queste ultime vengono adeguate alla nuova normativa se sono strettamente legate alle disposizioni del CO riviste. 

Nel contempo, le disposizioni delle leggi speciali sui termini di prescrizione vengono, nei limiti del possibile, armonizzate e moderatamente adattate alle disposizioni del CO. 

Lo scopo è quello di raggiungere una maggiore uniformità e coerenza possibile dell’ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il diritto transitorio, i nuovi termini di prescrizione si applicheranno se il nuovo diritto prevede termini più lunghi rispetto a quello anteriore, ma soltanto se il termine di prescrizione del diritto anteriore non è ancora scaduto

azione di scioglimento e divisione di comproprieta immobiliare

Secondo l’art. 650 CC, ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani, o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.

Unico limite a questo diritto è il terzo capoverso dell’articolo summenzionato, che impedisce lo scioglimento della comproprietà quando questo è chiesto in tempo inopportuno.

Ogni comproprietario ha quindi il diritto di chiedere, in principio in ogni momento e senza motivazione, lo scioglimento della comproprietà.

L’azione di cui all’art. 650 CC tende a stabilire la legittimità della richiesta di scioglimento, nel caso in cui non vi sia unanimità tra i comproprietari circa tale pretesa (Brunner/Wichtermann, Commentario basilese, n. 18 segg. ad art. 650 CC). All’azione tendente alla divisione può essere combinata quella che mira alla determinazione delle modalità di scioglimento della comproprietà di cui all’art. 651 CC (Mayer-Hayoz, Commentario bernese, n. 2 ad art. 650).

Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC). Eventuali accordi fra comproprietari hanno dunque la precedenza.

Se non v’è accordo, il giudice decide le modalità di scioglimento facendo capo al proprio apprezzamento.

Le sue possibilità di scelta sono limitate tuttavia all’alternativa di principio fra divisione in natura e messa all’asta. Fissando le modalità d’esecuzione, ad ogni buon conto, egli non e vincolato alle conclusioni delle parti, a meno che queste abbiano raggiunto un’intesa al proposito o che le loro conclusioni concordino. L’azione fondata sull’art. 651 CC e, in effetti, un’actio duplex: tutti i comproprietari sono coinvolti, cosi come tutti i comproprietari hanno la facoltà di formulare conclusioni e proposte (sentenza del Tribunale federale 5A_523/2013 del 14 febbraio 2014, consid. 2 con rifermenti).

Spetta al giudice decidere secondo le circostanze concrete quale sia la soluzione che meglio salvaguarda gli interessi dei comproprietari (DTF 80 II 376 consid. 4; MEIER-HAYOZ in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 33 ad art. 651 CC; BRUNNERIWICHTERMANN in: Basler Kommentar, ZGB II, 4a edizione, n. 14 ad art. 651).

Qualora si intenda conservare un immobile nel patrimonio “di famiglia” la licitazione fra comproprietari è tendenzialmente da preferire (in tal senso: BRUNNERIWICHTERMANN, op. cit., n. 14 ad art. 651; STEINAUER, Les droits reels, vol. I, 5″ edizione, pag. 419 n. 1191 ).

Ciò presuppone tuttavia che tutti gli interessati convengano sul fatto che il bene non finisca in mano a terzi (MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 34 ad art. 651 CC; SIMONIUS/SUTTER, Schweizerisches lmmobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1995, pag. 511 § 14 n. 125; REY, Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3a  edizione, pag. 202, n. 744).

Vantaggi del trasferimento d’impresa in Svizzera

Molti ritengono che il trasferimento d’impresa in Svizzera sia fatto unicamente (o quasi) per motivi fiscali, ma i vantaggi sono anche altri.

In estrema sintesi, il trasferimento di un’impresa in Svizzera ha i seguenti principali vantaggi:

  • un livello di tassazione limitato, sia sul reddito d’impresa che su quello delle persone fisiche. In particolare,
    • l’imposta sul reddito delle imprese ammonta a circa il 20% dell’utile netto;

l’IVA è pari all’8% e, previa richiesta scritta, è possibile ottenere di pagare solo sull’incassato.

  • presenza di un sistema bancario e finanziario che agevola ogni operatore;
  • un’amministrazione pubblica efficiente e disposta al dialogo. Quindi, tempi rapidi per la gestione delle pratiche burocratiche e un rapporto diretto con gli uffici;
  • efficienza delle strutture pubbliche (sicurezza, giustizia, scuola, ecc.);
  • stabilità del Paese in generale;
  • certezza del diritto;
  • mercato del lavoro flessibile, caratterizzato da produttività elevata e un costo del lavoro competitivo (sebbene i salari siano nettamente più elevati rispetto all’Italia, va considerato che gli oneri sociali a carico dell’azienda rappresentano solo il 17% del salario lordo;
  • Sussidio all’insediamento di imprese. Le società che si insediano in Ticino possono beneficiare di:
    • Contributi a fondo perso fino al 25% sugli investimenti innovativi.
    • Risarcimento degli oneri sociali a carico dell’azienda per due anni per ogni nuovo posto di lavoro creato per personale residente.
    • Contributi per progetti di ricerca e sviluppotramite centri di ricerca accreditati e l’appoggio della Commissione per la Tecnologia e l’Innovazione (CTI).
    • Contributi alla partecipazione a fiere specialistiche.
    • ecc..

 

Condizioni per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti

Secondo l’art. 257 CPC, il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara.

Affinché i fatti possano essere considerati incontestati non è sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti.

Per quanto riguarda i fatti immediatamente comprovabili, si noti che la causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie all’assunzione di prove immediatamente esperibili.

Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa.

Quanto alla controparte, essa deve essere sentita e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. È sufficiente per questo che la controparte dimostri la verosimiglianza delle obiezioni, ma delle allegazioni prive di fondamento non possono ostacolare un rapido processo.

L’ipoteca legale degli artigiani (comprese novità dal 1.1.2012)

Secondo l’art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC, l’artigiano e l’imprenditore (nel prosieguo dell’articolo si parlerà unicamente dell’artigiano, sot­tointendendo entrambi) che hanno fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere,  per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, hanno diritto di fare iscrivere un’ipoteca legale se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, dall’assunzione dei lavori fino a 4 mesi dopo la conclusione dei medesimi.

Scopo della norma è impedire che chi ha prestato lavoro e ha soppor­tato i costi del materiale, accre­scendo così il valore di un fon­do, non venga compensato. Va al proposito rammentato che l’artigiano, tenuto all’esecuzione anticipata, non può esercitare un diritto di ritenzione sui mate­riali integrati nella costruzione, né stipulare una riserva di pro­prietà sui medesimi. La norma garantisce, per finire, anche i posti di lavoro nel setto­re dell’edilizia.

L’istituto dell’ipoteca legale degli artigiani è stato modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012. In estrema sintesi, le novità sono:

–  Il termine d’iscrizione è stato portato da tre a quattro mesi, una soluzione di compromesso tra l’interesse dell’artigiano o imprenditore a disporre di un termine quanto possibile lungo per reagire e quello del proprietario del fondo a chiarire rapidamente la situazione dal profilo dei diritti di pegno.

–  ampliamento della la cerchia dei potenziali committenti. Oltre ai locatari e agli affittuari, anche gli usufruttuari e i titolari di un diritto di abitazione, nonché i futuri acquirenti di un fondo, potranno – con il consenso del proprietario − commissionare lavori per i quali artigiani e imprenditori potranno, in caso di mancato pagamento, fare iscrivere un’ipoteca legale sul fondo. Non sono è necessario il requisito dell’accessione dei lavori all’immobile e che i lavori abbiano comportato un maggior valore oggettivo e duraturo per l’immobile.

–  E’ stata introdotta una responsabilità legale dello Stato secondo le regole della fideiussione semplici per i lavori effettuati su edifici rientranti nel patrimonio amministrativo dello Stato.

–  ampliamento delle prestazioni garantite dall’ipoteca legale degli artigiani. La lista esemplificativa dei lavori al beneficio dell’ipoteca legale comprende ora (esplicitamente) le opere di demolizione, il montaggio di impalcature (che fino al 31 dicembre 2010 non dava diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale) e il consolidamento di scavi.

Il proprietario del fondo quale controparte

La garanzia offerta dal legislato­re non è legata alla persona del committente (di chi cioè ordina i lavori), ma al proprietario attua­le dell’immobile. Pertanto, qualora non vi sia identità tra debitore (il commit­tente) e proprietario, l’istanza per l’iscrizione dell’ipoteca lega­le va presentata soltanto nei confronti di quest’ultimo.

L’eventuale vendi­ta dell’immobile durante la procedura di iscrizione non ha in­cidenza sulla qualità della parte convenuta (il processo continua tra le parti in causa e la senten­za ha effetto anche per il nuovo proprietario). Se la vendita avviene però pri­ma dell’introduzione della cau­sa, ad esempio dopo l’iscrizione in via provvisoria, ma prima dell’iscrizione in via definitiva, l’azione può essere diretta solo contro il proprietario attuale del fondo.

Condizioni per l’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprendi­tori

Affinché il credito di un artigia­no possa essere garantito con l’iscrizione di un ipoteca legale è necessario che le prestazioni siano del tipo garantibile con tale istituto e che l’iscrizione avvenga entro quattro mesi dal termine dei lavori.

In generale, tutti i lavori di co­struzione di imprenditori e arti­giani danno diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale. Siano essi prestazione di puro lavoro o sia­no una combinazione di lavoro e fornitura di materiale (ad esempio: lavori di pittura, forni­tura e posa di condutture, …). La fornitura di materiale, non combinata con una prestazione lavorativa, non dà invece – al­meno secondo il testo legale – il diritto all’iscrizione di un’ipote­ca legale degli artigiani. La pras­si ha nondimeno riconosciuto un tale diritto nel caso di forni­tura di materiale approntato specificatamente per una deter­minata costruzione (ad esempio fornitura di cemento fresco, fornitura di un balcone pre­fabbricato (dimensionato ap­positamente per la costruzio­ne), fornitura di un garage pre­fabbricato che, per il suo pe­so, non era facilmente amo­vibile, fornitura e posa di un brucia­tore, fornitura di finestre e porte specialmente dimensionate per la costruzione, fornitura di ferri per armatu­re preparati per una determi­nata costruzione.

Un’ulteriore premessa del diritto all’iscrizione di un’ipoteca lega­le era, fino al 31 dicembre 2011, che l’attività artigianale fosse stata prestata a favore di una costruzione o di altre opere connesse ad un fondo. Il requisito che si doveva trattare di un’opera non poneva in genera­le particolari problemi, la nozio­ne di altra opera andando intesa in senso lato e comprendendo tutto quanto l’uomo fissa al suolo con l’ausilio di mezzi tec­nici. La prassi ha, ad esempio, riconosciuto questa caratteristi­ca a una gru di notevoli dimen­sioni incorporata nella roccia mediante ancoraggi di cemento. “Altre opere” sono considerate anche vie e strade, terrapieni, ponti, linee ferroviarie, … La novella legislativa valida dal 1° gennaio 2012 ha tolto il requisito di accessione dell’opera al fondo e ha introdotto una lista esemplificativa dei lavori al beneficio dell’ipoteca legale che comprende, oltre alle opere di costruzione, le opere di demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature (che fino al 31 dicembre 2010 non dava diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale) e il consolidamento di scavi.

L’iscrizione non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.

Oggetto dell’ipoteca

Oggetto dell’ipoteca è sempre un immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori. Deve inoltre trattarsi di un immobile che può essere ipotecato. A quest’ultimo riguardo, va osservato che il patrimonio amministrativo dello Stato, cioè gli edifici che servono direttamente per compiti di dirit­to pubblico (ad esempio casa comunale, scuola, palestre, campi da gioco, acquedotti), è impignorabile. La legge valida dal 1° gennaio 2012 permette all’artigiano subappaltatore che non viene pagato di chiedere l’iscrizione provvisoria del diritto di pegno (quando non è chiara l’appartenenza di un immobile al patrimonio amministrativo (e quindi la sua impignorabilità) e prevede che lo Stato risponda verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, nel caso di beni palesemente inclusi nel patrimonio amministrativa purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione

Termine per l’iscrizione e procedura

A norma dell’art. 839 CC l’ipote­ca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti i lavori. Essa deve comunque essere iscritta al più tardi entro quattro mesi dal compi­mento del lavoro. L’iscrizione nel registro può es­sere fatta solo se il credito è ri­conosciuto dal proprietario o per sentenza del giudice e non può essere richiesta se il pro­prietario offre sufficiente garan­zia per il credito preteso.

Di norma, il termine di quattro mesi inizia a decorrere so­lamente dal termine dei lavori. Quando l’esecuzione dei lavori è stata però revocata all’artigia­no o imprenditore prima della loro ultimazione (disdetta antici­pata del contratto d’appalto), il termine quadrimestrale decorre dal­la data di questa revoca, a me­no che l’artigiano sia stato inca­ricato di effettuare alcuni lavori indispensabili dopo la disdetta del contratto. I lavori dal cui termine decorre il termine quadrimestrale sono quelli indispensabili, ovvero quelli ne­cessari dal punto di vista funzio­nale per l’uso dell’opera. I lavori senza i quali l’opera avrebbe po­tuto essere usata normalmente non influenzano invece il decor­so del termine. Non sono in particolare indispensabili quei lavori secondari che l’arti­giano procrastina intenzional­mente. In altri termini, l’accorgi­mento di ritardare gli ultimi la­vori nell’attesa del saldo della nota finale non costituisce, il più delle volte, un mezzo idoneo per salvaguardare il termine pe­rentorio dei quattro mesi. Ciò a mag­gior ragione, se si tien conto del fatto che la liquidazione finale (fattura) costituisce un indizio della fine dei lavori.

Considerato che non è sempre facile valutare quando il Giudice riterrà certi lavori indispensabili e quindi determinanti per il de­corso del termine quadrimestrale, non si può che raccomandare agli artigiani e agli imprenditori di non perdere tempo e richie­dere quindi tempestivamente l’iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del proprio credito.

Alla scadenza del termine l’ipo­teca legale dev’essere iscritta (non basta la richiesta!), almeno provvisoriamente. Sebbene di norma sia possibile ottenere un cosiddetto decreto supercautelare in poche ore, ri­tenuta la necessità di predispor­re la relativa istanza e raccoglie­re i documenti e le informazioni necessarie, anche a questo ri­guardo si consiglia vivamente di non tardare e richiedere l’iscrizione provvisoria almeno alcuni giorni prima della sca­denza del termine, rivolgendosi per tempo ad un legale.

Decorso del termine in ca­so di lavori su diversi fondi

Per ogni particella può essere iscritta un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori unica­mente per i lavori effettuati su quello specifico fondo. Di principio, ciò significa pure che il termine quadrimestrale per l’iscrizione dell’ipoteca su ogni fondo decorre dal termine dei lavori sullo stesso.

Decorso del termine in ca­so di lavori su diversi edifici siti sul medesimo fondo

Anche in caso di pluralità di edifici sul medesimo fondo, la fine dei lavori su ogni singolo edificio fa decorrere il termine quadrimestrale per l’iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del rispettivo compenso. Un’ecce­zione è però data per i lavori su diversi edifici siti ubicati su un unico fondo che sono funzio­nalmente legati.

Proprietà per piani

La situazione delle proprietà per piani è spesso complessa, sic­ché è consigliabile che l’artigia­no si rivolga (per tempo!) al proprio legale di fiducia. Alcune indicazioni generali pos­sono comunque essere date.

Per i lavori effettuati nella sin­gole unità di PPP, l’artigiano do­vrà richiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale a carico dell’unità medesima, ricordan­dosi di rispettare il termine di quattro mesi dal termine dei lavori. Il tribunale federale ha comunque avuto modo di precisare che se lo stesso imprenditore effettua, in virtù di un unico contratto di appalto, successivamente le medesime prestazioni per i vari edifici del complesso, il termine per l’iscrizione dei diritti di pe­gno decorre per tutte le unità di proprietà per piani uniforme­mente.

Per I lavori effettuati sulle parti comuni, l’artigiano può fare iscrivere un’ipoteca legale sul fondo base a meno che le singole quote siano già gravate da oneri fondiari: in quest’ultimo caso l’art. 648 cpv. 3 impone una ripartizione su tutte le quote di comproprietà, promuovendo l’azione nei confronti dei singoli proprietari delle quote in PPP.  Ciò vale an­che nel caso in cui la prestazio­ne garantita dal pegno è prati­camente stata fatta su un unico edificio del complesso (obbligo di agire nei conronti anche i proprietari delle unità che si trovano negli altri edifici).

Procedura

Richiesta dell’iscrizione provvisoria

Prima della scadenza del termi­ne quadrimestrale dalla fine dei la­vori, l’artigiano deve chiedere al Pretore competente l’iscri­zione in via provvisoria, già con decisione cautelare senza contraddittorio, di un’ipoteca legale degli artigiani e impren­ditori. In effetti, per salvaguar­dare il termine, perentorio, di quattro mesi dalla fine dei lavori è sufficiente un’iscrizione provvi­soria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC.

La procedura applicabile è quella semplificata.

Nell’ambito della richiesta di iscrizione provvisoria l’artigia­no deve rendere verosimile -senza che il giudice ponga esi­genze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l’esistenza e l’ammontare del credito, il fatto ch’esso sia suscettibile di ipo­teca legale e il rispetto del ter­mine di quattro mesi dall’ultimazio­ne dei lavori. In caso di dubbio l’iscrizione va ordinata, il giudi­ce rinviando la decisione sul buon fondamento dell’ipoteca alla sentenza di merito.

Come detto, l’iscrizione provvi­soria dovrebbe poter essere ri­fiutata solo quando l’esistenza del diritto di pegno sembri esclusa a priori o estremamente improbabile e nei casi dubbi l’iscrizione provvisoria dovreb­be essere ammessa e la decisio­ne sul fondamento del diritto all’ipoteca legale demandata al­la procedura di merito (quella dell’iscrizione definitiva). Verten­do il litigio sulla tempestività dell’istanza, in particolare, l’iscrizione provvisoria dovreb­be essere rifiutata unicamente quando non vi è alcun dubbio sul fatto che la richiesta non sia formulata in tempo utile. Nondimeno, per quanto attiene al rispetto del termine quadrimestrale, è comunque utile ricordare che i bollettini di lavoro giorna­lieri compilati da operai o di­pendenti di un’impresa sono semplici scritture private, che possono assurgere a prova del­le opere eseguite solo ove la persona che li ha redatti com­paia poi a testimoniare davanti al giudice. Dandosi contestazio­ni sulla data in cui sono stati eseguiti gli ultimi lavori, le di­chiarazioni unilaterali dell’im­presa non sono sufficienti per rendere verosimile la tempesti­vità dell’iscrizione richiesta.

Assegnazione di termine da parte del giudice

Dopo aver decretato in via supercautelare l’iscrizione dell’ipo­teca legale, il giudice convo­cherà le parti all’udienza di di­scussione. In seguito, nella misura in cui l’artigiano ha reso verosimile il diritto all’iscrizione di un’ipote­ca legale e il proprietario non ha fornito sufficienti garanzie, egli confermerà l’iscrizione provvisoria e assegnerà all’arti­giano un termine entro cui ri­chiedere l’iscrizione definitiva. La durata di questo termine dev’essere annotata nel regi­stro fondiario e il rispetto della scadenza va controllato d’uffi­cio.

Richiesta dell’iscrizione de­finitiva

Prima di procedere con l’azione di merito tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, l’artigiano deve verificare che i proprietari del fondo non siano nel frattempo cambiati. In effet­ti, come detto all’inizio, il diritto all’iscrizione di un’ipoteca lega­le degli artigiani e imprenditori va diretto contro il proprietario attuale dell’immobile. L’alienazione dell’immobile pri­ma che sia introdotta l’azione volta all’iscrizione definitiva ha quindi come conseguenza che quest’ultima azione deve essere diretta contro il nuovo proprie­tario (la procedura di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale non essendo la continuazione di quella intesa all’iscrizione prov­visoria). La procedura applicabile alla richiesta di iscrizione definitiva dipende dal valore di causa (semplificata se lo stesso è inferiore a CHF 30’000.―, procedura ordinaria se lo stesso è superiore).

Procedura esecutiva per l’incasso del credito

Affinché l’artigia­no possa incassare il proprio credito, l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale non gli è suf­ficiente: egli dovrà bensì agire in via esecutiva contro il debito­re (committente). Infatti, un’esecuzione in realizza­zione del pegno immobiliare potrà andare a buon fine unica­mente se l’ipoteca legale è stata iscritta in via definitiva e il credi­to è stato accertato dal giudice o riconosciuto dal proprietario.

Rango dell’ipoteca degli ar­tigiani

La data di iscrizione dell’ipoteca è determinante per il suo rango. Ne discende che l’ipoteca legale degli artigiani è privilegiata ri­spetto a tutti i creditori pignora­ti iscritti in seguito, ma non ri­spetto a quelli iscritti antece­dentemente.

Per effetto dell’art. 840 CC, poi, al momento della realizzazione forzata del fondo tutte le ipote­che legali degli artigiani e im­prenditori hanno il medesimo diritto di essere soddisfatte, an­corché siano state iscritte in da­te differenti.

Il privilegio degli artigiani

Nella misura in cui gli artigiani titolari di un’ipoteca legale iscritta in via definitiva subisco­no una perdita nell’ambito della realizzazione forzata dell’immo­bile (come nell’esempio prece­dente), la legge (art. 841 cpv. 1 CC) conferisce loro un credito che essi possono far valere nei confronti dei creditori di rango anteriore, a condizione che la costituzione del rispettivo diritto di pegno anteriore abbia pregiu­dicato i diritti degli artigiani. Ta­le credito ammonta al maggior valore che i lavori hanno appor­tato al fondo. La costituzione di un diritto di pegno anteriore è pregiudizievole per i diritti degli artigiani nella misura in cui (a) la somma garantita dal dirit­to di pegno anteriore è supe­riore al valore del fondo pri­ma dei lavori degli artigiani e (b) il creditore pignoratizio ante­riore poteva riconoscere che la costituzione del suo diritto di pegno tornava di pregiudi­zio agli artigiani.

La seconda condizione è ad esempio adempiuta, per una banca, quando il credito garanti­to dal diritto di pegno anteriore è utilizzato per il pagamento di persone che non hanno contri­buito al maggior valore del fon­do, ma anche quando lo stesso è servito al pagamento degli ar­tigiani senza che fosse rispettato il principio di parità di tratta­mento tra i creditori. Nel caso di creditori ipotecari professionisti (banche) la prassi è molto seve­ra per quanto attiene al loro ob­bligo di diligenza. Il fatto che il dovere di diligenza di un credi­tore sperimentato (banca) venga apprezzato con rigore comporta, ad esempio, che essa per deter­minare il valore del suolo prima della costruzione non può riferir­si al prezzo di compravendita del fondo, perché il valore del suolo è quello risultante da una stima oggettiva prima della co­struzione, che un creditore dili­gente fa stimare da un perito di sua fiducia.