Deduzione fiscale delle spese di trasporto: condizioni per la deduzione delle spese di trasporto con mezzo privato (automobile o moto)

In merito alla deduzione fiale de spese di trasporto, va avantutto precisato che deducibili fiscalmente sono le spese causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole

Le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n.2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili.

Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili!

Disdetta dell‘abitazione familiare

La legge contiene diverse norme per la protezione contro la disdetta dell‘abitazione familiare.

In particolare, un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, vendere la casa o l’appartamento familiare.

Ciò anche se è l‘unico intestatario del contratto di locazione, rispettivamente il proprietario dell‘immobile.

Visto l‘importanza dell‘abitazione familiare, è chiaramente positivo che vi siano norme per la protezione contro la disdetta dell‘abitazione familiare.

Secondo l’art. 273a CO, quando la cosa affittata funge da abitazione di famiglia, il coniuge non inquilino può anche opporsi alla disdetta agendo da solo contro il locatore. Questa disposizione non è però applicabile per analogia quando i coniugi sono entrambi inquilini. In questo caso, essi costituiscono una consorzio necessario e devono pertanto agire insieme contro la disdetta (articoli 271 e 271a CO).

Quando solo un coniuge intende contestare la disdetta, esso deve agire sia contro il locatore che contro il coniuge che non intende opporsi alla disdetta. Se non lo fa, gli viene negata la legittimazione attiva.

In una sentenza recentissima del 31 luglio 2019, il Tribunale federale ha deciso che in quel caso concreto la locatrice che invoca l’assenza di legittimazione attiva quando intendeva disdire il contratto di locazione solo nei confronti dell’inquilino che aveva contestato la disdetta, viola l’art. 2 al. 2 CC sul divieto di abuso di diritto.

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: lavori eseguiti su più fondi e verosimile ammontare del pegno

Secondo l’art. 837, gli artigiani o imprenditori che hanno fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, hanno diritto di iscrivere un’ipoteca legale a garanzia del loro credito.

L’iscrizione di un’ipoteca legale può però avvenire solamente per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un’opera eseguita su un determinato fondo.

In altri termini, il privilegio degli artigiani e imprenditori è dato solo per prestazioni eseguite su uno specifico immobile, in relazio­ne a un concreto progetto di costruzione.

Nella misura in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, sono stati impiegati per un’opera eseguita su anche un altro fondo (fosse pure contiguo), va gravato quest’ultimo.

Non è di conseguenza possibile, salvo casi particolari, gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un’opera eseguita su fondi diversi.

L’artigiano che ha lavorato su due o più immobili deve pertanto chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale sotto forma di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l’artigiano o l’imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti.

E’ compito dell’artigiano allestire un conteg­gio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all’ammontare del credito quanto all’ammontare della relativa garanzia.

Di conseguenza, di principio l’artigiano o l’imprenditore non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie dei diversi fondi, né ripartire l’insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo.

La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonerano da tale obbligo.

Questi principi si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l’ammontare del pegno per queste ultime possa apparire difficile anche considerata l’esigenza di ottenere l’iscrizione entro quattro mesi e l’impossibilità di aumentare in seguito l’ammontare della garanzia iscritta.

Con riferimento alla questione della verosimiglianza del credito, va evidenziato che l’artigiano o imprenditore che intende ottenere l’iscrizione provvisoria di un’ipote­ca legale deve rendere verosimile l’entità delle prestazioni e delle forniture eseguite.

Visto che la procedura di iscrizione provvisoria è sommaria, il giudice non pone esigen­ze trop­po severe al riguardo e, in caso di dubbio, ordina l’iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell’ipoteca legale alla sentenza sull’iscrizione definitiva.

Va però osservato che la verosimiglianza non si può fondare solo su dichiarazioni della parte istante o su documenti da questa redatti unilateralmente (come bollettini o rapporti non firmati dal committente o da un suo rappresentante, richieste di anticipo o fatture), a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano contestati.

Se sono contestati, spetta all’artigiano o imprenditore recare elementi che dimostrino il buon fondamento di quanto indicato dagli stessi, per esempio citando come testimoni chi ha allestito i bollettini o i rapporti che attestano i lavori eseguiti o gli operai che materialmente hanno svolto i lavori, chiamando a deporre il direttore dei lavori.

Decorrenza del termine per contestare una disdetta o per chiedere la protrazione di una locazione

Il termine per contestare una disdetta o per chiedere la protrazione di una locazione si calcola secondo la teoria della ricezione assoluta.

Secondo questa teoria, una manifestazione di volontà scritta produce i suoi effetti dal momento in cui la stessa entra nella sfera d’influenza del destinatario o del suo rappresentante, e ciò indipendentemente dal fatto che questi ne prenda effettivamente conoscenza o meno-

Ciò vuol dire, nel caso di un invio raccomandato, che se il destinatario non viene rintracciato al momento della distribuzione e il postino gli lascia un avviso di ritiro, la comunicazione è considerata ricevuta dal momento in cui il destinatario è in grado di prenderne possesso all’ufficio postale (DTF 137 III 208, consid. 3.1.2).

La teoria della ricezione relativa, valida invece in ambito procedurale, prevede invece che il giorno di ricezione di una comunicazione dipende dal momento in cui il destinatario riceve effettivamente la comunicazione. Nel caso di un invio raccomandato, è dunque determinante il momento in cui il destinatario prende in consegna la missiva o la ritira all’ufficio postale, oppure, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei 7 giorni di sua giacenza presso l’Ufficio postale (DTF 119 II 147, consid. 2)

Il Tribunale federale ha stabilito che non solo i termini di disdetta, ma anche i termini di 30 giorni di cui all’art. 273 CO per contestare una disdetta o per chiedere la protrazione della locazione sono termini di diritto materiale e, come tali, vanno regolati e computati secondo le regole pertinenti al diritto materiale.

Conseguentemente, l’Alta Corte ha sancito che il computo di detti termini debba avvenire secondo la teoria della ricezione assoluta (DTF 4A_293/2016 del 13 dicembre 2016, consid. 4.1; DTF 140 III 244, consid. 5.1; DTF 4A_471/2013 dell’11 novembre 2013, consid. 2; DTF 137 III 208, consid. 3.1.2).

In ambito locativo, il Tribunale federale ha ammesso alcune eccezioni, e meglio in relazione al termine di pagamento in caso di mora del conduttore di cui all’art. 257d cpv. 1 CO, come pure alla comunicazione di un aumento del canone di locazione (art. 269d CO). In questi casi il applica la teoria della ricezione relativa (DTF 107 II 189, consid. 2; DTF 119 II 147, consid. 2).

In generale, quindi, quando i termini sono previsti dal diritto materiale (codice civile o codice delle obbligazioni), essi decorrono da quando la comunicazione entra nella sfera d’influenza del destinatario, quindi in particolare dalla ricezione dell’avviso di ritiro della raccomandata e non dall’effettiva presa di conoscenza della comunicazione.

 

 

Termine per introdurre l’azione volta all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori – Termine sospeso dalle ferie giudiziarie?

Giusta l’art. 837 cpv. 1 cifra 3, i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo danno diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario a garanzia dei crediti medesimi.

L’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l’artigiano o imprenditore ottiene almeno un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF).

Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice deve fissare all’artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione preventiva (art. 198 lett. h CPC) – l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con la comminatoria che l’iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza del termine (come prescrive l’art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari).

Il termine fissato dal giudice secondo l’art. 961 cpv. 3 CC è un termine previsto dal diritto materiale.

Ora, il computo dei termini previsti dal diritto materiale, in specie quelli perentori entro cui il Codice civile e il Codice delle obbligazioni impongono di promuovere causa, soggiace agli art. 75 segg. e 132 CO e non è di conseguenza sospeso dalle ferie giudiziarie secondo l’art. 145 cpv. 1 CPC. Trattandosi infatti di un termine di natura sostanziale, non può essere sospeso da disposizioni di procedura.

E’ consentito l’uso di strumenti informatici per consultare gli atti da parte dell’avvocato durante gli interrogatori di polizia?

Oggi, grazie alla digitalizzazione, un avvocato può trovare rapidamente i documenti rilevanti anche quando gli atti che costituiscono un incarto sono voluminosi (si pensi ad esempio alla documentazione bancaria). Per garantire una difesa efficiente è però indispensabile che l’uso di strumenti informatici per consultare gli atti da parte dell’avvocato sia consentito anche durante gli interrogatori di polizia.

Purtroppo, secondo le disposizioni di sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale (emanate dal Comandante della Polizia cantonale e approvate dal procuratore generale del Ministero pubblico) applicabili a tutte le persone che accedono ai locali “securizzati” della Polizia cantonale, presso tutte le sedi ciò non sarebbe possibile.

Queste disposizioni di sicurezza sono state emesse allo scopo di evitare ogni e qualsiasi uso improprio di apparecchi elettronici da parte delle persone presenti (compresi difensori e interpreti), segnatamente per escludere registrazioni audio/video del verbale d’interrogatorio, riprese di immagini non autorizzate, comunicazioni online con terze persone non partecipanti all’interrogatorio, ecc., che possano mettere a rischio la sicurezza e la segretezza del procedimento penale.

La Camera dei reclami penali del Tribunale d’appello ha però recentemente indicato che l’obbligo di consegna dei mezzi elettronici da parte di tutte le persone presenti nei locali “securizzati”, che sostanzialmente si traduce nel divieto di utilizzare tali apparecchi, rappresenta una limitazione dei diritti delle parti e dei patrocinatori, che come tale deve fondarsi su di una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico, ossequiare il principio della proporzionalità e non ledere in modo sostanziale il diritto limitato, specificando in particolare che la base legale di una tale limitazione deve consistere in una base legale in senso formale.

E’ quindi chiaro che il divieto d’uso di dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia nell’ambito del procedimento penale, che limita il diritto della reclamante ad avere una difesa efficace dei suoi diritti, non si fonda su una sufficiente base legale nella misura in cui si basa su delle “semplici” disposizioni di sicurezza emanate dalla Polizia cantonale e approvate dal Ministero pubblico.

Secondo l’art. 63 CPP, chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l’ordine durante le udienze, Tale norma ha come scopo quello di permettere il corretto e sicuro svolgimento delle attività d’inchiesta allo scopo di evitare possibili rischi di collusione e di inquinamento delle prove, nonché quello di tutelare la non pubblicità della procedura preliminare (art. 69 cpv. 3 lett. a CPP).

Questa norma può rivelarsi una base legale sufficiente, non per un divieto “tout cour” d’utilizzazione di questi apparecchi, ma unicamente per disciplinarne l’uso, secondo le circostanze nel caso concreto.

Resta quindi possibile per il magistrato inquirente o per la Polizia prendere delle misure opportune per evitare abusi (ad esempio comunicazioni con terzi, registrazioni non autorizzate, ecc.), ma è necessario anche che venga permesso al patrocinatore di accedere agli atti digitalizzati del procedimento in corso.

Obbligo di richiedere la condanna nella valuta estera del debito

Quando si agisce in giustizia per un debito in valuta estera, la domanda di condanna va espressa nella medesima valuta.

Ancora in una sentenza dello scorso anno (TF 26 aprile 2017 4A_3/2016 consid. 4.1) il Tribunale federale ha infatti confermato che in caso di debiti contratti in valuta estera il creditore può unicamente pretendere dal debitore di essere tacitato nella valuta straniera stabilita (art. 84 cpv. 1 CO; DTF 134 III 151 consid. 2.2).

Di conseguenza, nel quadro di una procedura volta al riconoscimento di un credito espresso in valuta estera, il giudice può riconoscere solo il diritto al pagamento in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4).

Chi si rivolge alle autorità giudiziarie elvetiche facendo valere un credito in valuta straniera deve pertanto pretenderne il pagamento in tale valuta, ritenuto che se (per sbaglio) postula invece un pagamento in franchi svizzeri, la petizione va respinta.

La tutela giurisdizionale per casi manifesti (art. 257): condizioni

La procedura sommaria dell’art. 257 CPC, quindi la tutela giurisdizionale per casi manifesti, costituisce un’alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile.

Il suo scopo è di offrire all’istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4, in: SJ 2013 I 129).

Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b).

Quando non sonodate le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell’istanza (art. 257 cpv. 3 CPC).

I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese.

L’istante deve recare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC).

Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che pos­sono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inam­missibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 con­sid. 5.1.1). 

Una situazione giuridica è “chiara” ai sensi dell’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza giuridica sia senz’altro ravvisabile dall’applicazione della legge e conduca a un risultato univoco.

Per contro, la situazione giuridica non è essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l’applicazione di una norma richiede una decisione d’apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell’8 gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229).

Comunque sia, il convenuto non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27 luglio 2016, consid. 2.1; I CCA sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).

Riassumendo, il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 CPC).

Qualora non reputi date le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria, “il giudice non entra nel merito”, ovvero dichiara l’istanza irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC; DTF 140 III 315).

Il giudice, quando non reputi date le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria, non può invece respingere l’azione, l’istante conservando la possibilità di far valere i suoi diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo (I CCA sentenza inc. 11.2015.103 del 30 dicembre 2015 consid. 8 con rinvio a FF 2006 pag. 6724).

Da ciò discende che se si presenta appello contro una decisione emessa nell’ambito della tutela giurisdizionale per casi manifesti, perché non si ritiene che la situazione giuridica non era chiara, si deve chiedere di riformare la decisione nel senso di dichiarare inammissibile l’istanza.

 

Contratto di gestione patrimoniale – banca – responsabilità – ammontare del danno.

Il contratto di gestione patrimoniale con una banca è retto dalle norme del mandato di cui agli art. 394 segg. CO (DTF 124 III 155 consid. 2b, 132 III 460 consid. 4.1; TF 31 agosto 2010 4A_484/2009 consid. 2; II CCA 4 giugno 2008 inc. n. 12.2005.174). Pertanto, il mandatario (ovvero la banca) è responsabile verso il mandante (ovvero il cliente) della buona e fedele esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO; DTF 131 III 377 consid. 4.1). La sua responsabilità di un mandatario soggiace, in generale, alle medesime regole di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. La banca deve quindi eseguire diligentemente il compito e salvaguardare fedelmente gli interessi legittimi della controparte (art. 321a cpv. 1 CO).

La diligenza necessaria si valuta più severamente allorquando il mandatario fornisce servizi professionali contro rimunerazione e accetta di determinare lui stesso gli investimenti che verranno effettuati con i fondi del mandante (DTF 119 II 333 consid. 5a, 124 III 155 consid. 3a; II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167, 4 novembre 2013 inc. n. 12.2012.122, 23 giugno 2015 inc. n. 12.1004.20, 2 marzo 2017 inc. n. 12.2015.129). 

In caso di gestione non conforme al contratto, il danno risarcibile consiste nella differenza tra il patrimonio del cliente a seguito di quella gestione e quello che sarebbe stato ipoteticamente conseguibile con una gestione corretta (cfr. TF 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 2 pubbl. in SZZP 2005 p. 174, 10 novembre 2006 4C.158/2006 consid. 4.3 e 4.4, 30 novembre 2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2, 15 gennaio 2008 4A_351/2007 consid. 3.2.2, 14 dicembre 2012 4A_481/2012 consid. 3 pubbl. in SJ 2013 I p. 487; II CCA 24 agosto 2009 inc. n. 12.2008.122, 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167, 4 novembre 2013 inc. n. 12.2012.122, 26 marzo 2015 inc. n. 12.2013.23, 23 giugno 2015 inc. n. 12.2014.20).

 

 

 

Doveri e responsabilità dell’esecutore testamentario – Modifiche di valore relative ai beni della successione dopo la morte

L’esecutore testamentario ha il compito di far rispettare la volontà del defunto amministrando la successione, pagandone i debiti, soddisfacendo i legati e procedendo alla divisione in conformità alle disposizioni del testatore stesso o secondo la legge (art. 518 cpv. 1 e 2 CC). La responsabilità dell’esecutore testamentario è retta per analogia dalle norme sul mandato (art. 394 segg. CO) e, sussidiariamente, dagli art. 97 segg. CO (DTF 101 II 53 consid. 2).

Per gli atti compiuti quale esecutore testamentario, egli è quindi personalmente responsabile così verso gli eredi della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), come pure degli eventuali pregiudizi loro cagionati.

In una causa, gli eredi che si ritengono danneggiati devono dimostrare che l’esecutore testamentario ha mancato ai propri doveri (provando l’esistenza di un danno e di un nesso causale tra l’agire dell’esecutore testamentario e il danno, mentre spetta all’esecutore testamentario comprovare un’assenza di colpa (DTF 101 II 53 consid. 2).

Si noti anche che un mandatario professionale ha un obbligo di diligenza accresciuto.

Chiaramente, rientra tra i doveri di un esecutore testamentario quello di dividere correttabente i beni dlla successione.

Pertanto, se l’esecutore testamentario stimi erroneamente il valore di un attivo o un passivo della successione, consegni un legato non ancora esigibile, dimentichi di integrare un bene nel progetto di divisione oppure proceda d’ufficio alla spartizione ereditaria sulla base di una sua decisione senza il consenso degli eredi o senza autorizzazione giudiziaria, egli viene meno ai propri doveri di diligenza e di fedeltà.

Sulla questone del valore determinante dei beni e di chi deve beneficiare di una modifica dei valori dei beni intervenute tra la morte e la divisione dell’eredità, si osserva quanto segue.

Gli eredi partecipano alle modifiche di valore relative ai beni della successione intervenute fra la morte del disponente e la liquidazione dell’eredità qunando il disponente medesimo abbia prescritto la divisione mediante la formazione di lotti, come quando riduce un erede alla porzione legittima.

Diversa è invece la situazione qualora le modifiche di valore riguardino un bene determinato, cioè un legato (art. 484 cpv. 2 CC). In circostanze del genere quel bene va consegnato al legatario con le sue deteriorazioni e con i suoi accrescimenti, libero o gravato, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all’apertura della successione (art. 485 cpv. 1 CC).