Ogni comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712mcpv. 2 combinato con l’art. 75 CC).
Va detto che la comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non spetta al giudice limitarne l’autonomia, se non per far rispettare norme legali o regolamentari.
Pertanto, una decisione dell’assemblea incorre nell’annullamento solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, oppure principi giuridici generali (come il divieto dell’abuso di diritto o dell’eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l’atto costitutivo, il regolamento per l’amministrazione e l’uso, il regolamento della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.).
Il fatto che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta ancora, invece, per giustificarne l’annullamento. Non tocca al giudice sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari.
Con riferimento alla questione del riparto delle spese, l’art. 712h cpv. 1 CC prevede che i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese di amministrazione comuni proporzionalmente al valore delle loro quote.
Ciò vale, segnatamente, per le riparazioni e le rinnovazioni di parti comuni dell’edificio, delle opere e impianti comuni (art. 712h cpv. 2 n. 1 CC).
Se tuttavia si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve tenere conto nella ripartizione delle spese (art. 712h cpv. 3 CC).
L’art. 712h cpv. 1 CC ha carattere dispositivo, nel senso che una diversa chiave di riparto può risultare dall’atto costitutivo della proprietà per piani, dal regolamento per l’uso e l’amministrazione del condominio (art. 712gcpv. 3 CC) o da una risoluzione dell’assemblea (art. 712m cpv. 1 n. 4 CC), purché rispetti l’art. 712h cpv. 3 CC, il quale ha natura imperativa.