Nota sulla responsabilità del medico

In merito alla questione della responsabilità del medico, occore avantutto precisare che  la relazione fra medico privato e paziente viene qualificata come mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO, sicché
la responsabilità del medico è retta dai principi generali dedotti dall’art.398 CO, fermo restando che in base agli art. 398 cpv. 1 e 321e CO la responsabilità del mandatario si ric

ollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO).

 


La responsabilità del medico presuppone pertanto, cumulativamente:(1)   una violazione dell’obbligo contrattuale di diligenza,(2)   un danno,

(3)   un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno,

(4)    nonché la colpa, che viene presunta.

Nella sua qualità di mandatario il medico è come detto responsabile verso il suo mandante della fedele e diligente cura degli affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'”affare affidatogli” non è però la guarigione, trattandosi di un risultato che il medico non è in grado di garantire, bensì la prestazione di cure in maniera conforme alle regole dell’arte medica, tendenti alla guarigione.

Il medico opera così in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza. In particolare è riscontrabile una violazione dell’obbligo di diligenza quando il medico incorre in un errore nella diagnosi o nella cura, perché non ha seguito le regole dell’arte generalmente riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in caso di violazione da parte sua degli obblighi di informazione.

Spetta al paziente provare la violazione delle regole dell’arte medica.

Il decreto ingiuntivo italiano costituisce, di principio, un titolo di rigetto definitivo

In una sentenza del 24  giugno 2010, la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello ha ribadito che, di principio, il decreto ingiuntivo del diritto italiano costituisce un titolo di rigetto definitivo.

Il procedente deve produrre una copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo, corredata dalle attestazioni riferite alla sua notifica e dall’attestazione dell’esecutività del provvedimento,.

Va avantutto ricordato che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. gli atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF.

Pertanto, il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l’art. 25 CL, se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti. Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato, l’escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la conseguente autorità di cosa giudicata del decreto, oppure decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo.

Va pure rammentato che la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Per l’autenticità della decisione (art. 46 n. 1 CL), giova rilevare che non è richiesta una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, né mediante la postilla prevista all’art. 3 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (art. 49 CL).

 

 

Reclamo contro le decisioni in tema di rigetto dell’opposizione – Decisioni fiscali quali titoli di rigetto definitivo

Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza, come sono le decisioni nelle pratiche in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

In base all’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

Secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la prescrizione di pretese fondate sul diritto pubblico, sia nel caso in cui lo Stato è creditore, che nel caso in cui esso è debitore, deve essere rilevata d’ufficio (Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I,  n. 22 ad art. 81 e rif. ivi).

In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia.

L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità fiscale.

Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di  causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo.

 

 

Contratto di lavoro e indennità per malattia

In una sentenza 14 novembre 2011, il Tribunale d’appello ha rammentato  che se esiste un contratto di lavoro, il datore di lavoro deve indennizzare il lavoratore impedito senza sua colpa di lavorare per malattia. La durata dell’obbligo dipende dalla durata del contratto di lavoro.

La massima corte cantonale ha quindi ricordato che “l’art. 324a cpv. 1 CO prevede che, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un’adeguata indennità per perdita del salario in natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO). Salvo pattuizione contraria, l’obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro.

L’art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

Si tratta di regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l’estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento. Nella pratica, numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattia, sottoposta alla LCA.

Con la (valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario e gli subentra l’assicuratore (DTF 120 V 38 consid. 3b e 3c pag. 41 segg.). In questo caso, il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente all’assicurato/lavoratore (art. 87 LCA).
Il datore di lavoro che, in violazione dell’obbligo contrattuale assunto in tale senso, ha omesso di assicurare il lavoratore per le indennità giornaliere in caso di malattia è tenuto a rispondere di tale inadempimento giusta l’art. 97 segg. CO: egli deve pagare al dipendente l’indennità di malattia che l’assicuratore avrebbe versato se il rischio fosse stato assicurato (DTF 131 III 623 consid. 2.5.2 pag. 634 seg.; 127 III 318 consid. 5 pag. 326 seg. con rinvii e riferimenti)”.

I decreti #supercautelari e i decreti supercautelari nelle more istruttorie non sono impugnabili

I decreti supercautelari, ovvero i  provvedimenti emessi senza sentire la controparte, non sono mai atti impugnabili.

In una  sentenza del  22 dicembre 2011 (I CCA 2011.126), il Tribunale  d’appello ha avantutto  ricordato che le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l’appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Dandosi protezione del figlio l’appellabilità di decisioni cautelari è però ammissibile senza riguardo a questioni di valore. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC).

La massima istanza cantonale ha poi evidenziato come il Tribunale federale abbia in precedenza che non solo i provvedimenti “supercautelari” non sottostanno a impugnazione come tali, ma ha anche indicato, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provve­dimento superprovvisionale (come il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare ancora lo scorso 1° febbraio 2013 nella sentenza di cui all’inc. 5A 37/2013)

Si noti poi che il fatto che il Pretore dovesse eventualmente menzionare nel  decreto supercautelare che contro il provvedimento è dato appello è irrilevante, poiché tale eventuale indicazione erronea non può creare una via di ricorso inesistente.

In una seconda sentenza del medesimo 22 dicembre 2011 (I CCA 11.2011.186), il Tribunale d’appello ha evidenziato che se le parti non hanno ancora avuto modo  di determinarsi sulle risultanze istruttorie, il giudice non può fondarsi su queste ultime ai fini della decisione e non può quindi statuire “definitivamente” sull’istanza cautelare. Da ciò deriva che un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie (ciò in pendenza di procedura) non può considerarsi appellabile a norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC.

Il Municipio non ha la legittimazione per ricorrere

In una sentenza del 24 aprile 2013 (inc. 52.2013.182) il Tribunale cantonale amministrativo, ha ricordato che per costante giurisprudenza del Tribunale, il municipio non ha la legittimazione a ricorrere.

In effetti, il municipio è soltanto l’organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ti-cino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all’autorità giudiziaria.Legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico; diversamente da quest’ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8).Il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest’ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l’autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48).Secondo il TRAM, non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all’ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi).

Principio della presunzione di innocenza – Concetto del ragionevole dubbio

Il principio della presunzione d’innocenza – garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP – oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2).

In questi casi – così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l’assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore – intesa come persuasione schiacciante – costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato

L’azione negatoria per l’eliminazione di una sporgenza sul proprio fondo: termine per l’azione, opposizione, buona fede del costruttore e abuso di diritto

In una sentenza del 30 marzo 2004, pubblicata il 10 maggio 2013, la prima Camera Civile del Tribunale d’appello si è confrontata con il caso della richiesta di un proprietario che si è rivolto al giudice perché ordinasse al vicino – sotto comminatoria penale – di rimuovere la porzione di muro edificata sul suo fondo.

La massima istanza cantonale ha avantutto ricordato che l’azione negatoria dell’art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di proprietà, come pure che di principio tale azione è imprescrittibile, sicché il proprietario può esigere in ogni tempo l’eliminazione di una spor­genza illecita, salvo che il convenuto si valga con successo dell’art. 674 cpv. 3 CC, rispettivamente dell’art. 685 cpv. 2 CC, oppure che il comportamento dell’attore trascenda nell’abuso.

L’art. 674 cpv. 3 CC – in quanto restrizione legale indiretta della proprietà –  stabilisce che qualora un’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno. L’attribuzione di un diritto reale o della proprietà presuppone quindi che il vicino abbia reagito tardivamente e che il costruttore sia in buona fede. I due requisiti sono cumulativi

Per quanto riguarda la tempestività dell’opposizione, ci si deve riferire non alla situazione soggettiva del proprietario leso, bensì al momento in cui la violazione delle regole di vicinato era oggettivamente riconoscibile. Il costruttore può pretendere che l’opposizione sia espressa dal momento in cui l’inizio dei lavori era oggettivamente riconoscibile, anche se il proprietario leso, senza colpa, ne sia venuto a conoscenza più tardi. Incombe al proprietario del fondo occupato dimostrare di essersi opposto a tempo debito.

La buona fede del costruttore non può dedursi dal solo fatto che il leso non si sia opposto alla costruzione o alla continuazione dell’opera. Una semplice passività può infatti interpretarsi anche come concessione meramente precaria, revocabile in ogni tempo. La buona fede del costruttore nel senso dell’art. 674 cpv. 3 CC è data quando l’autore della sporgenza costruisca ritenendo di essere legittima­to a procedere, o perché ignori senza grave negligenza i confini o perché presupponga senza grave negligenza l’accordo del vicino.

Con riferimento alla questione dell’abuso di diritto, si evidenzia che ancora recentemente il Tribunale federale ha ritenuto non abusiva la richiesta di demolire un muro costrui­to in spregio di una servitù d’altezza, quand’anche la richiesta fosse stata formulata do­po la fine dei lavori e dopo che il beneficiario della servitù avesse sottoscritto i piani di costruzione. Ciò non bastava, in effetti, a connotare una rinuncia all’esercizio della servitù.

 

Licenza edilizia: validità, rinnovo e impugnazione

La licenza edilizia è un atto amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Essa abilita il richiedente a realizzare l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 627).

Per evitare che a distanza di tempo dal rilascio dell’autorizzazione vengano realizzate opere edilizie non più conformi al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso alla licenza edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE).

Scopo della limitazione temporale è quello di obbligare il beneficiario di una licenza rimasta inutilizzata per oltre due anni a sottoporre nuovamente il progetto all’autorità al fine di verificare se l’accertamento di conformità espresso in precedenza sia ancora valido o debba essere aggiornato in funzione di eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute nel frattempo (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE, n. 859).

La licenza decaduta per mancato avvio dei lavori nel termine di validità – perentorio in quanto fissato dalla legge – diventa per principio inutilizzabile. Perde qualsiasi efficacia. Le opere autorizzate non possono più essere messe in cantiere senza aver prima conseguito un nuovo permesso.

In assenza di una disposizione di legge che lo escluda, il rinnovo di licenze scadute a causa del mancato avvio dei lavori nel termine biennale di validità, è tuttavia ammesso all’unica condizione che il diritto applicabile non si sia modificato.

Il rinnovo, in questi casi, non si configura né come un prolungamento del termine perentorio di validità, né come un ripristino del permesso iniziale, ormai decaduto, bensì come una nuova licenza.

Sebbene escluda qualsiasi forma di pubblicità, sia per la domanda, sia per la decisione di rinnovo, l’art. 21 cpv. 2 RLE dichiara in ogni caso applicabile la procedura seguita per la concessione della licenza (ordinaria o della notifica). Ciò significa che qualora la licenza da rinnovare sia stata rilasciata secondo la procedura ordinaria, previo avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il rinnovo presuppone il conseguimento di un nuovo avviso favorevole da parte dell’autorità cantonale; avviso, che – di principio – dovrebbe limitarsi ad accertare che il diritto federale e cantonale concretamente applicabile non è stato nel frattempo modificato.

Posto come la mancata pubblicità costituisce una facilitazione procedurale suscettibile di pregiudicare i diritti di difesa di eventuali terzi interessati a contestare l’intervento, impedendo loro di opporsi al rinnovo della licenza, sarebbe in sé preferibile una pubblicazione, nell’interesse della sicurezza del diritto, se non della domanda di rinnovo, quantomeno della decisione che l’accoglie (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 14 LE, n. 882). Questa pubblicazione non è però imposta dalla legge.

Nella misura in cui sono legittimati, a questi terzi deve comunque essere data facoltà di impugnare la licenza rinnovata, anche in assenza di opposizione, entro il termine di 15 giorni da quando ne hanno avuto o avrebbero dovuto prenderne conoscenza facendo uso della necessaria diligenza (art. 46 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1993 n. 34; STA 52.2002.54/55/56/57 del 4 febbraio 2003 consid. 2.3; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 6 LE, n. 779). Momento, quest’ultimo, che coincide con l’inizio dei lavori, riservati i casi in cui lo precede.

Diritto di accesso – Diritto di passo necessario

A norma dell’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. Il diritto di accesso necessario costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà (per esempio l’obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria), “un’espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l’uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente.

Sempre secondo giurisprudenza, il diritto di accesso necessario può essere invocato – di principio – anche in un’area fabbricata, per quanto possa sorprendere che in comuni urbani provvisti di regolamenti edilizi sussistano fondi edificati privi di accesso sufficiente proprio quando l’accesso sufficiente è una condizione per ottenere il permesso di costruzione.

I piani regolatori dovrebbero garantire a tutti i fondi compresi in zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, sicché accessi necessari in forza dell’art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare superflui.

Può accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti in zona edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza stabilisce che in circostanze del genere il proprietario del fondo intenzionato a ottenere un accesso necessario deve usufruire anzitutto degli strumenti offerti dal diritto pubblico. Se un collegamento adeguato può essere creato con tali mezzi, non sussistono gli estre­mi per invocare un accesso necessario sulla base dell’art. 694 cpv. 1 CC. Il proprietario che postula la concessione di un acces­so necessario deve dimostrare perciò di essersi adoperato invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via facendo capo al diritto pubblico.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare infine, confrontando le esigenze di un “accesso sufficiente” secondo il diritto pubblico con quelle di un “accesso necessario” secondo il diritto privato, che di regola non occorre un accesso necessario nel senso dell’art. 694 CC ove un terreno sia dotato di un accesso sufficiente secondo il diritto pubblico. Spetta anzitutto all’autorità competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che il fondo sia provvisto di un tale accesso. Chiamato a statuire su un’azione ancorata all’art. 694 CC, il giudice civile può fondarsi per principio sul permesso di costruzione passato in giudicato, tanto più che l’“accesso sufficiente” del diritto pubblico deve adempiere normalmente requisiti più severi rispetto all’“ac­cesso necessario” del diritto privato. Rimane riservata l’ipotesi in cui l’attore dimostri che il diritto civile gli conferisce – eccezional­mente – una pretesa che va oltre il diritto pubblico, oppure quella in cui il permesso di costruzione risulti nullo. Non bisogna trascurare nemmeno che di solito l’autorità preposta al rilascio di un permesso di costruzione accerta l’esistenza di un accesso sufficiente prima dell’inizio dei lavori, sulla scorta della documentazione acclusa alla richiesta (cominciando dai piani), eventualmente di un sopralluogo. Ove in un secondo tempo si impongano, per ragioni tecniche o altre cause oggettive, modifiche al pro­getto approvato, il giudice civile deve tenerne conto.

In sintesi, secondo la giurisprudenza più aggiornata, la decisione con cui l’autorità accerta in maniera definitiva che un determinato fondo fruisce di accesso sufficiente secondo il diritto pubblico costituisce il punto di partenza per valutare se sus­sista ancora uno stato di necessità, il quale giustifichi un accesso necessario a norma dell’art. 694 CC. In un caso del genere il giudice civile deve esaminare unicamente se, apprezzando l’insieme delle circostanze concrete della fattispecie, lo stato di necessità prospettato dal diritto civile sia scomparso o no.