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Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Condizioni generali. Clausola inusuale non vincolante

Condizioni generali

Secondo la regola dell’inusuale, l’adesione globale alle condizioni generali di contratto copre le clausole inusuali solo quando l’attenzione della parte meno esperta di affari è stata attirata su di esse, ad esempio mettendo il testo in grassetto.

Una clausola abituale in un settore economico può essere inusuale per chi non opera in quel settore.

Nel caso concreto, il Tribunale federale ha applicato la regola dell’insolito a due società commerciali, sottolineando che solo una di esse conosceva le peculiarità dei contratti informatici.

Il Tribunale federale ha quindi definito inusuale una clausola di scadenza standardizzata incorporata nelle condizioni generali di contratto, che concede al cliente un periodo di trenta giorni per opporsi alle fatture emesse dal fornitore di servizi e gli impone di inviare una lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno) per farlo.

Questa clausola si discosta dall’ordinamento giuridico, che non fissa un termine per le contestazioni a pena di decadenza, né specifica la forma da seguire.

Il Tribunale federale ha ritenuto insolita anche un’altra clausola, che prevedeva un pagamento forfettario in caso di risoluzione del contratto in assenza di colpa.

Poiché il fornitore di servizi non ha richiamato espressamente l’attenzione del cliente sull’esistenza di queste clausole, esse non sono opponibili al cliente.

Ogni situazione richiede una valutazione specifica. Per analizzare il suo caso e definire la corretta strategia legale, può contattarmi per fissare un appuntamento

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