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Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Condizioni per ottenere una modifica dei contributi – Debitore prossimo alla pensione

Una modifica delle misure a protezione dell’unione coniugale è possibile quando siano mutate in maniera relativamente durevole e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l’autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1).

Decisivo è lo stato di fatto al momento in cui è presentata l’istanza di modifica e a quel momento occorre determinare il reddito e la sua evoluzione prevedibile (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_386/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 4.1: analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.6 del 25 maggio 2023 consid. 6).

Per decidere se si ravvisa una situazione che si è modificata in modo notevole e duraturo ci si deve fondare – da un lato – sugli accertamenti di fatto e sul pronostico effettuati nella decisione da modificare e – dall’altro – sulle circostanze attuali e future prevedibili.

Una fattispecie futura incerta e ipotetica non giustifica una modifica del contributo. Possono per contro essere tenuti in considerazione elementi concreti relativi a un prossimo cambiamento delle circostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, una nuova procedura di modifica (DTF 120 II 292 consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_874/2019 del 22 giugno 2020 consid. 3.2 con rinvio).

Nel caso di pensionamento del debitore del contributo di mantenimento, è altamente verosimile una riduzione importante del suo reddito, sicché di principio è possibile per lui richiedere una riduzione rispettivamente la soppressione del contributo.

D’altro canto, il fatto che il debitore sia prossimo al compimento dei 65 anni, e quindi alla pensione, non giustifica automaticamente che egli possa richiedere una modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale (sulla base del calcolo previsionale della pensione). Ciò in quanto la persona interessata potrebbe aver deciso di continuare a lavorare e ricevere la rendita AVS oppure posticipare il pensionamento e continuare a lavorare (art. 39 cpv. 1 LAVS). E il rinvio della rendita può essere chiesto entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio, ovvero in concreto entro il compimento dei 66 anni (art. 55quater cpv. 1 OAVS).

In conclusione, essere prossimo alla pensione non giustifica l’introduzione dell’azione di modifica nella misura in cui non viene comprovato l’effettiva riduzione del reddito.

Ogni situazione richiede una valutazione specifica. Per analizzare il suo caso e definire la corretta strategia legale, può contattarmi per fissare un appuntamento

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