Contributo di mantenimento per il figlio – Diritto di conservare il fabbisogno minimo

Print Friendly, PDF & Email

Secondo l’art. 285 par. 1 CC, il contributo di mantenimento per il figlio deve corrispondere alle esigenze del figlio, non solo alla situazione e alle risorse del padre e della madre.

L’obbligo di versare un contributo di mantenimento è limitato dalla capacità di pagamento del debitore, nel senso che il minimo di sussistenza di quest’ultimo deve essere preservato (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 e riferimenti; sentenza 5A_311/2019 dell’11 novembre 2020 consid. 7.4, destinata alla pubblicazione).

Per quanto riguarda, tuttavia, l’obbligo di mantenimento per un figlio minorenne, i requisiti per il padre e la madre sono più elevati. Ciò in particolare quando la situazione finanziaria è modesta, per cui i genitori devono effettivamente esaurire la loro capacità lavorativa massima e non possono scegliere liberamente di cambiare le loro condizioni di vita se ciò ha un’influenza sulla loro capacità di provvedere al figlio minore (ATF 137 III 118 consid. 3.1;

Si noti poi che nell’esaminare l’imputazione del reddito ipotetico, l’inesigibilità dell’esercizio di un’attività lucrativa per motivi di salute non è subordinata al soddisfacimento delle condizioni per l’ottenimento della rendita di invalidità (sentenze 5A_726/2011 dell’11 gennaio 2017, Consid. 4.1; 5A_360/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 3.1 in multa). D’altro canto, qualsiasi inabilità al lavoro, anche se attestata dal punto di vista medico, non dà ancora diritto a una pensione di assicurazione invalidità (sentenza 5A_455/2019 del 23 giugno 2020, consid. 5.4.1).