Principio della celerità: una durata della procedura innanzi alle autorità svizzere (con due procedure di ricorso cantonali) di sette mesi (e precisato che ogni istanza ha deciso in un periodo di sei settimane o poco più) non è criticabile
In una sentenza del 22 marzo 2005 (DTF 131 III 334), il Tribunale federale ha precisato che se l’istanza che chiede il ritorno è stata inoltrata prima dello scadere di un anno dal momento in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente, la circostanza che il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente non ostacola il suo ritorno (consid. 3.2). Art. 13 cpv. 2 CArap: condizioni alle quali dev’essere tenuta in considerazione l’opposizione del minore al suo ritorno (consid. 4 e 5). Decisione che ordina il ritorno emanata dal Tribunale federale medesimo.
Si deve tener conto dell’opinione del figlio se questo e’ maturo.