Custodia alternata quale regola

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Nella sua giurisprudenza più recente il Tribunale federale ha chiarito che la custodia alternata deve essere la regola, dalla quale ci si può discostare unicamente quando questa è dannosa per il bene dei figli per motivi particolari.

Inoltre, il Tribunale federale ha ricordato che secondo il rivisto diritto della filiazione il concetto di custodia si limita oggi alla custodia di fatto.

L’alta Corte ha stabilito che quando i genitori si occupano dei figli in modo quasi paritario, la custodia va espressamente designata quale custodia alternata e non vanno di conseguenza regolamentati i diritti di visita, bensì le quote di partecipazione alle cure (DTF 147 III 121, consid. 3.2.2).

Peraltro, in una recentissima sentenza del 13 luglio 2021 ( 5A_722/2020) , pubblicata sull’ultimo numero della rivista Fampra.ch (FamPra.ch 2021, pag. 1103), il Tribunale federale  ha indicato che finanche una regolamentazione della partecipazione alla cura secondo la quale le quote di partecipazione all’accudimento sono suddivise tra i genitori secondo una proporzione 40%/60%, corrisponde a una custodia alternata.  

Di regola, è data una custodia alternata quando le quote di accudimento di entrambi i genitori sono superiori al 25% (cfr. Fampra.ch 2021, pag. 886 con riferimenti).

Per quanto attiene ai contributi di mantenimento per i figli, il Tribunale federale ha stabilito che il mantenimento dei figli deve essere sopportato dai genitori in funzione della loro partecipazione alla cura del figlio ed eventualmente della loro capacità contributiva (DTF 147 III 265, consid. 5.5).