Diritto di visita dei nonni

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Secondo l’art. 274 CC, in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali (il cosiddetto diritto di visita) può essere accordato, oltre che al genitore non affidatario, anche ad altre persone, se ciò serve al bene del minore.

“Circostanze straordinarie” sono – ad esempio – cambiamenti famigliari (come la separazione dei genitori) che non permettono più a tali parenti (ad esempio ai nonni) di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne.

Diversamente dalle relazioni personali tra genitore e figlio (dove vi è un diritto del genitore non affidatario ad avere un diritto di visita), le relazioni tra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo.

In altre parole, solo l’interesse del figlio è determinante, non quello della persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali.

Il diritto di visita dei terzi deve pertanto servire positivamente al bene del minore, quindi deve contribuire concretamente al suo benessere.

Non è sufficiente che la relazione non gli causi un pregiudizio.

Il diritto alle relazioni personali (diritto di visita) va di principio ritenuto nell’interesse del minore qualora il figlio (capace di discernimento rispetto a tale questione) esprime chiaramente il bisogno di restare in contatto con la persona in questione, la quale gli procura o rafforza un sentimento di protezione (ciò tuttavia a condizione che non vi siano da temere degli effetti pregiudizievoli)