Il diritto in materia di prescrizione attuale non è uniforme ed è complesso. Ciò pregiudica la chiarezza e la certezza del diritto. Inoltre, alcuni termini di prescrizione sono troppo brevi (in particolare il termine di prescrizione di un anno nel diritto in materia di atti illeciti).
Nel caso di pretese derivanti dai cosiddetti danni tardivi, che si verificano molti anni dopo l’evento dannoso (si pensi ad esempio ai danni alla salute provocati dal contatto con l’amianto), anche il termine di prescrizione assoluto di 10 anni può rilevarsi troppo breve.
La revisione di legge proposta dal Consiglio federale, che entrerà in vigore nel 2020, prevede quindi in particolare un prolungamento del termine di prescrizione relativo da uno a tre anni nel diritto in materia di reati (atti illeciti) e di indebito arricchimento. Il termine decorre dal momento in cui la persona danneggiata è a conoscenza del danno e del responsabile.
È inoltre previsto un termine di prescrizione assoluto speciale di 30 anni per le azioni risultanti da danni alle persone, in modo da evitare che, come ora, l’azione di risarcimento non sia possibile a causa della prescrizione.
Il nuovo termine si applica alle azioni risultanti sia da contratto che da atti illeciti. Decorre dal momento in cui avviene o termina il comportamento che ha causato il danno, anche nel caso in cui la persona danneggiata non ha ancora conoscenza del danno.
Verrà anche abrogata la disposizione di legge che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per alcune pretese (segnatamente di affitto e salariali): in futuro queste pretese contrattuali saranno soggette al termine di prescrizione generale di 10 anni.
La revisione del termine di prescrizione straordinario per le azioni risultanti da atti punibili garantisce infine che le azioni civili proposte in seguito alla commissione di un atto punibile non vengano prescritte fintanto che non sia scaduto un eventuale termine di prescrizione più lungo del diritto penale.
La revisione di legge proposta precisa le condizioni alle quali il debitore può rinunciare all’eccezione di prescrizione. Inoltre, l’elenco dei motivi d’impedimento e di sospensione viene adeguato e moderatamente esteso. Le parti potranno in particolare concordare che il termine di sospensione non decorra o rimanga sospeso durante i colloqui tesi al raggiungimento di un accordo transattivo.
Dato che i termini di prescrizione di crediti non sono disciplinati soltanto nel CO, bensì anche in numerose leggi speciali, queste ultime vengono adeguate alla nuova normativa se sono strettamente legate alle disposizioni del CO riviste.
Nel contempo, le disposizioni delle leggi speciali sui termini di prescrizione vengono, nei limiti del possibile, armonizzate e moderatamente adattate alle disposizioni del CO.
Lo scopo è quello di raggiungere una maggiore uniformità e coerenza possibile dell’ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda il diritto transitorio, i nuovi termini di prescrizione si applicheranno se il nuovo diritto prevede termini più lunghi rispetto a quello anteriore, ma soltanto se il termine di prescrizione del diritto anteriore non è ancora scaduto.