Spesso, nell’ambito del divorzio, i coniugi non trovano un accordo in merito allo scioglimento della comproprietà relativamente alla casa d’abitazione.
In una recente sentenza del 14 novembre 2018, il Tribunale d’appello ha ricordato che per legge ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC).
Lo scioglimento, comunque, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC).
Va considerata intempestiva è una richiesta che comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi.
L’intempestività deve però risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non riferirsi a peculiarità di un comproprietario.
Giustificazioni soggettive di uno di loro (come ad esempio la volontà di rimanere nell’abitazione coniugale con i figli fino al termine della loro formazione) possono semmai sostenere la tesi dell’interesse preponderante nel senso dell’art. 205 cpv. 2 CC, non invece l’opposizione allo scioglimento della comproprietà.
Se una richiesta è intempestiva o meno, è una questione che il giudice deve decidere secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti.
Comunque
sia, l’intempestività non può, ad ogni modo, impedire durevolmente lo
scioglimento di una comproprietà (RtiD II-2008 pag. 652 n. 28c: I CCA,
sentenza inc. 11.2013.12 del 5 maggio 2015, consid. 5).
Il diritto di esigere lo scioglimento di una comproprietà sussiste – per principio – anche tra coniugi, riservata la norma a protezione dell’abitazione familiare (art. 169 CC).
Al riguardo,
il Tribunale d’appello ha già avuto modo di ricordare che per apprezzare se in
casi del genere un coniuge si oppone legittimamente allo scioglimento
(temporaneo) della comproprietà chiesto dall’altro, il giudice deve ponderare
gli interessi, valutando quelli personali dell’istante, quelli personali
dell’altro coniuge e quelli della famiglia nel suo insieme.
(v. RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4, II-2009 pag. 652 consid. 6; I CCA,
sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 5).