L’esecutore testamentario ha il compito di far rispettare la volontà del defunto amministrando la successione, pagandone i debiti, soddisfacendo i legati e procedendo alla divisione in conformità alle disposizioni del testatore stesso o secondo la legge (art. 518 cpv. 1 e 2 CC). La responsabilità dell’esecutore testamentario è retta per analogia dalle norme sul mandato (art. 394 segg. CO) e, sussidiariamente, dagli art. 97 segg. CO (DTF 101 II 53 consid. 2).
Per gli atti compiuti quale esecutore testamentario, egli è quindi personalmente responsabile così verso gli eredi della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), come pure degli eventuali pregiudizi loro cagionati.
In una causa, gli eredi che si ritengono danneggiati devono dimostrare che l’esecutore testamentario ha mancato ai propri doveri (provando l’esistenza di un danno e di un nesso causale tra l’agire dell’esecutore testamentario e il danno, mentre spetta all’esecutore testamentario comprovare un’assenza di colpa (DTF 101 II 53 consid. 2).
Si noti anche che un mandatario professionale ha un obbligo di diligenza accresciuto.
Chiaramente, rientra tra i doveri di un esecutore testamentario quello di dividere correttabente i beni dlla successione.
Pertanto, se l’esecutore testamentario stimi erroneamente il valore di un attivo o un passivo della successione, consegni un legato non ancora esigibile, dimentichi di integrare un bene nel progetto di divisione oppure proceda d’ufficio alla spartizione ereditaria sulla base di una sua decisione senza il consenso degli eredi o senza autorizzazione giudiziaria, egli viene meno ai propri doveri di diligenza e di fedeltà.
Sulla questone del valore determinante dei beni e di chi deve beneficiare di una modifica dei valori dei beni intervenute tra la morte e la divisione dell’eredità, si osserva quanto segue.
Gli eredi partecipano alle modifiche di valore relative ai beni della successione intervenute fra la morte del disponente e la liquidazione dell’eredità qunando il disponente medesimo abbia prescritto la divisione mediante la formazione di lotti, come quando riduce un erede alla porzione legittima.
Diversa è invece la situazione qualora le modifiche di valore riguardino un bene determinato, cioè un legato (art. 484 cpv. 2 CC). In circostanze del genere quel bene va consegnato al legatario con le sue deteriorazioni e con i suoi accrescimenti, libero o gravato, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all’apertura della successione (art. 485 cpv. 1 CC).