Quando due genitori non sposati si separano e concordano (o ottengono) una custodia alternata sui figli, come si calcola la parte di “eccedenza” familiare che spetta ai bambini oltre al minimo vitale? Fino a poco tempo fa la giurisprudenza trattava i figli di genitori sposati e quelli di genitori non sposati in modo diverso, con il rischio concreto di penalizzare questi ultimi. Con la sentenza DTF 152 III 81 del 10 settembre 2025, il Tribunale federale ha precisato la propria prassi, allineando le due situazioni quando entrambi i genitori partecipano finanziariamente al mantenimento dei figli.
Il metodo del minimo vitale con ripartizione dell’eccedenza
In Svizzera, il contributo di mantenimento dei figli si calcola oggi, di regola, con il metodo del minimo vitale con ripartizione dell’eccedenza. In un primo tempo si coprono i bisogni essenziali di tutti i membri della famiglia (minimo vitale del diritto di famiglia); se residuano mezzi disponibili, questi costituiscono l'”eccedenza”, che va ripartita equamente tra genitori e figli, senza che questi ultimi debbano dimostrare un bisogno specifico. L’eccedenza serve tipicamente a coprire spese non incluse nel minimo vitale, come tempo libero e vacanze.
La distinzione (finora vigente) tra genitori sposati e non sposati
Per i genitori sposati o già sposati, l’eccedenza rilevante è da sempre quella dell’intera famiglia, cioè la somma di quanto disponibile da entrambi i genitori. La ripartizione avviene secondo il criterio delle “grandi e piccole teste”: ogni genitore vale il doppio di ogni figlio (con due figli, ad esempio, 1/3 a testa per i genitori e 1/6 per ciascun figlio).
Per i genitori non sposati, la giurisprudenza precedente (in particolare la DTF 149 III 441) aveva invece stabilito una regola diversa nei casi in cui un solo genitore fosse tenuto all’entretien in denaro: l’eccedenza da considerare era unicamente quella del genitore debitore, senza tener conto della situazione economica dell’altro genitore. Questa soluzione era stata criticata da larga parte della dottrina, che vi vedeva un’ingiustificata disparità di trattamento tra figli, a seconda unicamente dello stato civile dei genitori.
Il caso: custodia alternata e obbligo di mantenimento condiviso
Nel caso deciso dal Tribunale federale, i genitori – mai sposati tra loro – esercitavano una custodia alternata paritetica sulle due figlie, ed entrambi contribuivano finanziariamente al loro mantenimento. La questione era quindi diversa da quella già affrontata nella DTF 149 III 441: non si trattava più di un solo genitore debitore, ma di due genitori entrambi coinvolti nell’entretien in denaro.
La precisazione del Tribunale federale
Il Tribunale federale ha stabilito che, in questa configurazione, si applicano le stesse regole previste per i genitori sposati:
- L’eccedenza da considerare è quella dell’intera famiglia, ossia la somma delle eccedenze di entrambi i genitori, e non solo quella del genitore che versa il contributo.
- La ripartizione avviene secondo il criterio delle “grandi e piccole teste”: il calcolo della quota spettante ai figli si fa globalmente, come per i genitori sposati. Con due figli, ciascuno ha diritto a 1/6 dell’eccedenza familiare complessiva.
- La quota teorica che spetterebbe all’altro genitore – il quale non ha un diritto proprio a un contributo di mantenimento in quanto non coniugato – resta acquisita al genitore debitore del contributo per i figli.
Il Tribunale federale sottolinea che questa soluzione risponde meglio all’art. 285 cpv. 1 CC, che impone di tenere conto delle risorse di entrambi i genitori, e permette ai figli di beneficiare del tenore di vita di entrambi, indipendentemente dallo stato civile dei genitori.
Attenzione: la regola resta specifica ai casi di obbligo condiviso
È importante sottolineare che questa precisazione riguarda specificamente i casi in cui entrambi i genitori non sposati sono tenuti al mantenimento in denaro dei figli, situazione tipica della custodia alternata. Quando invece la custodia è esclusiva e solo un genitore versa un contributo in denaro, resta applicabile il principio più restrittivo della DTF 149 III 441, secondo cui l’eccedenza da ripartire è solo quella del genitore debitore.
Cosa cambia in pratica
Per i genitori non sposati con custodia alternata, questa sentenza può avere un impatto concreto sull’ammontare dei contributi di mantenimento dovuti, perché:
- diventa necessario accertare la situazione economica di entrambi i genitori, anche di quello che riceve il contributo, per determinare l’eccedenza familiare complessiva;
- i figli hanno diritto a una quota potenzialmente più elevata dell’eccedenza rispetto al criterio applicato finora in situazioni analoghe;
- il calcolo si avvicina sensibilmente a quello utilizzato per i figli di genitori sposati o divorziati.
Conclusioni
Con la DTF 152 III 81, il Tribunale federale compie un passo verso una maggiore parità di trattamento tra figli di genitori sposati e non sposati, quando entrambi contribuiscono finanziariamente al loro mantenimento. Si tratta di una materia tecnica, in cui piccole differenze di metodo possono tradursi in importi molto diversi.
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