62c Art. 116, 138 cpv. 2 CC; 423b CPC
Mutazione di un’azione di separazione in azione di divorzio
La mutazione è possibile solo alle condizioni previste dagli art. 423a cpv. 1 e 423b cpv. 2 CPC (nuove conclusioni fondate su mezzi di prova nuovi).
Divorzio e separazione sono istituti distinti, di modo che una riconvenzione di divorzio non implica in alcun caso un’adesione all’azione di separazione.
I CCA 12.10.2001 N. 11.2001.23
63c Art. 117 cpv. 2, 111, 112, 176 CC
Azione di separazione: misure provvisionali
La decisione che obbliga un coniuge, creditore di contributi alimentari, a ridurre il proprio tenore di vita esplica effetti, di regola, solo ex tunc, ossia dopo l’emanazione del giudizio. L’imputazione di un reddito ipotetico o la riduzione di determinate spese a decorrere da un momento precedente è tuttavia possibile ove la modifica fosse prevedibile per la parte.
I CCA 30.10.2002 N. 11.2001.112 / TF 27.02.2003 N. 5P.460/2002
64c Art. 120 cpv. 1, 129, 135, 181 segg. CC; 7a cpv. 3, 7b cpv. 1 e 2 tit. fin. CC
Completazione di sentenza di divorzio: diritto applicabile – liquidazione del regime dei beni
La sentenza di divorzio che presenta una lacuna può essere completata. Tale è il caso qualora il giudice abbia omesso di decidere una questione sulla quale avrebbe dovuto statuire d’ufficio o su richiesta di parte.
In materia di liquidazione del regime dei beni non è possibile adeguare la sentenza di divorzio a circostanze intervenute dopo il relativo passaggio in giudicato.
Una clausola convenzionale secondo cui un coniuge si incarica di vendere un immobile e di versare una quota del ricavo all’altro non denota lacune. Se tale coniuge indugia o ritarda nell’assolvere l’obbligo, l’altro coniuge può esigere l’adempimento della prestazione con precetto esecutivo civile, chiedendo eventualmente – al momento di postulare l’emanazione del decreto esecutivo – che la prestazione sia svolta da terzi a spese dell’escusso.
I CCA 2.10.2002 N. 11.2001.141
65c Art. 125, 285 cpv. 1 CC; 2 cpv. 1 e 2 lett. a) LPC
Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie e il figlio minorenne
Influsso dovuto all’erogazione di rendite arretrate da parte dell’Assicurazione invalidità sui contributi provvisionali versati alla moglie durante la causa di divorzio. Un decreto cautelare non può essere rimesso in discussione nell’ambito di una successiva azione di merito.
Un contributo di mantenimento si determina senza tenere conto delle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), che sono sussidiarie rispetto ai contributi alimentari del diritto di famiglia.
L’autorità amministrativa decide se erogare tali prestazioni solo dopo che il giudice civile abbia fissato il contributo di mantenimento a norma dell’art. 125 CC.
Commisurazione del contributo di mantenimento del figlio minorenne che frequenta come interno un istituto e che rientra dalla madre durante i fine settimana e le vacanze.
I CCA 5.7.2002 N. 11.2001.31
66c Art. 125 cpv. 1 CC
Divorzio: contributo di mantenimento
Il coniuge che durante una vita comune durata più di dieci anni si è occupato dell’economia domestica e dei figli ha il diritto di conservare, dopo il divorzio, un tenore di vita analogo a quello di cui fruiva in precedenza.
Obbligo di reinserimento professionale da parte di una moglie quarantottenne, in buona salute, senza più impegni per l’educazione e la cura di figli minorenni, con un diploma di docente di scuola dell’infanzia (professione mai esercitata), la quale dopo la separazione ha cominciato a lavorare come impiegata ausiliaria e come amministratrice di uno stabile di appartamenti. In tali circostanze si può ragionevolmente esigere che l’interessata guadagni almeno fr. 1800.- netti mensili.
Il contributo di mantenimento non è destinato a garantire al beneficiario un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita comune. L’ex coniuge non può quindi pretendere di vedersi riconoscere per sé solo la casa monofamiliare di 6 locali, cucina e tripli servizi nella quale viveva durante la comunione domestica l’intera famiglia di 4 persone.
Un coniuge non può pretendere nemmeno di veder inserire nel proprio fabbisogno minimo l’ammortamento e gli eventuali interessi relativi a un debito contratto per onorare le pretese dell’ex coniuge in liquidazione del regime dei beni.
Il coniuge che durante la vita comune ha sempre avuto a disposizione un’automobile può inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi d’uso (imposta di circolazione, quota sociale TCS, assicurazione) anche se il mezzo non serve per scopi professionali. Il costo del carburante rientra invece nel fabbisogno minimo (salvo scopi professionali) e il leasing è un costo di finanziamento, destinato ad aumentare la sostanza dell’interessato.
I costi per l’abbonamento a giornali e periodici sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.
I CCA 18.10.2002 N. 11.2001.130 e 136
67c Art. 133 cpv. 1, 144 cpv. 2, 285 CC; 59, 63 cpv. 2, 85 LDIP; Conv. Aia prot. min.
Divorzio: competenza del giudice svizzero per disciplinare l’affidamento e il diritto di visita relativo a figli residenti negli Stati Uniti
Il giudice svizzero del divorzio è competente per statuire sull’affidamento e sulle relazioni personali con figli residenti negli Stati Uniti, questi ultimi essendo estranei alla Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni. Applicabile è la legge svizzera.
Si può prescindere dall’audizione per commissione rogatoria di figli residenti all’estero ove l’ascolto non sia esperibile in tempi ragionevoli (in concreto: attesa di oltre un anno).
I CCA 24.10.2002 N. 11.1998.186
68c Art. 134 cpv. 2, 285, 286 cpv. 2 CC
Riduzione del contributo di mantenimento per un figlio minorenne: portata del principio inquisitorio
Il principio inquisitorio non esonera la parte dall’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti decisivi per il giudizio. Il debitore che si è risposato e chiede la riduzione del contributo di mantenimento per un figlio minorenne deve dunque fornire dati non solo sulla sua situazione, ma anche su quella della nuova moglie (reddito e spese), tenuta ad assisterlo sussidiariamente nell’adempimento dei suoi obblighi alimentari.
I CCA 29.10.2002 N. 11.2002.81
69c Art. 137 cpv. 2 CC
Misure provvisionali in causa di stato: fabbisogno minimo di un coniuge che ha contratto debiti per arredare la propria abitazione separata
Nel fabbisogno minimo di un coniuge va considerata anche la rata per il rimborso di un debito contratto allo scopo di arredare un’abitazione propria, sempre che a tale esigenza non fosse possibile rimediare dividendo l’inventario domestico. Spetta al coniuge che chiede l’inserimento delle rate mensili nel proprio fabbisogno rendere verosimile di avere preteso invano all’altro la divisione del mobilio.
I CCA 11.1.2001 N. 11.1999.130
70c Art. 137 cpv. 2 CC; 14 TOA; 59 lett. b), 62 cpv. 1 e 3 LDIP
Misure provvisionali in pendenza di divorzio: ammontare di una provvigione ad litem
Competenza per territorio del giudice svizzero ove la causa di divorzio verta fra un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera da almeno un anno e un cittadino straniero domiciliato all’estero.
Ammontare di una provvigione ad litem in una causa di divorzio: decisiva non è la quantità di lavoro svolto dal patrocinatore, bensì il prevedibile lavoro che al legale rimane da compiere per giungere alla sentenza di merito.
L’onorario di un avvocato previsto dall’art. 14 cpv. 1 TOA si estende, per prassi invalsa, al patrocinio del cliente nell’azione principale e riconvenzionale (ivi compresa la questione dei contributi alimentari e il riparto della previdenza professionale), come pure in sede provvisionale. Il limite massimo di fr. 25 000.- non può essere superato.
L’onorario per il patrocinio in appello (art. 17 cpv. 1 TOA) e in procedure esecutive o di incasso (art. 18 segg. TOA) va invece considerato a parte e si aggiunge a quello per la causa di divorzio.
Il supplemento per la liquidazione di “rapporti patrimoniali litigiosi” (art. 14 cpv. 2 TOA) si calcola sull’intera sostanza coniugale, che include anche i beni propri dei coniugi.
Il coniuge che ha anticipato una provvigione ad litem può chiedere al giudice del divorzio che la somma gli sia rimborsata alla liquidazione del regime, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge.
I CCA 24.5.2002 N. 11.2001.110
71c Art. 137 cpv. 2 CC
Provvigione ad litem in cause di separazione o di divorzio
L’obbligo di corrispondere una provvigione ad litem è una misura provvisionale a norma dell’art. 137 cpv. 2 CC. Il termine per appellare è quindi di 10 giorni, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia contenuto in una sentenza di separazione o di divorzio.
I CCA 17.8.2001 N. 11.2001.37
72c Art. 140 cpv. 2, 138 cpv. 1 CC; 423b cpv. 2 CPC
Contestazione di una convenzione sulle conseguenze del divorzio per asserito errore sul contributo di mantenimento
Nel nuovo diritto del divorzio i coniugi hanno la facoltà di revocare il loro accordo fino alla conferma scritta inviata al giudice una volta trascorso il periodo di riflessione di due mesi. Dopo di allora la convenzione è vincolante e non può essere rescissa unilateralmente. Alle parti rimane solo la possibilità di chiedere al giudice di non omologarla, invocando vizi della volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze o adducendo che l’accordo non rispetta i requisiti degli art. 140 cpv. 2 e 141 cpv. 3 CC.
Il coniuge che impugna la convenzione sul contributo di mantenimento invocando un errore deve provare che il vizio della volontà è essenziale nel senso degli art. 23 e 24 CO. Nell’ambito delle convenzioni sugli effetti del divorzio, tuttavia, le norme sul vizio del consenso si applicano con riserbo e l’errore non può essere invocato su punti litigiosi o incerti che costituivano l’oggetto dell’accordo. L’ignoranza delle norme legali sul contributo di mantenimento è un errore sui motivi, che non inficia la validità della convenzione.
Il giudice deve verificare l’omogabilità della convenzione sugli effetti del divorzio, ma non è tenuto a indagare su eventuali vizi del consenso come se vigesse il principio inquisitorio. Nel nuovo diritto del divorzio, inoltre, il giudice può rifiutare l’omologazione di una convenzione solo per manifesta iniquità, dopo un esame della convenzione nel suo insieme e non delle singole clausole. Occorre, in altri termini, una palese sproporzione tra la disciplina adottata nella convenzione e la probabile decisione che egli avrebbe preso in mancanza di accordo.
I CCA 26.7.2001 N. 11.2001.60
73c Art. v153, 138 cpv. 1, 321, 322 lett. a), 423b cpv. 2 CC
Modifica di sentenza di divorzio: interpretazione di una convenzione sugli effetti accessori
Una convenzione sugli effetti accessori diviene, dopo l’omologazione del giudice, parte integrante della sentenza di divorzio, con la quale acquisisce forza di giudicato. Trattandosi però di interpretare una clausola relativa a una questione che rientrava nella libera disponibilità delle parti (nella fattispecie: contributo di mantenimento per l’ex coniuge), occorre far capo agli stessi criteri applicabili ai contratti, tanto nel vecchio quanto nel nuovo diritto del divorzio. Decisiva è pertanto la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO). Se non è possibile accertarla, occorre determinare il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire alle espressioni usate.
I CCA 4.11.2002 N. 11.2002.23
74c Art. v153, 7a cpv. 3 tit. fin. CC
Modifica di sentenza di divorzio emanata anteriormente al 1° gennaio 2000: riduzione del contributo di mantenimento (art. v151 cpv. 1 CC)
La modifica di una sentenza di divorzio pronunciato sotto l’egida del vecchio diritto è retta dalla cessata legge, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto
L’obbligato alimentare che chiede la soppressione o la riduzione di un contributo di mantenimento per l’ex coniuge pattuito sulla base dell’art. v.151 cpv. 1 CC deve dimostrare non solo che la situazione economica della beneficiaria è migliorata, ma anche qual era il tenore di vita garantito dalla prestazione. Non è sufficiente provare che la beneficiaria può ormai sostentarsi con mezzi propri.
I CCA 10.4.2002 N. 11.2000.125
75c Art. 163, 176 cpv. 1 n. 1, 179 CC
Protezione dell’unione coniugale
L’obbligo reciproco di mantenimento previsto dall’art. 163 CC sussiste per tutta la durata del matrimonio e non cessa durante la sospensione dell’economia domestica. Il solo fatto che la moglie si opponga al divorzio e che il marito debba attendere – per principio – quattro anni prima di poter divorziare nulla muta al riguardo, tanto meno ove la moglie lavori a tempo pieno, contribuendo nella misura delle proprie forze al mantenimento della famiglia.
I CCA 14.8.2001 N. 11.2001.30
76c Art. 170 CC; 182 CPC
Obbligo di informazione e domanda di edizione da terzi
Prima di procedere all’edizione di numerosa documentazione bancaria da terzi si giustifica di dare al coniuge un congruo termine per illustrare la sua situazione finanziaria a norma dell’art. 170 cpv. 1 CC, nel rispetto del principio della proporzionalità. Sulla domanda di edizione da terzi il giudice può statuire successivamente, in particolare quando la documentazione fornita dal coniuge si riveli incompleta o poco chiara.
I CCA 28.5.2001 N. 11.2000.94
77c Art. 170 CC; 4 LAC; 370 CPC
Obbligo di informazione: portata ed estensione
L’istanza di informazione è trattata, ove non sia già pendente una causa di stato o di protezione dell’unione coniugale, con la procedura contenziosa di camera di consiglio, nella quale il giudice statuisce con sentenza appellabile entro 10 giorni.
Il diritto di informazione si giustifica anche in vista di una causa di stato o di protezione dell’unione coniugale, come pure nella prospettiva di negoziare una convenzione sugli effetti della separazione o del divorzio.
Oggetto della domanda può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti patrimoniali fra coniugi. L’istanza è proponibile in ogni momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente ripetitiva. L’obbligo di informazione può essere limitato a un esposto generale, ma in condizioni particolari può essere anche più esteso, secondo gli interessi in gioco. Spetta al giudice valutare di volta in volta quali informazioni e quali documenti si impongano nel caso concreto.
I CCA 3.10.2001 N. 11.2001.77
78c Art. 176 CC
Protezione dell’unione coniugale: reddito di un lavoratore dipendente
Solo il reddito dei lavoratori indipendenti si determina, per il calcolo dei contributi alimentari, in base alla media degli ultimi tre anni. Nel caso di lavoratori dipendenti è decisivo, di regola, il guadagno netto al momento del giudizio.
I CCA 8.3.2002 N. 11.2002.14
79c Art. 176, 138, 159, 163 CC; 137 CPC
Protezione dell’unione coniugale: non è data provvigione ad litem
Nella procedura a protezione dell’unione coniugale non è consentito addurre fatti nuovi né produrre nuovi mezzi di prova o allegare nuove conclusioni in appello, salvo evidentemente per quanto riguarda i figli minorenni. L’art. 138 cpv. 1 CC, ripreso dall’art. 423b cpv. 2 CC, riguarda solo le cause di divorzio o di separazione, escluse le misure provvisionali e quelle a protezione dell’unione coniugale.
Anche nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l’altra parte deve far fronte. Data la natura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione. Tutt’al più, dandosi una procedura combattuta o laboriosa, il giudice può tenere conto delle spese legali nel calcolo del contributo pecuniario (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) che l’istante chiede per il proprio mantenimento.
I CCA 30.7.2002 N. 11.2001.88
80c Art. 176, 125 CC
Protezione dell’unione coniugale: reddito di un coniuge
Il reddito di un coniuge comprende, oltre allo stipendio di base, le ore straordinarie e le varie indennità (per lavoro notturno e festivo, per residenza ecc.) se queste costituiscono un’entrata regolare.
I CCA 9.9.2002 N. 11.2002.83
81c Art. 176 segg. CC; 329d CO
Protezione dell’unione coniugale: reddito determinante ai fini dei contributi alimentari
Ai fini dei contributi di mantenimento occorre tener conto di tutti i redditi del debitore alimentare, senza disconoscere però che egli, lavoratore a ore, può anche non percepire alcuna remunerazione durante le ferie, le quali non possono essere compensate in denaro.
I CCA 8.2.2001 N. 11.2000.156
82c Art. 179 cpv. 1 CC; 352 CPC
Protezione dell’unione coniugale: modifica di un contributo di mantenimento stabilito convenzionalmente davanti al giudice
Nel Cantone Ticino una transazione pone direttamente fine alla lite e può essere rimessa in discussione solo con un’azione ordinaria. Un accordo stipulato a suo tempo davanti al giudice nell’ambito di una procedura a protezione dell’unione coniugale è assimilabile a una transazione o può essere modificato alle condizioni previste dall’art. 179 cpv. 1 CC? Questione lasciata irrisolta.
Una modifica di misure a protezione dell’unione è possibile non solo ove la situazione sia mutata dopo il giudizio, ma anche quando le misure originarie si fondino su uno stato di fatto incompleto o inesatto. Il coniuge che ha omesso di indicare al giudice fatti rilevanti, in ogni modo, non può prevalersene in seguito per ottenere la modifica di tali misure.
I CCA 16.8.2002 N. 11.2002.80
83c Art. 214 cpv. 1 CC
Scioglimento del regime dei beni: oneri latenti di un immobile
Per lo scioglimento del regime matrimoniale è decisivo il valore dei beni al momento della liquidazione, cioè il giorno in cui è emanata la sentenza di divorzio. Gli oneri fiscali futuri a carico di un immobile (“oneri latenti”), se prevedibili, vanno di principio considerati. Spetta nondimeno alla parte che se ne prevale documentare chiaramente il calcolo di tali oneri (caso dell’imposta ticinese sugli utili immobiliari).
I CCA 9.8.2002 N. 11.2001.124
84c Art. 277 cpv. 2 CC
Mantenimento di un figlio maggiorenne: seconda formazione professionale
Il figlio maggiorenne che, concluso un apprendistato biennale di elettricista, decide di intraprendere una maturità professionale, senza tuttavia un piano di studi delineato nemmeno a grandi linee, non può pretendere dal padre un contributo di mantenimento.
I CCA 3.2.2001 N. 11.2001.17
85c Art. 285 CC
Filiazione: azione di mantenimento; principio inquisitorio
Il giudice che statuisce su un contributo di mantenimento per un minorenne deve verificare la reale e attuale situazione delle parti. Qualora gli atti siano lacunosi, egli non può limitarsi a constatare l’insufficienza delle prove offerte, ma deve indagare di sua iniziativa sul reddito e la sostanza dei genitori, come pure sul rispettivo fabbisogno minimo.
Non compete alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria e istruire essa medesima una causa per la prima volta. La disattenzione del principio inquisitorio da parte del giudice di primo grado viola norme essenziali di procedura, comporta l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti in prima sede per l’esecuzione dell’istruttoria.
Il calcolo del contributo di mantenimento deve fondarsi sulle condizioni finanziarie dei genitori e del figlio. Il giudice deve esigere i documenti utili a chiarire le entrate effettive e il patrimonio, i fabbisogni minimi dei genitori e l’ammontare dell’assegno familiare. In seguito egli verificherà se all’uno o all’altro genitore vada imputato un reddito ipotetico, tenuto conto della relativa formazione, dell’età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e del mercato dell’impiego. Per il calcolo dei fabbisogni dei genitori il giudice prenderà in considerazione i minimi esistenziali del diritto esecutivo, per stabilire quello in denaro del figlio egli applicherà le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo.
I CCA 9.5.2001 N. 11.2000.93
86c Art. 285 CC
Contributi di mantenimento per un figlio minorenne
Il fabbisogno in denaro di figli minorenni si determina, per prassi di questa Camera invalsa da almeno un ventennio, in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate alle particolarità del caso concreto.
Adito con ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale ha confermato che le tabelle dei minimi d’esistenza secondo la LEF “non sono idonee” per accertare il fabbisogno in denaro di figli minorenni, mentre possono costituire un ausilio le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, che il giudice applica al caso concreto mediante aggiunte o deduzioni secondo la sua discrezionalità (sentenza 5P.338/2001 del 5.11.2001).
I CCA 22.8.2001 N. 11.2001.54
87c Art. 285 cpv. 1 CC
Contributo alimentare al figlio minorenne: capacità lucrativa del genitore
Non si può ragionevolmente imputare un reddito ipotetico a un genitore tossicodipendente, senza formazione professionale, da anni a carico della pubblica assistenza e che non ha mai lavorato se non qualche mese nell’ambito di un programma di reinserimento professionale, fallito per ricaduta nella tossicodipendenza.
L’azione di mantenimento non deve servire per riscuotere dall’ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni di assistenza. Né vi è spazio per contributi di mantenimento nei periodi in cui il genitore riceve prestazioni assistenziali, che non costituiscono reddito ai fini dei contributi alimentari.
I CCA 13.2.2002 N. 11.2001.120
88c Art. 286 cpv. 2 CC
Filiazione: reddito ipotetico del debitore alimentare
Il debitore di un contributo di mantenimento ha il diritto di scegliere liberamente la sua professione, ma tale facoltà trova i suoi limiti nel dovere di provvedere al debito mantenimento del figlio.
I CCA 6.7.2001 N. 11.2001.81
89c Art. 307 segg. CC; 3 CPC
Protezione del figlio: competenza per territorio e criteri per l’emanazione di misure
Abilitata a emanare provvedimenti è l’autorità tutoria al domicilio del figlio al momento in cui prende avvio la procedura. Un trasferimento di domicilio in pendenza di procedura nulla muta alla competenza per territorio in caso di appello.
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il figlio da ogni pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico o morale. Esse sono informate al bene del minorenne e non dipendono da un’eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. Il bene del figlio prevale, in ogni caso, su eventuali interessi contrari dei genitori.
I CCA 16.3.2001 N. 11.1999.104
90c Art. 10, 62 cpv. 1 LDIP; 178 CC
Misure cautelari in causa di stato: competenza del giudice svizzero per decretare il blocco di conti bancari in Svizzera
Il giudice svizzero è competente per decretare il blocco di conti bancari appartenenti a un cittadino straniero residente all’estero a tutela delle pretese patrimoniali del coniuge di lui nella causa di stato promossa davanti al tribunale estero competente.
Il giudice svizzero che prende misure d’urgenza in virtù dell’art. 10 LDIP applica la propria procedura e adotta le misure provvisionali disposte dal proprio ordinamento (lex fori).
I CCA 25.7.2002 N. 11.2002.34
91c Art. 20 cpv. 1 lett. a), 60, 85 LDIP; 23 cpv. 1 CC
Misure provvisionali in causa di stato: competenza per territorio del giudice svizzero
Il luogo in cui uno straniero deposita i certificati e ottiene il permesso di residenza o di domicilio costituisce un indizio per determinare il domicilio civile. Non ha intenzione di costituire domicilio, tuttavia, la persona che soggiorna in Svizzera solo per brevi periodi, che rientra regolarmente nel paese di residenza, che non ha alcun contratto di locazione o di lavoro e che si limita ad attività saltuarie e a soggiorni presso conoscenti o amici.
Il foro (sussidiario) del luogo di origine svizzero previsto dall’art. 60 LDIP non è dato quando la parte può chiedere il divorzio nello Stato di residenza. Il giudice svizzero non è competente, di principio, nemmeno per emanare misure provvisionali riguardanti minorenni svizzeri residenti all’estero, la competenza sussidiaria del giudice nazionale dovendo essere ammessa con riserbo, solo ove ciò sia richiesto dal bene dei figli.
I CCA 2.5.2002 N. 11.2001.142
92c Art. 54 cpv. 1 lett. a), 59, 60, 64 cpv. 1 LDIP; 120 CC
Competenza dei tribunali svizzeri per completare una sentenza di divorzio straniera
Il giudice svizzero al domicilio di ex coniugi stranieri divorziati in patria è competente per completare la sentenza di divorzio, se questa denota lacune. Tale è il caso in cui il tribunale straniero ha sciolto il matrimonio senza statuire su eventuali contributi di mantenimento né sulla liquidazione del regime dei beni. A quest’ultima il giudice svizzero applica il diritto svizzero.
I CCA 13.12.2002 N. 11.2000.104