31c Art. 26 cpv. 1 LTeC
Misure provvisionali in pendenza di un ricorso all’autorità di vigilanza
Se le misure provvisionali richieste sono direttamente connesse a una procedura pendente davanti all’autorità di vigilanza incombe a quest’ultima (e non all’autorità tutoria) prendere le opportune misure cautelari.
I CCA 9.9.2004 N. 11.2004.99
34c Art. 118 cpv. 2, 176 cpv. 1 CC
Separazione: calcolo dei contributi alimentari e fabbisogno minimo
Nel fabbisogno minimo rientra anche il costo delle cure mediche e dentarie non coperte da un’assicurazione, a condizione che ne sia dimostrata la necessità e l’entità (consid. 6e).
Le spese professionali e di aggiornamento rientrano nel fabbisogno minimo (consid. 8c).
L’obbligo di mantenimento verso un figlio nato fuori del matrimonio configura un debito personale che il genitore deve onorare anzitutto con la sua quota di eccedenza (consid. 8d).
I CCA 23.6.2004 N. 11.2000.11
35c Art. 124 CC
Equa indennità per impossibilità di suddividere la previdenza professionale
Allorché sia sopraggiunto un caso di previdenza e non sia più possibile suddividere la prestazione d’uscita maturata da un coniuge durante il matrimonio, nel caso in cui sussista un conto di libero passaggio vincolato che non serve a garantire prestazioni assicurative, una parte del saldo di tale conto può essere devoluta all’altro coniuge come equa indennità (consid. 5).
I CCA 27.2.2004 N. 11.2002.119
36c Art. 125, 207, 209 cpv. 3 CC
Scioglimento del regime dei beni: compenso tra acquisti e beni propri nel caso di investimenti eseguiti con acquisti in beni propri di un coniuge prima e durante il matrimonio – previdenza professionale
Scioglimento del regime dei beni: compenso tra acquisti e beni propri nel caso di investimenti eseguiti con acquisti in beni propri di un coniuge prima e durante il matrimonio – previdenza professionale
37c Art. 125 cpv. 2 CC
Divorzio: durata del contributo di mantenimento
Il contributo alimentare dell’art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica (consid. 3).
I CCA 15.6.2004 N. 11.2004.41
38c Art. 127 CC
Modifica di un contributo alimentare pattuito come non riducibile
Una rendita tutelata dall’art. 127 CC può essere ridotta solo in circostanze estreme, ove siano applicabili gli art. 2 cpv. 2 e 27 cpv. 2 CC (clausola rebus sic stantibus: FF 1996 I pag. 129 n. 233.541; DTF 122 III 97; SCHWENZER in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 127 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 14 ad art. 127; SPYCHER/GLOOR in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 11 ad art. 127 CC).
I CCA 24.11.2004 N. 11.2004.135
39c Art. 137 cpv. 2 CC
Modifica di misure provvisionali in una causa di divorzio: effetti nel tempo
La modifica di una misura provvisionale ha di regola effetto solo per il futuro, anche se per ragioni di equità il giudice può far decorrere la modifica già dalla presentazione della domanda o da qualsiasi momento intermedio tra la presentazione della domanda e l’emanazione del decreto. Una retroattività più ampia è possibile solo in casi eccezionali. I contributi possono essere chiesti per l’anno precedente l’introduzione della domanda solo nell’ipotesi in cui il contributo di mantenimento sia fissato per la prima volta, non nei casi di modifica (consid. 12).
I CCA 23.2.2004 N. 11.2001.72 e 11.2001.74
40c Art. 137 cpv. 2 CC
Misure provvisionali in pendenza di divorzio: reddito del coniuge
Il valore locativo va compreso nel reddito del coniuge che abita in casa propria? (consid. 4).
Spetta al coniuge che invoca una diminuzione del proprio reddito per malattia duratura rendere verosimile gli estremi dell’affezione. L’accertamento di patologie che comportino l’inabilità lucrativa richiede, per principio, un esame specialistico. In un procedimento provvisionale, improntato alla sommarietà, il giudice statuisce sulla base della verosimiglianza, sicché l’esecuzione di una perizia va riservata al merito (consid. 7).
Durante la vita separata, se non si può ragionevolmente contare su una ripresa della comunione domestica, occorre prendere in considerazione anche i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ma ciò non significa che il riparto a metà dell’eccedenza non sia più applicabile (consid. 9).
I CCA 30.4.2004 N. 11.2003.101
41c Art. 137 cpv. 2 CC, 153 vCC
Modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali
La soppressione o la riduzione cautelare dell’importo fissato in una sentenza di divorzio è possibile, ma solo a condizioni straordinarie, eccezionali e da valutare con grande cautela (consid. 2).
I CCA 3.5.2004 N. 11.2002.132
42c Art. 137 cpv. 2 CC; 285 cpv. 2 CPC
Contributo di mantenimento durante la procedura di appello contro la sentenza di divorzio
Decorrenza del contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio: passaggio in giudicato del dispositivo sul contributo di mantenimento (consid. 5).
Contributo provvisionale decretato dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo sugli effetti del divorzio non sia ancora terminato (consid. 6 e 7).
I CCA 12.8.2004 N. 11.2003.114
43c Art. 137 cpv. 2 CC
Divorzio su richiesta unilaterale: modifica di misure emesse nell’ambito di una precedente procedura a protezione dell’unione coniugale
Per modificare un assetto a protezione dell’unione coniugale convenzionalmente pattuito e omologato dal giudice occorre rendere verosimile che le circostanze considerate nell’ambito del precedente accordo abbiano subito modifiche di rilievo (consid. 4).
I CCA 9.12.2004 N. 11.2004.146
44c Art. 138 CC
Misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio: divieto di nuovi fatti e di nuove prove in appello
45c Art. 159, 163 CC; 155 segg. vCPC
Provvigione ad litem e assistenza giudiziaria
La decisione con cui il giudice impone a un coniuge il versamento di una provvigione ad litem è un decreto cautelare (consid. 1).
Si giustifica, eccezionalmente, di concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria accanto a una provvigione ad litem nell’ipotesi in cui il debitore non possa attingere al suo unico elemento di patrimonio, sotto sequestro penale per tempo indefinito (consid. 4 e 5).
I CCA 15.11.2004 N. 11.2004.143
46c Art. 163 cpv. 1, 285 cpv. 1 CC
Contributo alimentare per moglie e figli: reddito ipotetico – indigenza del richiedente cui è imputato un reddito ipotetico
Il conseguimento di un reddito ipotetico può anche implicare un cambiamento d’attività, l’esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevalendo sulla libera scelta della professione (consid. 3b).
Un reddito ipotetico non esclude uno stato d’indigenza. Poco importa che un richiedente versi in grave ristrettezza per sua colpa. L’indigenza può essere negata solo qualora il richiedente abusi dei suoi diritti, in particolare ove abbia rinunciato a un reddito appunto in vista del processo (consid. 8).
I CCA 18.8.2004 N. 11.2004.85
47c Art. 172 CC
Misure a protezione dell’unione coniugale
Reddito determinante di un lavoratore dipendente (consid. 4a).
Spese di alloggio quando un coniuge torna a vivere dai genitori (consid. 5).
I CCA 11.8.2004 N. 11.2004.77
48c Art. 173 cpv. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale: contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia
Il costo dell’alloggio va inserito nel fabbisogno minimo di chi occupa l’abitazione, non in quello del coniuge tenuto a erogare contributi di mantenimento (consid. 13).
Il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale stabilisce “i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia”, che possono consistere non solo in prestazioni periodiche per l’ordinario sostentamento, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese straordinarie. Non è preposto invece alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti per debiti dell’uno pagati dall’altro e viceversa (consid. 17a).
Non risponde all’economia di giudizio che un pretore emani decreti cautelari appellabili nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (consid. 17b e 17d).
I CCA 26.3.2004 N. 11.2003.40
49c Art. 176 CC
Protezione dell’unione coniugale: convenzione sui contributi di mantenimento
Durante la separazione di fatto i coniugi possono stipulare convenzioni interne sui contributi di mantenimento. In caso di litigio, ogni coniuge può rivolgersi al giudice delle misure protettrici dell’unione coniugale, che deciderà tenendo conto delle circostanze poste alla base dell’accordo e dei mutamenti intervenuti nel frattempo, indipendentemente dal fatto che tali mutamenti siano rilevanti e duraturi come si richiede invece nel caso di un’istanza volta alla modifica di misure a protezione dell’unione coniugale giusta l’art. 179 CC (consid. 2).
I CCA 19.2.2004 N. 11.2003.105
50c Art. 176 CC
Protezione dell’unione coniugale: reddito del coniuge in caso di lavoro straordinario
Nel caso in cui il lavoro straordinario sia prestato in modo regolare, un coniuge non può disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (consid. 6).
I CCA 14.5.2004 N. 11.2002.150
51c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 118 cpv. 2 CC
Azione di separazione: metodo di calcolo del contributo di mantenimento
Gli effetti della separazione sono disciplinati per analogia dalle disposizioni sulle misure protettrici dell’unione coniugale. Il calcolo dei contributi alimentari avviene quindi in base alla ripartizione dell’eccedenza mensile, di regola a metà, tra i coniugi, ottenuta deducendo dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (consid. 2).
I CCA 31.3.2004 N. 11.2002.149
52c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 173 cpv. 3 CC
Protezione dell’unione coniugale: misure provvisionali; impossibilità di chiedere una provvigione per i costi della causa
Prima di fissare contributi retroattivi il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l’obbligo e che l’inattività del coniuge richiedente non costituisca una rinuncia ai contributi nel periodo che precede l’istanza (consid. 3).
Il coniuge che chiede già in via provvisionale contributi alimentari a titolo retroattivo deve rendere verosimili i requisiti dell’art. 376 CPC (consid. 5).
I CCA 28.4.2004 N. 11.2000.136
53c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale: contributo limitato nel tempo?
Circostanze in cui il contributo di mantenimento per un coniuge può essere limitato nel tempo nell’ambito di una procedura a protezione dell’unione coniugale (consid. 3b).
Il contributo non può essere limitato nel tempo solo perché il matrimonio è stato di breve durata (consid. 4 e 5).
Rifiuto del contributo a titolo eccezionale per abuso di diritto del coniuge beneficiario? (consid. 6).
I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.83
54c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale: contributo per il figlio minorenne
I figli minorenni devono essere sentiti anche nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (consid. 3).
Il fabbisogno medio in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari AVS o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la responsabilità civile e così via (consid. 7c).
I CCA 14.9.2004 N. 11.2003.126
55c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Misure a protezione dell’unione coniugale: fabbisogno di figli maggiorenni inserito nel fabbisogno familiare? – contributo di mantenimento per la moglie limitato nel tempo?
In linea di principio il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale è abilitato a occuparsi solo di figli minorenni. Nondimeno, se i genitori sono d’accordo, il contributo per i figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia. Ciò presuppone tuttavia un accordo chiaro sul principio e sull’ammontare del contributo. In mancanza di ciò, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC nei confronti del genitore renitente (consid. 5).
L’inizio di un’attività lucrativa da parte della moglie non fa decadere per ciò solo l’obbligo contributivo del marito, ma aumenta unicamente il reddito familiare (consid. 12).
I CCA 5.11.2004 N. 11.2004.16
56c Art. 197 cpv. 2, 125 CC; 77 LCA
Scioglimento del regime dei beni: assicurazioni private sulla vita – contributo di mantenimento dopo il divorzio: obbligo del creditore di attingere a sostanza propria
Trattandosi di assicurazioni private sulla vita, l’art. 197 cpv. 2 n. 2 CC non si applica e la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale. Non rientrano ad ogni modo nella liquidazione le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile (consid. 2).
Per finanziare sé stesso dopo il pensionamento, il coniuge creditore di un contributo alimentare può essere tenuto – come il coniuge debitore – a intaccare la propria sostanza. Dopo il 1° gennaio 2004 il rendimento di capitali a risparmio non si presume più superare il 2%. In ogni modo il diritto di conservare il livello di vita prima della separazione spetta non solo al creditore, ma anche al debitore del contributo, cui dev’essere garantito un tenore di vita analogo a quello del coniuge creditore e, in ogni modo, l’equivalente del fabbisogno minimo (consid. 4).
I CCA 29.9.2004 N. 11.2003.116
57c Art. 205 cpv. 3, 137 cpv. 2 CC
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e modifica di provvedimenti cautelari
Le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni correlate al riparto delle prestazioni d’uscita del “secondo pilastro” e prima di quelle inerenti ai contributi alimentari (consid. 9 in principio).
Nella liquidazione del regime dei beni occorre tenere conto anche delle spettanze di un coniuge per oneri processuali e ripetibili maturati durante la causa di divorzio (consid. 9d).
Il giudice del divorzio non può modificare retroattivamente le misure provvisionali adottate in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte che ne ha beneficiato, a meno che il coniuge richiedente ottenga una revisione dell’assetto cautelare. Nel Cantone Ticino tale revisione va chiesta nelle forme della restituzione in intero contro le sentenze (consid. 9e).
I CCA 18.6.2004 N. 11.2002.96 (i ricorsi di diritto pubblico e per riforma sono stati respinti in quanto ammissibili dal TF con sentenze 5P.323/2004 e 5C.175/2004 del 22 dicembre 2004)
58c Art. 273 CC
Filiazione: diritto di visita
Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale comprende almeno un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (consid. 3 e 9).
I CCA 14.4.2004 N. 11.2003.16 (un ricorso per riforma è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.111/2004 del 16 agosto 2004)
59c Art. 273 segg. CC
Relazioni personali con il figlio: diritto di visita – perizia
Una perizia sulla questione del diritto di visita si impone solo quando le relazioni personali con il genitore non affidatario possano nuocere al bene del figlio (consid. 2).
Presupposti per istituire un diritto di visita sorvegliato: casistica (consid. 6).
Luogo in cui va esercitato il diritto di visita (consid. 7).
Spese dovute all’esercizio di un diritto di visita sorvegliato (consid. 8).
I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.60 (un ricorso per riforma è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.211/2004 del 9 marzo 2005)
60c Art. 274 cpv. 3, 274a cpv. 1 CC
Filiazione: relazioni personali con un figlio collocato in vista d’adozione
Se i genitori hanno consentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue non appena il figlio sia collocato in vista d’adozione. In circostanze straordinarie l’autorità tutoria può conferire un diritto di visita al genitore del figlio collocato in vista di adozione, se ciò risponde al bene del figlio medesimo.
I CCA 26.1.2004 N. 11.2003.139
61c Art. 278 cpv. 2, 176 cpv. 1 n. 1 CC
Reddito determinante del coniuge cui sono affidati figli minorenni – obbligo coniugale di adeguata assistenza verso figli avuti prima del matrimonio
L’assegno familiare di base e quello per giovani in formazione o per invalidi rientra nel reddito determinante del coniuge affidatario, non invece l’assegno integrativo né quello di prima infanzia (consid. 4).
Obbligo di mantenimento del patrigno nel caso in cui il figlio avuto dalla moglie prima del matrimonio viva nella comunione domestica, rispettivamente nel caso in cui non viva più nella comunione domestica, sospesa a norma dell’art. 137 cpv. 1 o 175 CC (consid. 8 e 9).
I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.89
62c Art. 307 segg. CC
Protezione del figlio: appello contro una decisione incidentale
La decisione con cui un’autorità ordina l’assunzione di un mezzo istruttorio nella prospettiva della decisione finale è considerata “incidentale” ed è pertanto impugnabile solo ove provochi al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (consid. 5).
I CCA 23.3.2004 N. 11.2004.26
63c Art. 308 cpv. 2 CC
Protezione del figlio: funzione di un curatore educativo
Non rientra fra i compiti del curatore designato per la sorveglianza del diritto di visita esercitare una mediazione familiare tra genitori (consid. 6).
I CCA 16.12.2004 N. 11.2004.159
64c Art. 315a, 308 CC
Competenza dell’autorità tutoria a disciplinare le relazioni personali tra genitori e figli – compiti del curatore educativo
Le autorità di tutela continuano a occuparsi della regolamentazione del diritto di visita anche se i genitori hanno introdotto nel frattempo un’azione di divorzio, quanto meno nei casi in cui la disciplina delle relazioni personali sia connessa con una misura a protezione del figlio, come ad esempio una curatela educativa (art. 308 CC; consid. 3).
Il curatore educativo deve vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l’autorità, regolando se necessario le modalità pratiche (consid. 12a).
I CCA 23.9.2004 N. 11.2004.94