I CCA 14.9.2006 N. 11.2006.3718c Art. 137 cpv. 2, 123 CC
Riparto della prestazione di libero passaggio – iniquità manifesta in caso di concubinato? – soppressione del contributo alimentare provvisionale in caso di concubinato?
Il fatto che un coniuge viva in concubinato con un terzo al momento della sentenza del divorzio non incide, per principio, sul riparto della prestazione di libero passaggio.
La pretesa di mantenimento provvisionale durante una causa di divorzio cessa al momento in cui il coniuge richiedente tragga dalla relazione con un terzo vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. Una convivenza qualsiasi non basta. Il concubinato deve risultare una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l’art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (conferma della giurisprudenza: consid. 4).
I CCA 3.10.2006 N. 11.2005.98
19c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari – nozione di reddito di un coniuge – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa – condizioni alle quali i premi per un’assicurazione sulla vita vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – condizioni alle quali la sentenza di appello configura una reformatio in peius per rapporto alla sentenza del Pretore
Il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà, si applica sempre, tranne ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi (come per esempio al risparmio). Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – di regola – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della comunione domestica. Fa stato, eccezionalmente, un livello di vita più alto solo ove sia reso verosimile che i coniugi vivevano in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi (conferma della giurisprudenza: consid. 4).
Nel reddito di un coniuge rientra non solo lo stipendio, ma anche la tredicesima, le gratifiche, le provvigioni, i bonus, le partecipazioni agli utili, le mance e le indennità per straordinari o per altri incarichi, sempre che siano percepiti abitualmente (conferma della giurisprudenza: consid. 5).
Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a condizione che non sia possibile attingere all’eccedenza mensile o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e che la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative (riepilogo della giurisprudenza: consid. 6b).
I premi di assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l’unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore se i mezzi finanziari a disposizione bastano a garantirne il pagamento (consid. 7b).
Una reformatio in peius suscettibile di avvertimento previo da parte della Camera civile di appello si verifica, per quanto riguarda i contributi alimentari nelle protezioni delle unioni coniugali, solo ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (consid. 9 in fine).
I CCA 19.5.2006 N. 11.2003.102
20c Art. 176 cpv. 1 n. 3 CC
Contributi di mantenimento nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale – deroga al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l’eccedenza mensile
Il metodo della ripartizione dell’eccedenza non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio.
I CCA 19.6.2006 N. 11.2004.122
21c Art. 179 cpv. 1 CC
Modifica di misure a tutela dell’unione coniugale da parte del giudice del divorzio?
Il giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale rimane competente a statuire sull’assetto della vita separata fino alla litispendenza dell’azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito. Una volta pendente la causa di stato le misure intese a organizzare la vita separata competono solo al giudice del divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). Questi può stabilire contributi di mantenimento anche per l’anno che precede la litispendenza (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC), ma solo ove la causa di divorzio non sia stata preceduta da una procedura a tutela dell’unione coniugale. In tal caso per far modificare i provvedimenti adottati dal giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale occorre rivolgersi a quest’ultimo.
I CCA 4.9.2006 N. 11.2005.103
22c Art. 260a cpv. 1 n. 1 CC; 13 cpv. 1 lett. l) LOC; 13 cpv. 1 n. 3 LAC
Riconoscimento di paternità: contestazione da parte del Comune di origine o di domicilio
Diritto dell’ente pubblico di contestare un riconoscimento di paternità nel Cantone Ticino.
Presupposto dell’autorizzazione a stare in lite del Municipio ed eccezioni.
Possibilità di sanatoria in caso di mancanza del presupposto.
Il Municipio del Comune di origine o di domicilio che contesta un riconoscimento di paternità non abbisogna dell’autorizzazione dell’assemblea o del consiglio comunale per stare in lite.
I CCA 14.9.2006 N. 11.2003.89
23c Art. 273 cpv. 1 CC
Relazioni personali tra genitori e figli – limitazioni per la condotta di un genitore?
Il coinvolgimento del figlio nel conflitto tra i genitori può condurre a una limitazione del diritto di visita.
I CCA 27.10.2006 N. 11.2005.101