21c Art. 91 CC
Scioglimento del fidanzamento: rivendicazione di regali
Sciolto il fidanzamento, per quanto riguarda i regali vige il divieto dell’indebito arricchimento. Chi rivendica un dono deve rifondere quindi a chi glielo restituisce le spese necessarie e utili da lui incontrate. Non è tenuto a risarcire invece l’eventuale maggior valore di cui ha beneficiato il regalo durante il fidanzamento.
I CCA 2.5.2007 N. 11.2003.27
22c Art. 137 cpv. 2 CC
Misure provvisionali in una causa di divorzio susseguente a una causa di separazione
Nell’ambito di un’azione di divorzio susseguente a un’azione di separazione il giudice può decretare in via provvisionale un assetto provvisionale diverso da quello stabilito nella sentenza di separazione, sempre che ciò appaia urgente e indispensabile per il fatto che le circostanze si sono modificate nel frattempo in modo durevole e rilevante. In caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice della separazione va mantenuta, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza – come quella di separazione – avente forza di giudicato.
I CCA 26.6.2007 N. 11.2005.164
23c Art. 140 CC
Interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
Trattandosi di interpretare una convenzione sugli effetti del divorzio in merito alla disciplina su contributi alimentari fra coniugi, materia lasciata alla libera disponibilità delle parti, tornano applicabili – in linea di principio – gli stessi criteri sviluppati nell’ambito dell’ermeneutica contrattuale.
I CCA 14.5.2007 N. 11.2003.144
24c Art. 165 cpv. 1 CC
Divorzio: indennità per contributo straordinario nell’attività del coniuge
I coniugi che stipulano una convenzione di separazione nella quale regolano senza riserve le conseguenze finanziarie e la liquidazione del regime dei beni si presumono avere rinunciato a vicendevoli pretese fondate sull’art. 165 cpv. 1 CC.
I CCA 21.9.2007 N. 11.2004.131
25c Art. 173, 176 cpv. 1 n. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale: reddito determinante di un coniuge da attività dipendente
Caso in cui un coniuge chieda contributi alimentari per un lasso di tempo precedente l’emanazione del giudizio e la situazione finanziaria dell’uno o dell’altro si sia modificata nel frattempo in maniera rilevante.
I CCA 5.10.2007 N. 11.2006.40
26c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale: contributi di mantenimento
Il fabbisogno minimo di un genitore che vive con figli minorenni separatamente dall’altro genitore si determina per principio, nel Cantone Ticino, dipartendosi dal minimo vitale per un «debitore monoparentale con obblighi di mantenimento» previsto dalla tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza.
I CCA 6.6.2007 N. 11.2004.130
27c Art. 179 CC
Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale
Requisiti di rilevanza e durevolezza per ottenere la modifica di un contributo alimentare.
I CCA 9.7.2007 N. 11.2006.15
28c Art. 276 seg. CC
Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione
Il figlio diventato maggiorenne che intende ottenere un aumento del contributo di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio dei genitori deve intentare un’azione di mantenimento autonoma secondo il diritto di filiazione e non postulare la modifica della sentenza di divorzio (consid. 4).
La responsabilità personale del figlio maggiorenne per il proprio mantenimento prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori e sussiste indipendentemente dalla situazione finanziaria di questi ultimi. Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla sua formazione scolastica e professionale facendo capo anzitutto ai suoi elementi di reddito e di sostanza (consid. 10a e 10b).
I CCA 24.9.2007 N. 11.2004.148
73c Art. 13 cpv. 2 Conv. Aia rap. min.
Motivi per rifiutare il ritorno al domicilio abituale: opinione del figlio
L’opinione del figlio va tanto più considerata quanto più il ragazzo riesce a capire gli interessi dei genitori, oltre alla propria situazione, e quanto più sia in grado di gestire un eventuale conflitto di lealtà, formandosi un parere personale a dispetto delle influenze esterne. In materia di rapimento non occorre sentire, di regola, figli che abbiano meno di 11 o 12 anni d’età.
I CCA 12.06.2007 N. 11.2007.51 (ricorso in materia civile del 18 luglio 2007 dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_401/2007 del 29 agosto 2007)