9c Art. 422 cpv. 1 CPC
A che stadio del processo un coniuge deve quantificare il contributo di mantenimento chiesto dopo il divorzio?
Anche se la procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale fa seguito a una procedura di divorzio originariamente promossa su richiesta unilaterale, il contributo di mantenimento chiesto dopo il divorzio va quantificato per quanto possibile sin dall’inizio della causa, nulla impedendo al richiedente di riservarne l’adeguamento alle risultanze istruttorie.
I CCA 21.10.2009 N. 11.2007.163
10c Art. 511 CPC; 29 LDIP; 2, 4, 5, 7 Conv. Aia obb. alim.
Delibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio
Trattenuta di stipendio pronunciata in Italia nei confronti di un datore di lavoro con sede in Svizzera a carico di un cittadino italiano con domicilio in Italia per garantire il versamento di contributi alimentari in favore di un minorenne residente in Italia.
I CCA 15.5.2009 N. 10.2009.4
18c Art. 124 cpv. 1, 137 cpv. 2, 178 cpv. 2 CC
Misure provvisionali in pendenza di divorzio – blocco degli averi bancari
Il blocco cautelare di averi bancari in garanzia di pretese avanzate da un coniuge a norma dell’art. 124 cpv. 1 CC rientra fra le misure provvisionali che il giudice può ordinare in virtù dell’art. 137 cpv. 2 CC.
I CCA 3.7.2009 N. 11.2006.82
19c Art. v153 cpv. 2 CC
Modifica di una rendita vitalizia dovuta dopo il divorzio in virtù della vecchia legge
Il giudice non può limitarsi a ridurre la rendita vitalizia per l’ex coniuge nella stessa misura in cui è diminuito il reddito del debitore; deve verificare altresì che al debitore rimangano mezzi sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo maggiorato del 20%.
I CCA 15.9.2009 N. 11.2009.46
20c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale – fabbisogni minimi dei coniugi
Condizioni alle quali i costi per l’uso di un’automobile possono essere inseriti nei fabbisogni minimi dei coniugi (conferma della giurisprudenza).
I CCA 8.5.2009 N. 11.2009.45
21c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 179 cpv. 1 CC
Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari, reddito presunto da capitali al risparmio e decorrenza della modifica
Il metodo per il calcolo dei contributi alimentari in procedure a tutela dell’unione coniugale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà, anche se la separazione dura da anni. I criteri dell’art. 125 CC entrano in linea di conto solo per valutare se si possa pretendere che un coniuge professionalmente inattivo, in tutto o in parte, riprenda o estenda un’attività lucrativa (conferma della giurisprudenza; consid. 4).
I redditi presunti di capitali al risparmio si determinano con riferimento ai saggi d’interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (conferma della giurisprudenza; consid. 6).
Per principio la modifica di misure a protezione dell’unione coniugale decorre dal giorno in cui il giudice statuisce. Il giudice può far retroagire la decisione di modifica, secondo il suo apprezzamento, dal giorno in cui la richiesta è stata introdotta. Può prevedere una retroattività ulteriore – per contro – solo in via eccezionale, ove si verifichino circostanze particolari (conferma della giurisprudenza; consid. 10).
I CCA 17.8.2009 N. 11.2007.141
22c Art. 285 cpv. 2 CC
Contributo alimentare per il figlio: assegno di famiglia riscosso direttamente dal genitore affidatario
Quando l’assegno di famiglia riscosso direttamente dal genitore affidatario deve ritenersi compreso nel contributo alimentare per il figlio e quando invece può essere riscosso in aggiunta?
I CCA 13.5.2009 N. 11.2008.140
23c Art. 286 cpv. 3 CC
Contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio
Il contributo deve consistere in una somma precisa, destinata a coprire esigenze documentate e quantificate. Non può formare oggetto di una clausola generale, né in una convenzione sugli effetti del divorzio né in una sentenza.
I CCA 15.9.2009 N. 11.2007.100
52c Art. 80 LEF
Rigetto definitivo dell’opposizione – decreto cautelare di trattenuta dal salario quale titolo esecutivo – qualità di debitore non spetta al terzo
Ove il terzo non rispetti l’avviso di trattenuta, il creditore alimentare può procedere nei suoi confronti anche se l’avviso di trattenuta non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione nei confronti del terzo giacché egli non era parte, né è stato sentito nel procedimento sfociato nell’avviso di trattenuta. Nella misura in cui il terzo si oppone al pagamento, il creditore alimentare deve introdurre un’azione ordinaria.
CCC 27.7.2009 N. 16.2008.120
54c Art. 80 seg. LEF; 179 cpv. 2 CC
Pretesa fondata su una sentenza a protezione dell’unione coniugale – estinzione in caso di ricostituzione della comunione fra coniugi?
Nel Cantone Ticino le decisioni emesse nell’ambito di un’istanza volta all’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, di per sé, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo se sono esecutive (consid. 2).
L’estinzione di una pretesa non si realizza necessariamente tramite pagamento del debito, ma può avere la sua origine in un’altra causa civile: l’istanza di rigetto definitivo sarà in tal caso da respingere solo se l’estinzione di quella pretesa comporta eo ipso – e quindi di per sé – la cancellazione del debito posto in esecuzione (consid. 4).
Per l’art. 179 cpv. 2 CC le misure intese a regolamentare la separazione di due coniugi decadono automaticamente dandosi una loro convivenza: l’eccezione può essere sollevata dall’escusso nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione per l’incasso forzato di eventuali pretese alimentari. Presupposto essenziale è l’incondizionata volontà e l’accordo di entrambe le parti a ricostituire una comunione tra coniugi durevole, laddove un semplice tentativo di ripresa di vita comune non può affatto ritenersi sufficiente (consid. 6).
CEF 15.9.2009 N. 14.2009.61
56c Art. 93 LEF; 277, 328 cpv. 1 CC
Calcolo del minimo esistenziale – partecipazione di un figlio maggiorenne alle spese di locazione
Nel minimo di esistenza di un debitore che convive in modo duraturo con un figlio maggiorenne va computato solo la metà del canone di locazione: non viene quindi operata una ripartizione in proporzione dei rispettivi redditi, essendo l’art. 163 CC inapplicabile in una tale situazione. La partecipazione di un figlio maggiorenne alle spese di locazione va però limitata a un terzo se condivide l’appartamento non solo con il debitore ma anche con un fratello o una sorella a carico dell’escusso. Non si può prescindere da tale partecipazione per l’insufficienza dei redditi del figlio maggiore, qualora l’escusso non sia giuridicamente tenuto a mantenerlo, né ai sensi dell’art. 277 CC né ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC – che sottopone il diritto all’assistenza tra i parenti al fatto che la persona obbligata viva «in condizioni agiate» (consid. 2.2.).
Tuttavia, se i redditi del figlio maggiorenne sono insufficienti a pagare la parte dell’affitto a suo carico, l’Ufficio potrà tenere conto di tale partecipazione solo nel rispetto del termine contrattuale di disdetta (consid. 2.4).
Le spese indispensabili legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse nel minimo vitale se esse non sono prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria (consid. 3).
L’escusso non può quindi pretendere di essere curato in un istituto di sua scelta – in particolare fuori cantone – i cui costi non sono (o non interamente) coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria se potrebbe ricevere un trattamento analogo in un altro istituto per lui meno costoso in quanto a carico (parzialmente o totalmente) della cassa malati. Tale limitazione, indiretta, della scelta dell’istituto di cura è conforme a quanto prescritto all’art. 41 LAMal (consid. 3.2).
CEF 12.6.2009 N. 15.2009.49 (il ricorso in materia civile inoltrato dall’escussa è stato respinto dal TF con sentenza 5A_447/2009 del 26 novembre 2009)
68c Art. 1 Conv. Aia prot. min.; 133 cpv. 1, 137 cpv. 2 CC; 62 seg. LDIP
Competenza per territorio del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora abituale all’estero
Il giudice svizzero del divorzio (o della separazione) non è competente a statuire – nemmeno in via provvisionale – sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari per figli con dimora abituale all’estero, sempre che lo Stato estero abbia ratificato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori. In caso contrario la competenza del giudice svizzero sussiste (precisazione della giurisprudenza).
I CCA 25.9.2009 N. 11.2008.99
69c Art. 1 Conv. Aia prot. min.; 133 cpv. 1, 315a cpv. 1 CC; 62 segg. LDIP
Competenza per materia del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) svizzero a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora abituale in Svizzera ove la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente all’estero
Il giudice svizzero del divorzio (o della separazione) – e non l’autorità tutoria – è competente a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari per figli con dimora abituale in Svizzera quand’anche la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente all’estero, sempre che lo Stato estero abbia ratificato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori.
I CCA 30.10.2009 N. 11.2005.155