Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Print Friendly, PDF & Email

12c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa
Le tre condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza perché si possa esigere da un coniuge la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b) vanno relativizzate ove non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti. Tale è il caso dopo due anni di vita separata.
I CCA 2.8.2010 N. 11.2007.45

13c Art. 176 cpv. 3 CC

Protezione dell’unione coniugale – affidamento dei figli
Presupposti per l’esecuzione di una perizia sulle capacità genitoriali (consid. 4)
Criteri per l’affidamento dei figli in una procedura a tutela dell’unione coniugale (consid. 6).
I CCA 22.10.2010 N. 11.2008.146

14c Art. 286 cpv. 1 e 2 CC

Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio
Contro chi deve promuovere causa il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall’autorità tutoria per un figlio nato fuori dal matrimonio?
I CCA 13.8.2010 N. 11.2009.151

27 Art. 50 seg. LStr; 77 OASA

Proroga del permesso di dimora – divorzio – calciatore a livello amatoriale
Per la durata dell’unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica.
Il diritto federale non definisce in modo esaustivo l’avvenuta integrazione: tale aspetto dev’essere esaminato in ogni singolo caso, sulla base di un apprezzamento complessivo della fattispecie.
Occorre inoltre che, in presenza di un’unione coniugale della durata di almeno tre anni, non sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell’unione non possa quindi essere considerata nella sua interezza.
TF 29.7.2010 N. 2C_68/2010

58 Art. 5, 22 LFLP; 122 CC; 97 segg. CO

Prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio – divisione a seguito di divorzio – computo di un versamento indebito da parte dell’Istituto di previdenza
Ai fini della divisione a seguito di divorzio degli averi previdenziali acquisiti durante il matrimonio deve essere considerato anche il capitale pensionistico prelevato in costanza di matrimonio per iniziare un’attività indipendente dall’ex marito, avendo quest’ultimo apposto la firma della moglie sul formulario di richiesta; al capitale vanno aggiunti i relativi interessi maturati sino alla data del divorzio.
Tale capitale è, infatti, stato versato dall’Istituto di previdenza indebitamente, e meglio in violazione del proprio obbligo di diligenza, non avendo intrapreso, nonostante né l’interessato né sua moglie fossero persone note all’ente assicurativo, né fosse conosciuta la firma della moglie, le opportune verifiche atte ad accertare l’effettivo consenso della moglie al prelievo del capitale pensionistico.
Di conseguenza l’Istituto di previdenza resta debitore nei confronti della ex moglie della pretesa scaturente dalla divisione delle prestazioni d’uscita comprensive del capitale prelevato dall’ex marito, ritenuto che spetterà all’ente assicurativo far valere nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso versato indebitamente.
TCA 23.8.2010 N. 34.2009.63

1t Art. 15, 23 lett. a) LT; 16, 24 lett. a) LIFD; 7 cpv. 4 lett. c) LAID

Reddito – esenzione – donazione – contributi versati da padre a figlio – remissione di debito
Non possono essere considerati reddito imponibile gli importi di denaro versati dal padre al figlio, in particolare per pagare gli interessi ipotecari sulla casa d’abitazione e per rinnovare la casa. Infatti, se si tratta di importi mutuati, è evidente che non possono costituire proventi imponibili; se invece sono donazioni, la loro esenzione dalle imposte sui redditi è prevista espressamente dalla legge. Anche l’eventuale remissione del debito dovrebbe essere considerata donazione.
CDT 21.7.2010 N. 80.2008.149-153

9t Art. 34 cpv. 1 lett. c) LT

Deduzioni – figli agli studi – studi superiori o accademici – figlia che frequenta una scuola superiore d’arte in Germania
I genitori di una ragazza che frequenta una scuola superiore d’arte in Germania hanno diritto alla deduzione per figli agli studi, nella misura prevista per contribuenti i cui figli frequentano studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
CDT 1.10.2010 N. 80.2010.50

 

Lascia un commento