14c Art. 419e cpv. 3, 146, 147 CPC
Divorzio: costi per il patrocinio del figlio (curatela di rappresentanza)
I costi per la rappresentanza del figlio nella causa di divorzio rientrano negli oneri processuali. La sentenza con cui un Pretore stabilisce la rimunerazione del curatore di rappresentanza è suscettibile di appello.
I CCA 1.10.2003 N. 11.2001.148
23c Art. 115, 139 CC; 280 CPC
Azione unilaterale di divorzio: truffa matrimoniale?
Nel memoriale conclusivo le parti possono trarre ulteriori deduzioni giuridiche dalle risultanze istruttorie, anche se non si sono pronunciate sul tema durante lo scambio degli allegati. Sui fatti che motivano la causa di divorzio, del resto, il giudice può indagare di sua iniziativa (consid. 5).
La truffa matrimoniale presuppone che un coniuge inganni l’altro per ottenere un permesso di dimora o conseguire altri vantaggi, anche d’ordine patrimoniale. Non può invocare una truffa matrimoniale, nondimeno, il coniuge che conosceva la situazione dell’altro (consid. 6).
La mancata vita in comune dei coniugi, la nascita di un figlio della moglie da un altro uomo, il comportamento processuale della moglie nella causa di disconoscimento di paternità avviata dal marito e le relazioni sentimentali allacciate da entrambi i coniugi con altri, circostanze oggettive, sono insufficienti per accordare il divorzio sulla base dell’art. 115 CC se l’attore nemmeno indica quale reazione mentale o emotiva gli renda soggettivamente insopportabile tollerare il matrimonio fino alla scadenza del termine quadriennale di separazione (consid. 12).
I CCA 2.6.2003 N. 11.2002.54
24c Art. 118 cpv. 2, 163, 176 CC; 93 LEF
Azione di separazione: il coniuge debitore di un contributo alimentare ha il diritto di conservare, oltre al proprio fabbisogno minimo, una maggiorazione del 20%?
Il coniuge debitore di un contributo alimentare non deve essere ridotto a vivere con il minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma in caso di ristrettezze economiche non si giustifica nemmeno di riconoscergli schematicamente una maggiorazione forfetaria del 20%.
I CCA 6.6.2003 N. 11.2003.53
25c Art. 124, 114, 122 cpv. 1, 125 cpv. 1, 128, 132 cpv. 2 CC; 7b tit. fin. CC
Divorzio: indennità adeguata
Se il Tribunale federale ha annullato una sentenza di divorzio sotto la vecchia legge, rinviando l’incarto all’autorità cantonale, questa decide dopo il 1° gennaio 2000 applicando la legge nuova (consid. 1).
La ripartizione degli averi di vecchiaia va esaminata prima del contributo di mantenimento. Ove essa sia impossibile, il coniuge che avrebbe diritto a una spettanza si vede attribuire “un’indennità adeguata” secondo l’art. 124 CC. Nella commisurazione di tale indennità il giudice valuta equitativamente l’intera situazione economica delle parti, tenendo in considerazione le necessità rispettive dei coniugi, la durata del matrimonio, l’età e le condizioni economiche di loro, mentre un’eventuale colpa nella disunione non ha importanza (consid. 4).
Dopo una vita in comune durata oltre 16 anni i coniugi hanno il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Un lungo periodo di separazione (altri 16 anni) deve nondimeno essere tenuto in considerazione (consid. 6).
Il reddito proveniente dalla prestazione complementare versata in aggiunta alla rendita d’invalidità non costituisce un reddito computabile ai fini del contributo di mantenimento e non allevia l’obbligo contributivo del coniuge debitore. L’importo versato da un figlio maggiorenne convivente con il genitore per coprire i costi supplementari dell’economia domestica equivale a un rimborso spese e non è un reddito del genitore (consid. 7).
I debiti personali rientrano nel fabbisogno minimo di un coniuge solo se sono stati contratti con l’accordo dell’altro, nel comune interesse della famiglia, mentre non possono essere ammessi ove siano stati contratti dopo la separazione. Il giudice civile deve procedere a una cauta stima dell’onere fiscale (consid. 8).
Il reddito determinante di un lavoratore in proprio non è per forza quello conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull’arco di più anni, di regola almeno tre (consid. 9).
I contributi dovuti ai figli minorenni non sono prioritari rispetto al contributo per l’ex moglie. Se l’attore non ha risorse sufficienti per versare quanto spetta agli uni e all’altra, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione (consid. 12 lett. a)
Il contributo alimentare dell’art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il coniuge beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica. Tale è il caso quando il beneficiario, invalido e senza previdenza professionale, ha un’età (in concreto: 56 anni) che non gli permette più di costituirsi un secondo pilastro e di assicurare la copertura del proprio fabbisogno minimo. Il contributo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne agli studi non prevale sul contributo di mantenimento per l’ex coniuge (consid. 14).
Il debitore alimentare può essere tenuto a prestare garanzie (art. 132 cpv. 2 CC) solo in caso di ripetuto e significativo inadempimento degli obblighi alimentari (pagamenti ritardati o mancati) oppure quando metta in pericolo le pretese dell’altro. L’interessato deve inoltre avere mezzi sufficienti per prestare garanzia. Non può essere tenuto a prestare garanzia il debitore che non ha sostanza da dilapidare né attivi da costituire in garanzia, in mancanza di qualsiasi dimostrazione di mancato pagamento o di pericolo di fuga (consid. 16).
I CCA 23.1.2003 N. 11.2000.5
26c Art. 125 cpv. 1 CC
Divorzio: contributo di mantenimento per il coniuge e per il figlio minorenne che diventa maggiorenne in pendenza di causa
Dopo un matrimonio in cui la vita comune è durata 19 anni, entrambi i coniugi hanno diritto per principio di conservare il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (consid. 4 lett. c).
Non rientrano nei redditi del genitore i contributi versati dal figlio maggiorenne convivente per il rimborso dei costi supplementari dell’economia domestica causati dalla coabitazione. Nemmeno liberalità discrezionali del figlio maggiorenne al genitore possono essere equiparati a redditi di quest’ultimo.
Il riconoscimento di un supplemento del 20% sul fabbisogno minimo non ha portata pratica quando ai coniugi dev’essere garantito come “debito mantenimento” il tenore di vita avuto prima della separazione (consid. 5).
Il coniuge che ha 52 anni e che lavora quattro giorni la settimana come venditrice e addetta alle pulizie, in buona salute e senza oneri di educazione di figli minorenni, può ragionevolmente estendere la propria attività e lavorare a tempo pieno (consid. 6).
Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall’assetto provvisionale. Se al momento in cui il figlio diventa maggiorenne i contributi di mantenimento non sono ancora stati decisi nel merito, un giudizio al riguardo non può più intervenire (consid. 11).
I CCA 13.8.2003 N. 11.1999.126
27c Art. 125 cpv. 1 e 2 CC; 423a CPC
Scioglimento del regime dei beni: ricevibilità di nuove domande in appello
Lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima di eventuali controversie sui contributi di mantenimento (consid. 2).
Nuove domande in appello sono irricevibili se non sono fondate su un fatto nuovo né su un nuovo mezzo di prova (consid. 6).
(Un ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.456/2003 del 23 febbraio 2004).
I CCA 6.11.2003 N. 11.2001.134
28c Art. 125 cpv. 2, 197, 204 cpv. 2, 285 cpv. 2 CC
Divorzio: contributo di mantenimento
Il coniuge che durante la vita in comune ha lavorato a tempo parziale (10-20%) e che con un lavoro al 60?70% finanzia ampiamente le proprie esigenze, compresa la ricostituzione di un’adeguata previdenza professionale, non può pretendere un contributo di mantenimento dopo il divorzio, neppure se abbia superato i 45 anni di età e debba occuparsi di un figlio minorenne.
I CCA 17.3.2003 N. 11.2002.140
29c Art. 132 cpv. 1 CC
Mantenimento dopo il divorzio: diffida ai debitori
La diffida ai debitori dell’obbligato alimentare (trattenuta di stipendio) deve rispettare il principio della proporzionalità e non si giustifica per l’omissione o un ritardo sporadico nel versamento di un singolo contributo. I motivi per cui il debitore ha omesso o ritardato il pagamento non sono di rilievo, come non è di rilievo il fatto che il beneficiario necessiti del contributo per il proprio mantenimento. Decisivo è che la trascuranza dell’obbligo da parte del debitore appaia seria. Tale è il caso quando il debitore medesimo ammetta di trovarsi nella durevole impossibilità di erogare il contributo.
I CCA 26.11.2003 N. 11.2003.145
30c Art. 133 cpv. 2, 124, 205 CC
Divorzio: affidamento del figlio
Non spetta al figlio decidere autonomamente la propria attribuzione all’uno o all’altro genitore. Il suo desiderio è solo uno dei criteri che occorre considerare, insieme con gli altri fattori oggettivamente significativi.
(Un ricorso per riforma è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.131/2003 del 1° settembre 2003).
I CCA 30.4.2003 N. 11.2003.12
31c Art. 134 cpv. 2, 276 cpv. 3, 286 cpv. 2 CC
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per un figlio minorenne
In una causa volta alla riduzione di un contributo alimentare per il figlio minorenne il debitore deve convenire il figlio medesimo o, tutt’al più, il genitore titolare dell’autorità parentale come sostituto processuale del minorenne (consid. 2).
Per valutare se fatti nuovi e rilevanti impongano un contributo per il minorenne diverso rispetto a quello originario, decisivo è il confronto tra la situazione in cui si trova il debitore del contributo al momento del giudizio e quella in cui questi si trovava al momento di firmare la convenzione sugli effetti del divorzio. Mancando indicazioni sui rispettivi redditi e fabbisogni delle parti, un tale paragone è impossibile e l’azione va respinta (consid. 5).
Di regola il figlio minorenne è tenuto a provvedere al proprio mantenimento con l’equivalente di un terzo del proprio guadagno (consid. 6).
I CCA 19.12.2003 N. 11.2003.133
32c Art. 137 cpv. 2 CC
Provvisionale di divorzio: reddito ipotetico del coniuge liberato dalle cure di un figlio minorenne, collocato in un istituto
Il giudice che imputa a un coniuge un reddito ipotetico (o si scosta dalle uscite effettivamente accertate) deve concedere al coniuge medesimo un lasso di tempo adeguato per modificare la propria situazione. Il criterio decisivo per fissare tale periodo è la prevedibilità del cambiamento, un reddito ipotetico retroattivo essendo di principio escluso.
I CCA 25.6.2003 N. 11.2003.23
33c Art. 137 cpv. 2, 125 cpv. 1 CC
Divorzio: contributo di mantenimento alla moglie in pendenza di causa
La moglie che al momento dell’introduzione della causa di divorzio non lavora (o lavora solo a tempo parziale) deve prepararsi al reinserimento professionale a tempo pieno, in linea di principio, al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 16 anni. Dopo di allora essa non può sottrarsi all’obbligo prevalendosi della nascita di un altro figlio avuto da un nuovo compagno e dall’impedimento al lavoro che ne deriva, poiché la nascita di tale figlio non è un pregiudizio economico dovuto al matrimonio (consid. 9).
I CCA 4.9.2003 N. 11.2002.45
34c Art. 144, 273 cpv. 1 CC; 326 lett. a) CPC
Protezione dell’unione coniugale: audizione dei figli
La legge non prevede un’età fissa dalla quale il giudice sia obbligato a sentire i minorenni quando sono in discussione le relazioni personali con il genitore non affidatario. Tra i 7 e i 12 anni l’opportunità dell’audizione va apprezzata in funzione dello sviluppo del figlio e delle circostanze concrete. Se il Pretore omette senza alcuna spiegazione l’ascolto di due fratelli di 7 e 10 anni, ciò configura una violazione essenziale di procedura. Il dispositivo sul diritto di visita va dunque annullato e l’incarto rinviato al Pretore perché valuti l’opportunità dell’audizione, se del caso facendo capo a uno specialista (consid. 3).
I CCA 24.7.2003 N. 11.2003.81
35c Art. 163 CC; 37 LAS; 110 CO
Rimborso di anticipi assistenziali versati a un coniuge dallo Stato: diritto di regresso dello Stato nei confronti dell’altro coniuge
Le prestazioni assistenziali riscosse da uno dei coniugi devono essere restituite allo Stato dall’altro coniuge nella misura o alle condizioni alle quali costui vi è obbligato secondo il Codice civile. Per esercitare il diritto di regresso e ottenere da un coniuge il rimborso delle prestazioni assistenziali versate all’altro, lo Stato deve dimostrare che al momento in cui ha stanziato l’aiuto assistenziale il coniuge a cui chiede il rimborso era tenuto, in base al diritto matrimoniale, a contribuire al sostentamento di colui che è stato assistito.
Il coniuge che ha rimborsato allo Stato gli anticipi assistenziali è surrogato nel credito verso colui che è stato assistito e può chiedere a quest’ultimo la rifusione di quanto ha versato, alle stesse condizioni del creditore originario. Deve dunque dimostrare che egli avrebbe dovuto sopperire alle esigenze dell’assistito secondo il diritto matrimoniale e che la situazione finanziaria del debitore è nel frattempo migliorata, tanto che questi si trova in condizioni di vita sufficientemente agiate.
I CCA 25.7.2003 N. 11.2002.58
36c Art. 176, 144 cpv. 2, 177 CC
Protezione dell’unione coniugale: indennità di disoccupazione e prestazioni di pubblica assistenza
Le indennità di disoccupazione percepite da un coniuge sono un reddito di lui e vanno considerate nel calcolo del contributo alimentare. Non rientrano invece nel reddito le prestazioni di pubblica assistenza che superano l’importo delle indennità di disoccupazione.
I CCA 12.2.2003 N. 11.2002.117
37c Art. 176 CC
Protezione dell’unione coniugale: ammanco nel fabbisogno della famiglia
Se il reddito coniugale è insufficiente per coprire il fabbisogno familiare, tutti i contributi vanno decurtati in proporzione, l’uno non essendo prioritario rispetto all’altro.
I CCA 15.10.2003 N. 11.2003.132
38c Art. 176 CC
Protezione dell’unione coniugale: reddito di un lavoratore indipendente
Il reddito determinante di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull’arco di più anni, di regola tre. Ci si può limitare al risultato dell’ultimo anno solo in caso di durevole flessione delle entrate. Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell’azienda, oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati.
I CCA 5.12.2003 N. 11.2002.33
39c Art. 179 cpv. 1 CC
Protezione dell’unione coniugale: spese di alloggio del coniuge debitore di contributi alimentari
In condizioni finanziarie disagiate un coniuge non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno un costo per l’alloggio superiore a quello che avrebbe se abitasse da sé solo. Le maggiori spese per un locale supplementare destinato all’esercizio del diritto di visita con i figli rientrano, se mai, nel fabbisogno in denaro dei figli e non in quello del genitore.
I CCA 7.1.2003 N. 11.2002.133
40c Art. 273 CC
Filiazione: diritto di visita
Decisivo per la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (consid. 5).
La resistenza del genitore affidatario all’esercizio del diritto di visita non giustifica, da sé sola, una limitazione del diritto di visita (consid. 10).
I CCA 1.12.2003 N. 11.2003.147
41c Art. 280 CC
Protezione dell’unione coniugale: contributo per il figlio minorenne
Nuovi documenti sono improponibili in appello. la Camera civile può assumere nuovi documenti di sua iniziativa in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, ma tale principio è destinato anzitutto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere i figli da una condotta processuale manchevole da parte del loro rappresentante, rispettivamente a evitare che in una sentenza si fissino contributi alimentari palesemente eccessivi o sproporzionati per rapporto alla capacità contributiva del genitore. Ove non soccorrano tali estremi, non incombe alla Camera sostituirsi alla diligenza delle parti e integrare l’istruttoria. Le nuove circostanze potranno se mai essere fatte valere nell’ambito di un’istanza volta alla modifica delle misure adottate dal Pretore.
I CCA 22.4.2003 N. 11.2003.37
42c Art. 286 cpv. 2 e 3, 276, 285 cpv. 1 CC
Modifica di contributo alimentare fissato per convenzione in favore di un figlio minorenne
Per sapere se il genitore affidatario, che lavora a metà tempo, possa essere tenuto ad aumentare il proprio grado d’occupazione si applicano in via analogica i principi che fanno stato nel caso di genitori divorziati. Di regola un genitore di 36 anni con un figlio di 6 anni non dev’essere obbligato a estendere la sua attività lucrativa prima che il figlio abbia compiuto i 16 anni (consid. 7).
I figli che hanno un padre comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro. Le loro necessità finanziarie devono essere di conseguenza considerate separatamente dal fabbisogno del genitore comune e la somma a disposizione di quest’ultimo va ripartita proporzionalmente tra loro (consid. 8).
Il “contributo speciale” dell’art. 286 cpv. 3 CC presuppone bisogni del figlio imprevedibili e particolari, di natura transitoria, che non sono conosciuti o pronosticabili al momento in cui è fissata l’entità del contributo alimentare. La retta dell’asilo nido frequentato dal figlio non è una spesa straordinaria, ma un costo che rientra nel fabbisogno ordinario del figlio (consid. 9).
I CCA 20.11.2003 N. 11.2001.132
43c Art. 310 CC
Protezione del figlio: legittimazione a ricorrere dei genitori affilianti
I genitori affilianti possono impugnare le decisioni dell’autorità tutoria che riguardano i minorenni loro affidati
I CCA 16.12.2003 N. 11.2003.54
44c Art. 397a cpv. 1, 310, 314a, 315 cpv. 1, 405a CC
Privazione cautelare dell’autorità parentale o privazione della libertà a scopo d’assistenza?
La privazione dell’autorità parentale (art. 310 CC), anche solo in via provvisionale, implica il collocamento del figlio presso terzi. Ove si tratti di uno “stabilimento” (nel senso dell’art. 397a cpv. 1 CC), però, il ricovero deve limitarsi a qualche giorno. Un internamento più lungo costituirebbe una privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 314a CC), con la necessità di assicurare al figlio le garanzie degli art. 397d, 397e e 397f CC, ai minorenni dovendo essere riconosciuti gli stessi diritti che competono ai maggiorenni privati della libertà a scopo d’assistenza.
I CCA 8.7.2003 N. 11.2003.84