29c Art. 26 cpv. 3 LTeC; 21, 44 LPamm
Appellabilità di decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative, in particolare di decisioni provvisionali emanate dall’autorità di vigilanza sulle tutele
Decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative possono essere impugnate solo ove comportino un danno «non altrimenti riparabile». Trattandosi di una decisione provvisionale, inoltre, essa dev’essere stata adottata «previo contraddittorio» (consid. 1 a 8).
I CCA 12.5.2005 N. 11.2005.48
30c Art. Art. 35 seg. CC
Dichiarazione di scomparsa in caso di persona «da lungo tempo assente»
La decorrenza di cinque anni dall’ultima notizia non basta, da sé sola, per dichiarare scomparsa una persona «da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie». A tal fine occorre altresì che nelle circostanze del caso specifico la persona risulti «assai verosimilmente morta» (consid. 2).
I CCA 12.1.2005 N. 11.2005.1
31c Art. 114, 125 CC
Divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune
Il termine biennale di separazione dell’art. 114 CC si applica a tutti i processi di divorzio giudicati da autorità cantonali dopo il 1° giugno 2004 (consid. 3).
I figli che hanno un genitore in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro, ragione per cui la disponibilità del genitore va suddivisa tra loro in base alla stessa chiave di riparto (consid. 11).
I CCA 14.2.2005 N. 11.1999.99
32c Art. Art. 125, 164 CC
Contributo di mantenimento: somma a libera disposizione
L’ammontare di un contributo alimentare dopo il divorzio va commisurato esclusivamente ai criteri posti dall’art. 125 CC e non calcolato secondo il riparto dell’eccedenza mensile una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi stessi (consid. 3).
Una pretesa ancorata all’art. 164 CC può essere fatta valere anche nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, ma solo per l’anno precedente l’istanza e per il futuro, fino alla pronuncia del divorzio (consid. 6).
I CCA 19.5.2005 N. 11.2005.60
33c Art. Art. 132 CC
Avviso ai debitori
Nell’ambito di una richiesta di trattenuta il debitore può invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo? Questione lasciata irrisolta (consid. 5).
I CCA 8.11.2004 N. 11.2004.113 (Ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale dichiarato inammissibile con sentenza 5P.460/2004 del 28 aprile 2005)
34c Art. Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente
Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (consid. 4).
I CCA 27.5.2005 N. 11.2003.60
35c Art. 273 seg. CC
Restrizioni del diritto di visita
Dandosi pericolo di sottrazione del figlio da parte del genitore non affidatario, il diritto di visita può essere sottoposto al divieto di lasciare la Svizzera o all’obbligo di depositare i documenti d’identità (consid. 3).
I CCA 15.2.2005 N. 11.2004.138
36c Art. 274a cpv. 1 CC
Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?
Il padre biologico di un bambino avuto dalla moglie di un terzo non può contestare la paternità del marito, ma può postulare un diritto di visita, sempre che le relazioni personali siano nell’interesse e rispondano al bene del figlio (consid. 8).
I CCA 10.3.2005 N. 11.2005.34
37c Art. 291 CC
Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio
La richiesta di trattenuta può emanare dal figlio o, nel caso dell’art. 289 cpv. 2 CC, dall’ente pubblico. Il genitore che detiene l’autorità parentale può agire in proprio nome, come sostituto processuale del figlio (consid. 1).
La trattenuta può essere revocata dal giudice – in analogia a quanto dispone l’art. 286 cpv. 2 CC – «se le circostanze siano notevolmente mutate», rispettivamente ove vengano meno i presupposti che l’avevano giustificata (consid. 7).
I CCA 28.4.2005 N. 11.2005.45
38c Art. 419, 421 CC
Autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato
Una cessione di credito che trascende l’ordinaria amministrazione della sostanza va approvata dal curatelato, se è in grado di valutare adeguatamente il contenuto e la portata dell’atto. Se egli non è in grado, l’autorizzazione va chiesta all’autorità tutoria (consid. 9).
I CCA 21.2.2005 N. 11.2003.20