Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2007 (III. Diritto di famiglia)

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14c Art. 146 cpv. 1 CC

Legittimazione ad appellare del curatore processuale

Il curatore processuale del figlio non è legittimato ad appellare i dispositivi in relazione al mantenimento del minorenne contenuti in una sentenza di misure a protezione dell’unione coniugale.
I CCA 25.4.2007 N. 11.2007.44

15c Art. 159 cpv. 3, 137 cpv. 2, 163 cpv. 1 CC

Provvigione ad litem: dovere coniugale di mutua assistenza o di mantenimento?

L’art. 159 cpv. 3 CC presuppone che il coniuge richiedente necessiti di «assistenza». Finché può stare in causa con mezzi propri, egli non ha diritto di chiedere una provvigione ad litem, nemmeno ove l’altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (conferma della giurisprudenza).
Il coniuge richiedente può fondare la sua pretesa sull’art. 163 cpv. 1 CC, facendola valere alla stregua di una posta necessaria per il «debito mantenimento», come avviene nelle procedure a tutela dell’unione coniugale? Questione lasciata irrisolta.
I CCA 30.1.2007 N. 11.2006.108

16c Art. 169 cpv. 2 CC

Abitazione familiare – mancato consenso del coniuge a un aggravio ipotecario

Il coniuge che si vede rifiutare a torto il consenso per gravare di un’ipoteca l’abitazione familiare in comproprietà con l’altro coniuge può rivolgersi al giudice e farsi autorizzare a procedere da sé solo, anche durante una causa di divorzio.
I CCA 7.2.2007 N. 11.2006.109

17c Art. 170 CC; 95, 213a CPC; 292 CP

Edizione di documenti fra coniugi – comminatoria penale– ricevibilità del ricorso al Tribunale federale

Il rischio di incorrere in una condanna penale per disobbedienza giusta l’art. 292 CP, qualora non venisse dato seguito in tempo utile all’ordine impartito nella decisione impugnata, costituisce un pregiudizio di natura giuridica; il ricorso contro l’ordinanza del Pretore è pertanto ricevibile.
Dall’art. 170 CC sgorga direttamente la facoltà del giudice adito con una domanda di esecuzione del diritto di informazione di non solo far capo alle misure coercitive previste dal diritto di procedura cantonale, ma pure alla comminatoria penale di cui all’art. 292 CP.
TF 2.3.2007 N. 5P.378/2006

18c Art. 176 cpv. 1, 285 cpv. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – contributo alimentare per figli maggiorenni

Nel fissare i contributi di mantenimento in favore del coniuge e dei figli minorenni il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale tiene conto, nel bilancio familiare, anche di eventuali contributi per figli maggiorenni, sempre che su tali contributi non vi sia disaccordo. Se al proposito le posizioni delle parti divergono, incombe al maggiorenne adire il giudice del mantenimento valendosi dell’art. 277 cpv. 2 CC (conferma della giurisprudenza).
I CCA 10.4.2007 N. 11.2005.165

19c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – obbligo di versare contributi di mantenimento che erodono la sostanza del debitore alimentare

In che misura il mantenimento della famiglia dev’essere garantito, in difetto di redditi sufficienti, anche da prelievi sulla sostanza dell’obbligato alimentare? Questione lasciata irrisolta nella fattispecie per le particolarità del caso concreto.
I CCA 16.3.2007 N. 11.2006.29

20c Art. 176 cpv. 3, 279 cpv. 2 CC

Protezione dell’unione coniugale – attribuzione dell’autorità parentale a un solo genitore?
L’attribuzione dell’autorità parentale a uno solo dei genitori nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale va decisa con grande prudenza e adottata solo ove l’attribuzione della custodia parentale a uno solo dei genitori appaia insufficiente a tutelare il bene del figlio.
I CCA 22.1.2007 N. 11.2003.88 

21c Art. 275, 134 cpv. 3 e 4, 179 cpv. 1 CC

Modifica del contributo alimentare per un figlio minorenne e modifica delle relazioni personali del figlio con il genitore non affidatario – competenza del giudice o dell’autorità tutoria?

Competenza nel caso in cui sia litigiosa la modifica del contributo alimentare (consid. 4). Competenza nel caso in cui sia litigiosa la modifica delle relazioni personali (consid. 4). Competenza nel caso in cui siano litigiose entrambe le questioni (consid. 5).
I CCA 2.1.2007 N. 11.2006.42

22c Art. 275 cpv. 1, 285 CC

Azione di mantenimento: reddito determinante del genitore convenuto – regolamentazione del diritto di visita: competenza

Nell’accertare il reddito del genitore il giudice deduce dai proventi immobiliari di lui – per principio – gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione e quelle di amministrazione, come pure gli ammortamenti. Ove eccedano il reddito immobiliare, però, tali uscite possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui non intacchino la copertura del fabbisogno suo e di quello del figlio (consid. 5b).
Trattandosi di un figlio di genitori non sposati, la facoltà di regolare o modificare il diritto di visita compete solo all’autorità tutoria. Il giudice adito con un’azione di mantenimento può unicamente, ravvisando la necessità di disciplinare le relazioni tra genitore e figlio, invitare l’autorità tutoria a intervenire (consid. 10).
I CCA 28.12.2006 N. 11.2003.110 (ricorso per riforma dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.37/2007 del 9 luglio 2007)

23c Art. 307 segg. CC; 44 LPamm; 26 cpv. 3 LTeC

Protezione del figlio – impugnabilità di decisioni prese da una Commissione tutoria regionale

La decisione con cui una Commissione tutoria regionale ordina l’assunzione di prove ha carattere incidentale. È impugnabile davanti all’Autorità di vigilanza, pertanto, solo ove possa causare al ricorrente un danno «non altrimenti riparabile» (conferma della giurisprudenza; consid. 3 a 5).
La decisione con cui una Commissione tutoria regionale ordina misure d’urgenza ha carattere provvisionale. È impugnabile davanti all’Autorità di vigilanza, pertanto, solo ove possa causare al ricorrente un danno «non altrimenti riparabile» e sia stata emanata «previo contraddittorio» (conferma della giurisprudenza). Il «contraddittorio» comprende, di regola, l’audizione del figlio che ha compiuto i sei anni di età e la possibilità per entrambi i genitori di esprimersi, almeno per scritto (consid. 6).
La decisione provvisionale emanata da una Commissione tutoria regionale previo contraddittorio incompleto (non essendo stato ascoltato il figlio o non essendosi potuto esprimere un genitore) non è nulla, ma rimane una decisione presa senza contraddittorio. Un ricorso diretto contro di essa all’Autorità di vigilanza va dunque dichiarato irricevibile e gli atti ritornati alla Commissione tutoria regionale perché integri il contraddittorio e statuisca di nuovo (conferma della giurisprudenza; consid. 7).
I CCA 31.1.2007 N. 11.2006.153

24c Art. 325 cpv. 3 CC

Curatela amministrativa a protezione di beni del figlio

La misura si giustifica ove provvedimenti meno incisivi, come le istruzioni ai genitori (art. 324 cpv. 2 CC) o l’obbligo di consegnare rendiconti e rapporti (art. 318 cpv. 3 CC), appaiano insufficienti (consid. 2 e 7).
Solo il giudice civile può condannare un genitore a versare somme di denaro per il mantenimento dei figli. Qualora eroghi anticipi a tal fine, l’ente pubblico è surrogato nei diritti del minorenne (art. 289 cpv. 2 CC), ma per ottenere il rimborso dai genitori deve rivolgersi anch’esso al giudice civile. L’autorità amministrativa non può far capo a strumenti che tutelano gli averi del figlio – come la curatela amministrativa – per agevolare fornitori di prestazioni in favore del minorenne, consentendo loro di eludere la giurisdizione civile nel ricuperare il credito presso i genitori (consid. 3 e 4).
I CCA 23.2.2007 N. 11.2007.22

62c Art. 83 cpv. 1 LDIP

Azione di mantenimento – contributo alimentare per un figlio residente in Brasile

Il fabbisogno in denaro di un figlio residente in Brasile può essere equamente stimato facendo capo agli indici sul livello dei prezzi (comprensivi della locazione) periodicamente diramati dalla UBS («Preise und Löhne/Prix et salaires»), senza trascurare che tali coefficienti sono rapportati al costo della vita nell’area urbana di Zurigo. Al fabbisogno in denaro su scala nazionale si riferiscono invece le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo, applicabili nel caso di minorenni residenti in Svizzera.
I CCA 16.4.2007 N. 11.2004.66

 

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