Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2012 (III. Diritto di famiglia)

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3c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – contributi alimentari
Ove un contributo alimentare stabilito a tutela dell’unione coniugale riguardi anche periodi anteriori all’emanazione del giudizio occorre verificare che la situazione dei coniugi non si sia modificata in maniera importante nel corso della causa, come pure nell’eventuale periodo toccato dalla retroattività dell’obbligo. Per evitare reiterate ripetizioni di calcolo, in circostanze del genere può giustificarsi di fissare uno scaglione unico che tenga conto della media di tutti i cambiamenti importanti verificatisi in quel lasso di tempo.
I CCA 12.9.2011 N. 11.2009.23

4c Art. 197 cpv. 2 n. 4, 198 n. 4, 218 cpv. 2 CC

Scioglimento del regime ordinario della partecipazione agli acquisti e liquidazione dei debiti reciproci – reddito di beni propri – sostituzione di beni propri – interessi di mora sulla liquidazione del regime – risarcimento dei danni causati da uso improprio dell’abitazione coniugale ottenuta in via cautelare – restituzione di una provvigione ad litem
Dai redditi di un bene proprio, rientranti di per sé tra gli acquisti, può essere detratto un ragionevole importo a titolo di ammortamento ipotecario o di accantonamento per finanziare riparazioni importanti (consid. 4c).
Il ricavo dovuto alla vendita di un bene proprio rimane un bene proprio «di sostituzione» nel senso dell’art. 198 n. 4 CC. Il plusvalore conseguito con tale vendita, nondimeno, costituisce reddito del lavoro a norma dell’art. 197 cpv. 2 n. 1 CC (ovvero un acquisto) se è stato generato da un’attività del coniuge che travalica la semplice amministrazione. Il modo in cui è tassato il ricavo da parte delle autorità fiscali è significativo (consid. 5c).
Interessi di mora su un eventuale conguaglio dovuto in liquidazione del regime matrimoniale sono esigibili solo dal passaggio in giudicato della sentenza che regola lo scioglimento del regime medesimo, anche nel caso in cui il principio del divorzio sia passato in giudicato in precedenza (consid. 6h).
Il coniuge che ottiene provvisionalmente, pendente causa di divorzio, l’attribuzione dell’abitazione in proprietà dell’altro è tenuto a un uso diligente del bene. Valgono per analogia, sotto questo profilo, i principi invalsi in materia di locazione (consid. 17).
Il coniuge che riceve una provvigione ad litem deve restituirla o lasciarsela imputare sulla spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi impongano una soluzione diversa. Sul rimborso di una provvigione ad litem il giudice non si pronuncia d’ufficio (consid. 19b).
I CCA 17.8.2010 N. 11.2004.40 (ricorso in materia civile del 29.9.2010 respinto in quanto ammissibile dal TF con sentenza 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011)

5c Art. 276, 285 cpv. 1 CC

Contributo di mantenimento per il figlio – genitori non sposati
Suddivisione del contributo di mantenimento tra genitori non sposati.
I CCA 11.10.2011 N. 11.2010.128

6c Art. 285 CC

Contributo di mantenimento per il figlio
Figlio minorenne che vive nella stessa economia domestica con fratelli maggiorenni affidato a un genitore che esercita un’attività lucrativa: spese di cura e educazione.
I CCA 23.10.2011 N. 11.2009.163

7c Art. 310 cpv. 1 CC

Privazione della custodia parentale a una madre non sposata
In caso di privazione della custodia parentale la madre non sposata conserva l’autorità parentale, mentre la custodia parentale passa all’au¬torità tutoria, che colloca il figlio «convenientemente». Le persone cui l’autorità tutoria affida il figlio in simili circostanze – possibilmente il padre – diventano genitori affilianti e acquisiscono una custodia di fatto.
I CCA 18.7.2011 N. 11.2011.97

65c Art. 4 Conv. Aia obb. alim.; 119 cpv. 4 CPC; 80 seg. LEF

Rigetto dell’opposizione – riconoscimento di parte del debito negli atti processuali – esecuzione in Svizzera di una sentenza italiana relativa a contributi per i figli
Il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di una sentenza italiana relativa a contributi alimentari per i figli sono disciplinati dalla Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’ese¬cu¬zione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, la quale prevale sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL, RS 0.275.11), che si applica a titolo solo sussidiario (consid. 4.2).
L’art. 4 cpv. 1 Conv. Aia obb. alim. non subordina l’esecuzione della decisione all’estero alla sua esecutività nello Stato di origine, ma esige che la stessa non possa «più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine», ciò che è il caso delle sentenze italiane per cui è stato rilasciato un «certificato di passaggio in giudicato». L’esigenza dell’ap¬po¬si¬zione della «formula esecutiva» sul titolo prescritta all’art. 475 CPCit. concerne solo i processi di esecuzione che si svolgono in Italia e non l’esecuzione che avviene all’estero (consid. 4.3).
In linea di massima, salvo se l’escusso, sollecitato dal giudice, ha esplicitamente confermato di voler ritirare l’opposizione o aderire all’istanza – dichiarazione che va trascritta nel verbale d’udienza o nei motivi della sentenza –, un semplice riconoscimento di parte del debito negli atti processuali dovrebbe condurre all’ammissione dell’istanza nella misura riconosciuta, qualora la stessa tenda al rigetto provvisorio dell’opposi¬zio¬ne, mentre nella procedura di rigetto definitivo, il riconoscimento del debito va considerato quale rinuncia a far valere l’estinzione del credito ai sensi dell’art. 81 LEF (consid. 5).
Le allegazioni dell’escusso in punto ai pagamenti da lui effettuati sono da ritenere vere in assenza da parte dell’escutente di contestazione del calcolo e dei singoli pagamenti (consid. 6.2).
Se il reclamante non ripropone in sede di reclamo contro la sentenza di rigetto un’eccezione presentata in prima sede (nel caso concreto un’ec¬ce¬zione di prescrizione) è presunto avervi rinunciato (consid. 7).
Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (consid. 10.1).
CEF 16.6.2011 N. 14.2011.61