Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2015 (III. Diritto di famiglia)

Print Friendly, PDF & Email

6c Art. 121 cpv. 3, 124 cpv. 1, 205 cpv. 2 CC

Effetti del divorzio – attribuzione dell’alloggio familiare – indennità adeguata

L’attribuzione dietro compenso dell’alloggio familiare, dopo il divorzio, in proprietà assoluta all’uno o all’altro coniuge vale unicamente per immobili che siano in comproprietà o in proprietà comune dei coniugi stessi (consid. 3c).

Presupposti per l’attribuzione di un diritto d’abitazione sull’alloggio familiare (consid. 3d).

L’«indennità adeguata» dovuta da un coniuge all’altro secondo l’art. 124 cpv. 1 CC dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza professionale o di impossibilità della divisione della prestazione d’uscita può essere corrisposta anche a rate o, qualora ciò non sia possibile, sotto forma di rendita (consid. 7h). I CCA 17.11.2014 N. 11.2014.8

7c Art. 134 cpv. 2, 286 cpv. 2 CC

Modifica di sentenza di divorzio – provvedimenti cautelari

Presupposti per modificare già in via cautelare il contributo di mantenimento in favore di figli minorenni. I CCA 9.4.2015 N. 11.2013.110

8c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; 276 CPC

Accordo dei coniugi senza omologazione del giudice sulle conseguenze della vita separata

Un accordo non omologato sulle conseguenze della vita separata è valido anche se regola il contributo alimentare per un figlio minorenne. Entrambi i coniugi tuttavia possono rivolgersi al giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendo di omologare o di modificare l’intesa (consid. 5).

Un accordo non omologato sulle conseguenze della vita separata può essere rimesso in discussione per vizio del consenso, errore o in virtù della clausola rebus sic stantibus (consid. 6). I CCA 25.2.2015 N. 11.2013.9

9c Art. 284 cpv. 2 CC

Modifica di una sentenza di divorzio – omologazione del giudice necessaria?

Gli ex coniugi possono modificare una convenzione sugli effetti del divorzio mediante semplice accordo scritto, tranne per quanto riguarda gli interessi dei figli. Tuttavia essi possono chiedere al giudice di non omologare un accordo di modifica anche se questo non tocca gli interessi dei figli. Condizioni per l’omologazione in un caso del genere. I CCA 12.8.2014 N. 11.2012.27 (ricorso in materia civile respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_723/2014 del 19.2.2015).

10c Art. 310 segg., 445 CC; 2 cpv. 1a e cpv. 2a, 11, 27 cpv. 2 OAMin

Revoca del collocamento presso una famiglia affidataria – presupposti del «ricovero conveniente» – modifica delle circostanze – competenze per la revoca dell’autorizza­zio­ne quale famiglia affidataria ai sensi dell’OAMin

La privazione della custodia parentale consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto. La titolarità di tale diritto passa all’Autorità di protezione, che determina il luogo di dimora del minore. Esso deve essere «conveniente», ovvero corrispondente alla sua personalità e ai suoi bisogni. La modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione. Il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto un’auto­rizzazione in tal senso dall’autorità competente; in caso di revoca del­l’autorizzazione, il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile. La competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale è conferita all’Ufficio dell’Aiuto e della protezione (UAP), mentre la revoca di tali autorizzazioni compete al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). CDP 27.3.2015 N. 9.2014.200-201 (ricorso in materia civile dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_362/2015 dell’8 maggio 2015)

11c Art. 310 segg. CC; 1 segg. OAMin

Condizioni e procedura di autorizzazione per l’affido familiare – autorità di ricorso

Per ottenere l’affidamento del nipote i nonni devono adempiere alle condizioni fissate dall’Ordinanza sull’affiliazione (OAMin) e ottenere l’autorizzazione dell’Ufficio dell’aiuto e dalla protezione (UAP). Le decisioni di tale ufficio sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, alla Camera di protezione. CDP 27.4.2015 N. 9.2014.209

12c Art. 390 CC

Condizioni per l’istituzione di una misura di protezione – principio della sussidiarietà

Le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti.

Determinanti sono gli interessi della persona bisognosa di protezione, non quelli dei parenti. CDP 23.4.2015 N. 9.2014.172

33c Art. 533, 548 seg. CO

Società semplice – liquidazione dopo lo scioglimento del rapporto di concubinato

Stante il principio dell’unità della liquidazione della società, un socio, in assenza di particolari pattuizioni, può pretendere dall’altro metà del­l’eventuale avanzo (attivo) derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice, ossia, in concreto, del maggior valore risultante dall’edificazione della casa rimasta intestata al convenuto (costituente un cosiddetto conferimento «quoad usum»).
La concessione in uso di locali destinati all’esercizio dell’attività sociale da parte di un socio, o di terzi per esso, è configurabile quale apporto. In assenza di esplicito accordo fra i soci, la società non deve pigione per l’apporto dei locali in uso; per cui nell’ambito della liquidazione il socio che li apportò ha diritto a riacquistarne il possesso, ma non può pretendere rimunerazione alcuna per l’uso. II CCA 25.11.2013 N. 12.2011.199 (il TF ha respinto il 7.1.2015 il ricorso in materia civile 4A_21/2014)

50c Art. 68d, 17 cpv. 2 LEF; 398 cpv. 3 CC; 385 cpv. 3 vCC

Amministrazione dei beni spettanti a un curatore secondo l’autorità di protezione degli adulti – notifica degli atti esecutivi

Dal 1° gennaio 2013, i genitori che detenevano l’autorità parentale «prolungata» sotto il vecchio diritto (art. 385 cpv. 3 vCC) sono diventati per legge curatori di portata generale del figlio (art. 14 cpv. 2, 3° periodo Tit. fin. CC), il quale è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC) (consid. 1).

Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore (art. 68d cpv. 1 LEF). Lo sono anche all’escusso se la sua capacità d’agire non è limitata (art. 68d cpv. 2 LEF). È nulla la notifica al solo escusso se l’esi­stenza della misura di protezione è stata comunicata all’ufficio d’esecu­zione, mentre ove tale comunicazione non sia avvenuta l’atto è unicamente annullabile (consid. 2) entro 10 giorni da quando il rappresentante legale ne è venuto a conoscenza (consid. 3). CEF 18.12.2014 N. 15.2014.104

52c Art. 80 LEF; 12 LT

Rigetto dell’opposizione – responsabilità solidale dei coniugi

Fintanto che l’autorità fiscale non ha emesso una decisione speciale che accerta che la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta (in particolare a causa dell’insolvibilità di uno di loro, art. 12 LT), ambedue continuano a rispondere solidalmente per l’imposta complessiva.

La mancata applicazione di tale norma non rende nulla la decisione di tassazione, che continua così a valere titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’intera imposta nei confronti di ognuno dei coniugi (consid. 6.4). CEF 22.10.2014 N. 14.2014.194

8t Art. 35 cpv. 2 LT; 214 cpv. 2bis LIFD

Aliquota – persona sola o coniugata – genitore senza autorità parentale che si fa carico da solo del mantenimento del figlio

Se il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce redditi e pertanto è l’altro genitore che si fa carico del mantenimento del figlio, a quest’ultimo spettano non solo le deduzioni per figli ma anche l’aliquota per coniugi. CDT 25.2.2015 N. 80.2014.199-202

33c Art. 533, 548 seg. CO

Società semplice – liquidazione dopo lo scioglimento del rapporto di concubinato

Stante il principio dell’unità della liquidazione della società, un socio, in assenza di particolari pattuizioni, può pretendere dall’altro metà dell’eventuale avanzo (attivo) derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice, ossia, in concreto, del maggior valore risultante dall’edificazione della casa rimasta intestata al convenuto (costituente un cosiddetto conferimento «quoad usum»).

La concessione in uso di locali destinati all’esercizio dell’attività sociale da parte di un socio, o di terzi per esso, è configurabile quale apporto. In assenza di esplicito accordo fra i soci, la società non deve pigione per l’apporto dei locali in uso; per cui nell’ambito della liquidazione il socio che li apportò ha diritto a riacquistarne il possesso, ma non può pretendere rimunerazione alcuna per l’uso. II CCA 25.11.2013 N. 12.2011.199 (il TF ha respinto il 7.1.2015 il ricorso in materia civile 4A_21/2014)

44c Art. 261, 343 CPC

Cautelare – impugnabilità di cautelare intermedia – mezzi di coercizione indiretta

L’impugnabilità di una decisione cautelare «intermedia», resa dal giudice dopo aver sentito le parti, ma prima di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente – fatte salve nuove circostanze – sui provvedimenti richiesti e terminare la procedura cautelare, è ammessa dalla giurisprudenza (DTF 139 III 86 consid. 1).

La dottrina ha già avuto modo di stabilire che i mezzi di coercizione indiretta, quali la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5000.– e di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC, possono di principio essere ordinati d’ufficio.

49c Art. 68c, 49 LEF; 603 CC

Esecuzione nei confronti della comunione ereditaria? Nei confronti del curatore educativo?

I creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti della comunione ereditaria, ma possono escutere a loro scelta uno o più eredi che la compongono (consid. 4.1).

Il curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non è considerato quale rappresentante legale dei debitori minorenni giusta l’art. 68c cpv. 1 LEF. Sono invece ritenuti tali i genitori dei minori, qualora detengano l’autorità parentale, o il loro tutore, ove non siano sotto autorità parentale (consid. 5.1-5.2). CEF 2.2.2015 N. 15.2014.88