Il contributo di mantenimento
durante la separazione
Finché dura il matrimonio, quindi fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, il versamento di contributi alimentari tra i coniugi dipende dalle cosiddette disposizioni a tutela dell’unione coniugale.
Metodo di calcolo
Secondo la nuova giurisprudenza, i contributi di mantenimento vanno determinati secondo il cosiddetto metodo “a due fasi”: secondo questo metodo, si procede al riparto tra i coniugi e i figli, di regola nella proporzione di 2 a uno, dell’eccedenza che rimane dopo aver dedotto dal reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni.
Nei casi di ammanco, quando cioè i redditi della famiglia non sono sufficienti a coprire tutti i fabbisogni, il debitore del contributo di mantenimento ha diritto a conservare il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo.
La fine della convivenza non impedisce a un coniuge il diritto di mantenere, se le condizioni economiche della famiglia lo permettono, il tenore di vita precedente. In presenza di redditi familiari sufficienti per finanziare due economie domestiche separate non si giustifica di imputare all’uno o all’altro coniuge un reddito ipotetico, superiore a quello effettivo, fissare un contributo potenziale della sostanza, o non riconoscere spese già esistenti durante la vita comune.
Elementi per il calcolo del contributo
Reddito complessivo della famiglia
Per i dipendenti è determinante, di principio, il reddito effettivamente conseguito al momento del giudizio. Un reddito maggiore del reddito effettivo può entrare il linea di conto quando la persona interessata potrebbe effettivamente conseguire tale reddito maggiore, dando prova di buona volontà.
Per gli indipendenti è decisivo il reddito medio degli ultimi 3-4 anni, accertato mediante il bilancio e il conto perdite e profitti dell’azienda, oppure sulla base dei dati risultanti delle dichiarazioni fiscali, salvo nel caso di entrate costantemente in ribasso o in aumento, dove si può considerare come reddito determinante l’utile dell’anno trascorso, corretto con gli eventuali prelevamenti privati.
Entra in conto solo il reddito che serviva al mantenimento della famiglia, a esclusione di quello accantonato come risparmio (spetta a chi sostiene questa tesi dimostrare l’esistenza dei risparmi e rispettivamente la quota di risparmio accantonata).
Per calcolare il reddito mensile determinante si devono sommare il reddito del lavoro (comprensivo di indennità per vacanze, tredicesima, gratifica versata regolarmente e indennità forfetarie eccedenti il rimborso delle spese), ossia lo stipendio mensile netto (ottenuto dividendo per dodici lo stipendio annuo complessivo) e gli assegni familiari.
Non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare in particolare:
- le rendite complementari all’AVS/AI;
- le prestazioni versate dall’assistenza pubblica;
- gli assegni integrativi per i figli minorenni;
- la partecipazione alle spese domestiche di un figlio maggiorenne;
- il valore locativo di un immobile in proprietà (che è un dato meramente fiscale).
La ripresa o l’estensione dell’attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale può essere pretesa già prima dello scioglimento del matrimonio, qualora non ci si possa più attendere una ripresa della comunione domestica. Anche in questi casi, nondimeno, il metodo di calcolo rimane quello applicabile durante il matrimonio, vale a dire quello “a due fasi”. L’unica differenza consiste nell’imputazione a questo coniuge un reddito.
L’imputazione di un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente conseguito presuppone comunque che tale reddito sia effettivamente alla portata dell’interessato (considerando età, stato di salute, presenza di figli e loro età).
Fabbisogno
Il punto di partenza per il calcolo è il fabbisogno minimo del diritto esecutivo(art. 93 LEF), composto di:
- minimo base del diritto esecutivo (*);
- spese per l’alloggio (dedotta la quota dei figli e di eventuali conviventi,
- premio di cassa malati (assicurazione di base obbligatoria, assicurazioni complementari) o di altre assicurazioni sociali (in particolare premio AVS/AI per persone senza attività lucrativa),
- spese professionali (comprese quelle di trasferta);
- oneri assicurativi correnti (responsabilità civile, assicurazione mobilio, ecc.)
- imposte (da considerare unicamente nel caso in cui vi sia un’eccedenza).
(*) Il minimo base del diritto esecutivo ammonta:
1.Per debitore che vive da solo fr.1’200.–;
2.Per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento fr.1’350.–;
3.Per coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica fr.1’700.–;
Fabbisogno dei figli minorenni
Al minimo di base del diritto esecutivo (che ammonta a fr. 400.– mensili fino ai 10 anni rispettivamente a fr. 600.— dopo di allora, si aggiunge una partecipazione ai costi dell’alloggio (del 20% per il primo figlio e del 10% per il secondo), il premio della cassa malati e una parte delle imposte (che la madre deve assumere finché si vede cumulare il contributo di mantenimento ai propri redditi: 147 III 265, consid. 7.2), e si deduce l’assegno familiare. Altri costi d’aggiungere sono ad esempio quelli della bambinaia
Sulla priorità del contributo per i figli
Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova legge sul mantenimento dei figli minorenni.
Le nuove norme prevedono in particolare, tra le altre cose, la priorità dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne sugli altri obblighi analoghi del diritto di famiglia.
In caso di ammanco, ovvero quando i redditi di una famiglia che si separa non sono sufficienti a coprire tutti i fabbisogni, la quota disponibile (data dalla differenza tra il reddito e il fabbisogno minimo del coniuge chiamato a versare dei contributi di mantenimento, non andrà quindi più ripartita proporzionalmente tra il figlio e la madre, ma andrà in primo luogo destinata alla copertura del fabbisogno del figlio. Solo il rimanente dopo la copertura del fabbisogno del figlio potrà essere destinato al coniuge bisognoso di un contributo di mantenimento.
2. Il diritto del figlio a un contributo di mantenimento che comprenda i costi di accudimento
Oltre a coprire il fabbisogno in denaro, l’ammontare del contributo per il figlio deve anche ora garantirgli la possibilità di beneficiare del tipo di accudimento più adatto, sia da parte di terzi (p. es. una mamma diurna o un asilo) che da parte dei genitori stessi.
Al momento di fissare il contributo di mantenimento del figlio, occorrerà quindi tenere ad esempio conto dei costi di accudimento di quest’ultimo sostenuti dal genitore che se ne occupa.
L’importo del fabbisogno del figlio si calcola separatamente da quello del genitore affidatario.
Il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale (così come quello del divorzio) è competente solo per i contributi dovuti ai figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC
Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base alle loro possibilità.
Contributo per l’ex coniuge dopo il divorzio
Il coniuge che non può ragionevolmente provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, ha diritto a un contributo anche dopo il divorzio, come prevede l’art. 125 cpv. 1 CC. La norma contiene due principi apparentemente contraddittori: quello del “taglio netto” (clean break), secondo il quale ogni coniuge deve sopperire a sé stesso dopo il divorzio, e quello della solidarietà, secondo il quale i coniugi sopportano insieme le conseguenze della ripartizione dei compiti concordata durante il matrimonio.
L’obbligo al mantenimento si fonda sulle necessità del coniuge richiedente (che deve quindi allegarle e provarle) e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da costui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere (o riprendere o estendere) un’attività professionale per far fronte al proprio “debito mantenimento”.
Occorre anche verificare se ci si trova in presenza di un matrimonio senza ripercussioni negative sull’autonomia economica di un coniuge (per esempio matrimonio di breve durata, assenza di figli), nel quale caso il coniuge richiedente deve ritrovare la situazione in cui sarebbe se non si fosse sposato, oppure di un matrimonio con ripercussioni negative sull’autonomia economica di un coniuge (per esempio matrimonio di lunga durata, cure dovute ai figli, prolungata assenza dal mondo del lavoro,…), caso quest’ultimo in cui entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale anche dopo il divorzio. Nel caso di matrimonio con ripercussioni sulla vita di un coniuge, si dovrà per tanto calcolare l’eccedenza al momento della fine della convivenza, aggiungere il fabbisogno minimo attuale e dedurre il reddito che il coniuge è in grado di conseguire. Quello che resta è il contributo al quale questo coniuge ha diritto.
La nuova giurisprudenza del Tribunale federale ha evidenziato la priorità dell’automantenimento sul contributo. In altri termini, (già dalla separazione se non vi sono prospettive di ricongiungimento) il coniuge creditore è tenuto a riprendere o estendere l’attività lucrativa. Si deve sempre presumere che un’occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non vi siano ostacoli, come in particolare la cura di bambini piccoli.
Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto poi in particolare dei seguenti elementi:
1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2. durata del matrimonio;
3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4. età e salute dei coniugi;
5. reddito e patrimonio dei coniugi;
6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi, nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8. aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita.