Aspetti previdenziali e assicurativi

Print Friendly, PDF & Email

Aspetti previdenziali e assicurativi

Il sistema svizzero della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità comprende in particolare l’AVS, come pure la previdenza professionale.

L’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) è un’assicurazione obbligatoria, le cui rendite devono deve coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. La previdenza professionale serve, in aggiunta al primo, a mantenere il tenore di vita abituale dei pensionati in modo appropriato. I fondi della previdenza professionale sono vincolati a uno scopo di previdenza e sfuggono alla libera disposizione dell’assicurato.

L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e l’assicurazione per l’invalidità (AI) sono assicurazioni sociali obbligatorie e universali, che coprono tutta la popolazione che risiede o lavora in Svizzera. Dal primo gennaio 1997 (decima revisione) esse sono indipendenti dallo stato civile e garantiscono a uomini e donne la parità dei diritti.

Il primo pilastro è regolato solo dal diritto delle assicurazioni sociali  e gli assicurati non sono liberi di disporre dei loro diritti nell’ambito di una procedura di divorzio. Le prestazioni assicurative sono nondimeno uno dei criteri da considerare per il calcolo di un eventuale contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC) e per i coniugi è quindi indispensabile conoscere la loro posizione assicurativa prima di prendere decisioni sulla ripartizione della previdenza professionale, sullo scioglimento del regime matrimoniale e sul contributo di mantenimento.

Di rilievo è poi che i redditi ottenuti da entrambi i coniugi durante il matrimonio sono sommati e divisi a metà tra di loro. Il calcolo è eseguito d’ufficio dalla cassa di compensazione competente al momento in cui il secondo coniuge ha diritto alla rendita o quando è pronunciato il divorzio. Entrambi i coniugi beneficiano cosi all’età del pensionamento dei premi versati durante il matrimonio, indipendentemente dall’entità dei contributi dei singoli coniugi. La decima revisione dell’AVS ha introdotto dal 1 gennaio 1997 l’obbligo contributivo anche per le persone coniugate senza attività lucrativa. I contributi sono tuttavia considerati versati se il coniuge è assicurato all’AVS e ha un’attività lucrativa per la quale versa almeno il doppio del contributo minimo.

La legge sulla previdenza professionale prevede un’assicurazione obbligatoria per i salariati, a partire da un certo limite di reddito, e un’assicurazione facoltativa per gli indipendenti e per i salariati esentati dall’assicurazione obbligatoria.

Il sistema svizzero della divisione della previdenza professionale in caso di divorzio prevede la partecipazione agli averi della previdenza professionale accumulata in pendenza di matrimonio, indipendentemente dalla colpa e dal regime dei beni. Una parte delle conseguenze economiche del divorzio, e meglio il buco previdenziale del coniuge che non ha svolto un’attività lucrativa, viene così ridotta. Dell’ammanco previdenziale che si realizza dopo il divorzio per l’impossibilità di un coniuge di riprendere l’attività lucrativa va tenuto conto nell’ambito della fissazione del contributo di mantenimento.