Divorzio

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Il divorzio può essere ottenuto:

  1. con una richiesta comune dei coniugi (con accordo parziale o completo);
  2. unilateralmente da ogni coniuge dopo un periodo di separazione di due anni;
  3. per la rottura del vincolo matrimoniale (quindi per gravi motivi).

Nella pratica, anche a causa una giurisprudenza non sempre lineare e comunque tendenzialmente retrittiva nell’ammettere l’esistenza di motivi sufficienti per postulare il divorzio con una richiesta unilaterale prima che siano trascorsi due anni dalla separazione di fatto, solo i primi due motivi di divorzio (il divorzio su richesta comune dei coniugi e  il divorzio su richiesta unilaterale trascorsi due anni dalla separazione di fatto) sono rilevanti.

Il divorzio su richiesta comune dei coniugi

La volontà comune di divorziare è un motivo sufficiente per ottenere per la pronuncia del divorzio. I coniugi devono presentare al Pretore una domanda di divorzio comune e produrre la convenzione sugli effetti accessori del divorzio, con i documenti necessari allegati.

Nel caso i coniugi siano d’accordo su tutte le conseguenze accessorie (affidamento dei figli, autorità parentale, contributi alimentari, liquidazione del regime matrimoniale, ecc.), essi possono introdurre un accordo completo che regoli tutte le conseguenze accessorie. Il giudice, prima di omologare la convenzione, dovrà esaminare che i coniugi l’abbiano conclusa liberamente e dopo matura riflessione, che la stessa sia chiara, completa e non manifestamente iniqua.

Nel caso in cui i coniugi fossero d’accordo solo su alcuni punti (ad esempio solo sul principio del divorzio e l’affidamento dei figli, ma non sui contributi di mantenimento), essi possono domandare al giudice di decidere sui punti controversi. La procedura sarà allora di tipo litigioso limitamente a questi aspetti controversi.

Il divorzio su richiesta unilaterale

Se sono trascorsi due anni dalla separazione di fatto, ogni coniuge può chiedere (e ottenere) che venga decretato il divorzio, anche senza l’accordo dell’altro.

Come detto, un coniuge potrebbe chiedere il divorzio prima che sia trascorso il termine di due anni dalla separazione di fatto, qualora non si possa ragionevolmente pretendere da lui, per l’esistenza di motivi gravi, la continuazione dell’unione coniugale. Tale motivo, sussidiario rispetto alla separazione biennale, viene però riconosciuto solo in casi particolari.