I decreti #supercautelari e i decreti supercautelari nelle more istruttorie non sono impugnabili

Print Friendly, PDF & Email

I decreti supercautelari, ovvero i  provvedimenti emessi senza sentire la controparte, non sono mai atti impugnabili.

In una  sentenza del  22 dicembre 2011 (I CCA 2011.126), il Tribunale  d’appello ha avantutto  ricordato che le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili, fermo restando che, trattandosi di controversie patrimoniali, l’appello è ammissibile unicamente ove “il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Dandosi protezione del figlio l’appellabilità di decisioni cautelari è però ammissibile senza riguardo a questioni di valore. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC).

La massima istanza cantonale ha poi evidenziato come il Tribunale federale abbia in precedenza che non solo i provvedimenti “supercautelari” non sottostanno a impugnazione come tali, ma ha anche indicato, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provve­dimento superprovvisionale (come il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare ancora lo scorso 1° febbraio 2013 nella sentenza di cui all’inc. 5A 37/2013)

Si noti poi che il fatto che il Pretore dovesse eventualmente menzionare nel  decreto supercautelare che contro il provvedimento è dato appello è irrilevante, poiché tale eventuale indicazione erronea non può creare una via di ricorso inesistente.

In una seconda sentenza del medesimo 22 dicembre 2011 (I CCA 11.2011.186), il Tribunale d’appello ha evidenziato che se le parti non hanno ancora avuto modo  di determinarsi sulle risultanze istruttorie, il giudice non può fondarsi su queste ultime ai fini della decisione e non può quindi statuire “definitivamente” sull’istanza cautelare. Da ciò deriva che un decreto cautelare emesso nelle more istruttorie (ciò in pendenza di procedura) non può considerarsi appellabile a norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC.