In una sentenza del 24 giugno 2010, la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello ha ribadito che, di principio, il decreto ingiuntivo del diritto italiano costituisce un titolo di rigetto definitivo.
Il procedente deve produrre una copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo, corredata dalle attestazioni riferite alla sua notifica e dall’attestazione dell’esecutività del provvedimento,.
Va avantutto ricordato che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. gli atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF.
Pertanto, il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l’art. 25 CL, se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti. Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato, l’escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la conseguente autorità di cosa giudicata del decreto, oppure decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo.
Va pure rammentato che la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Per l’autenticità della decisione (art. 46 n. 1 CL), giova rilevare che non è richiesta una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, né mediante la postilla prevista all’art. 3 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (art. 49 CL).