Il Municipio non ha la legittimazione per ricorrere

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In una sentenza del 24 aprile 2013 (inc. 52.2013.182) il Tribunale cantonale amministrativo, ha ricordato che per costante giurisprudenza del Tribunale, il municipio non ha la legittimazione a ricorrere.

In effetti, il municipio è soltanto l’organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ti-cino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all’autorità giudiziaria.Legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico; diversamente da quest’ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8).Il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest’ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l’autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48).Secondo il TRAM, non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all’ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi).