Di norma, per il calcolo del contributo di mantenimento ci si fonda sul reddito effettivo dei coniugi. Qualora un coniuge sia in grado di guadagnare un reddito maggiore dando prova di buona volontà, è però possibile imputargli tale reddito maggiore quale reddito ipotetico.
L’imposizione di un reddito ipotetico presuppone che lo svolgimento di tale attività sia esigibile e alla concretamente possibile.
Con riferimento alla questione dell’esigibilità di un reddito ipotetico, il giudice deve in particolare verificare se, ad esempio, la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa da parte del coniuge inattivo professionalmente durante il matrimonio può essergli imposta tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua formazione professionale.
Esigibilità e possibilità reale sono requisiti cumulativi.
Pertanto, in una sentenza del 29 giugno 2015, il Tribunale federale aveva indicato che qualora manchi la possibilità di accrescere il reddito, non può esservi imposizione di un reddito ipotetico.
Addirittura, secondo il Tribunale federale, l’imposizione di un reddito ipotetico non entrava in linea di conto qualora la diminuzione della propria capacità contributiva non poteva essere “revocata”. Ciò finanche nel caso in cui il coniuge ha diminuito il reddito abusivamente per danneggiare l’altro coniuge (BGE 128 III 4).
Giustamente, la dottrina ha criticato questa giurisprudenza ingiusta.
Finalmente, in una recentissima sentenza del 2 maggio 2017, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale, il Tribunale federale ha deciso che anche quando la diminuzione della capacità contributiva non possa più essere “revocata”, l’imposizione di un reddito ipotetico maggiore di quello effettivo è possibile se un coniuge ha diminuito il reddito per danneggiare l’altro coniuge e sottrarsi ai suoi obblighi di mantenimento.