Licenza edilizia: validità, rinnovo e impugnazione

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La licenza edilizia è un atto amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Essa abilita il richiedente a realizzare l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 627).

Per evitare che a distanza di tempo dal rilascio dell’autorizzazione vengano realizzate opere edilizie non più conformi al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso alla licenza edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE).

Scopo della limitazione temporale è quello di obbligare il beneficiario di una licenza rimasta inutilizzata per oltre due anni a sottoporre nuovamente il progetto all’autorità al fine di verificare se l’accertamento di conformità espresso in precedenza sia ancora valido o debba essere aggiornato in funzione di eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute nel frattempo (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE, n. 859).

La licenza decaduta per mancato avvio dei lavori nel termine di validità – perentorio in quanto fissato dalla legge – diventa per principio inutilizzabile. Perde qualsiasi efficacia. Le opere autorizzate non possono più essere messe in cantiere senza aver prima conseguito un nuovo permesso.

In assenza di una disposizione di legge che lo escluda, il rinnovo di licenze scadute a causa del mancato avvio dei lavori nel termine biennale di validità, è tuttavia ammesso all’unica condizione che il diritto applicabile non si sia modificato.

Il rinnovo, in questi casi, non si configura né come un prolungamento del termine perentorio di validità, né come un ripristino del permesso iniziale, ormai decaduto, bensì come una nuova licenza.

Sebbene escluda qualsiasi forma di pubblicità, sia per la domanda, sia per la decisione di rinnovo, l’art. 21 cpv. 2 RLE dichiara in ogni caso applicabile la procedura seguita per la concessione della licenza (ordinaria o della notifica). Ciò significa che qualora la licenza da rinnovare sia stata rilasciata secondo la procedura ordinaria, previo avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il rinnovo presuppone il conseguimento di un nuovo avviso favorevole da parte dell’autorità cantonale; avviso, che – di principio – dovrebbe limitarsi ad accertare che il diritto federale e cantonale concretamente applicabile non è stato nel frattempo modificato.

Posto come la mancata pubblicità costituisce una facilitazione procedurale suscettibile di pregiudicare i diritti di difesa di eventuali terzi interessati a contestare l’intervento, impedendo loro di opporsi al rinnovo della licenza, sarebbe in sé preferibile una pubblicazione, nell’interesse della sicurezza del diritto, se non della domanda di rinnovo, quantomeno della decisione che l’accoglie (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 14 LE, n. 882). Questa pubblicazione non è però imposta dalla legge.

Nella misura in cui sono legittimati, a questi terzi deve comunque essere data facoltà di impugnare la licenza rinnovata, anche in assenza di opposizione, entro il termine di 15 giorni da quando ne hanno avuto o avrebbero dovuto prenderne conoscenza facendo uso della necessaria diligenza (art. 46 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1993 n. 34; STA 52.2002.54/55/56/57 del 4 febbraio 2003 consid. 2.3; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 6 LE, n. 779). Momento, quest’ultimo, che coincide con l’inizio dei lavori, riservati i casi in cui lo precede.