Mantenimento del figlio: Diritto di regresso dello Stato per le spese anticipate per il collocamento di un minorenne?

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I contributi di mantenimento in favore di un figlio spettano al figlio stesso. Secondo l’art. 289 cpv. 2 CC, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento, che ha quindi un diritto di regresso.

Pertanto, se un figlio viene affidato a terzi, costoro sono dei cosiddetti genitori affilianti che hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate al figlio. In Ticino, l’ammontare del compenso che spetta al genitore affiliante viene stabilito in base alle raccomandazioni diramate dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Quando lo Stato anticipa tale compenso (in particolare per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), esso ha facoltà di regresso sui genitori facendo capo ai parametri applicabili in materia di assistenza sociale, quando il collocamento sia stato deciso da un’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 67 e 70 del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1).

Si noti che il fatto che i genitori si oppongano al collocamento del figlio non giustifica un esonero dei medesimi dalla partecipazione alle spese (art. 68 cpv. 2 del citato regolamento), quando questi non possono reputarsi indigenti.

Si noti pure che l’ammontare delle spese di collocamento va determinato in conformità alle ordinanze amministrative applicabili nel rispettivo Cantone (DTF 141 III 404 consid. 4.2.2 con rinvio al­l’art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin: RS 211.222.338; nel Ticino: art. 67 cpv. 1 del noto regolamento) e non in base alle Tabelle di Zurigo (ovvero alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e del­l’orientamento professionale del Canton Zurigo) con le quali di norma si determina l’entità di un contributo di mantenimento.