Sentenza di divorzio quale titolo di rigetto dell’opposizione per il contributo a favore di un figlio maggiorenne in formazione?

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Il 1° marzo 2018 il Tribunale federale ha deciso (Sentenza TF 5A_204/2017 ) che una sentenza di divorzio che prevede il pagamento di un contributo di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne costitisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, nella misura in cui essa preveda esplicitamente l’ammontare e la durata dell’obbligo di mantenimento.

Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

Per un contributo di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne la sentenza di divorzio, per costituire un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, deve indicare l’ammontare e la durata dell’obbligo di mantenimento.

Se l’obbligo di versamento è sottoposto a una cosiddetta condizione risolutiva, tipicamente che il figlio non sia in grado di far fronte al suo mantenimento, spetta al genitore escusso fornire la prova documentale che tale condizione è adempiuta.

Per quanto attiene in generale il contributo di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne, si osserva che una volta il contributo di mantenimento era previsto solo fino al raggiungimento della maggiore età e, se il figlio voleva un mantenimento anche successivo, doveva agire in giustizia.

Sia considerato l’abbassamento della maggiore età da 20 a 18anni, sia per non costringere i figli ad agire il giudice, la giurisprudenza prevede ora che già nelle sentenze di divorzio va previsto che il contributo venga versato fino al termine della formazione.

Una volta il Tribunale federale aveva (giustamente) indicato che un padre non deve essere degradato alla funzione di bancomat, nel senso che un figlio non può pretendere il mantenimento del padre e nel contempo rifiutare qualsiasi contatto con lui. In successive sentenze, purtroppo, questa limitazione è stata stemperata. Secondo giurisprudenza un genitore può negare contributi di mantenimento a un figlio solo se la mancanza di relazioni con il medesimo va ascritta a colpa eslusiva del figlio.

In altri termini, il figlio deve avere provocato l’interruzione dei rapporti personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerne, con il suo contegno particolarmente litigioso oppure con la sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei confronti di un genitore divorziato, quand’anche oggettivamente riprovevole, va apprezzato con prudenza, dovendosi tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio e delle tensioni che ne derivano.

Comunque, più il figlio cresce, tuttavia, meno la cautela si giustifica. Se il figlio persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo la maggiore età, ciò può assurgere a colpa.