Di seguito, si indicano alcuni tratti del nuovo diritto di protezione dell’adulto, così come riportati nel messaggio del consiglio federale del 2006.
Dalla sua entrata in vigore nel 1912, il vigente diritto della tutela (art. 360–455 CC) e non rispecchia più la realtà odierna.
Uno degli obiettivi della revisione che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2013 è la promozione del diritto all’autodeterminazione.
Nel capo «Delle misure precauzionali personali» (art. 360–373), il disegno propone due nuovi istituti giuridici. Si tratta, da una parte, del mandato precauzionale che permette a chi ha l’esercizio dei diritti civili (capacità di agire) di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali, o alla rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Dall’altra, vi sono le direttive del paziente che consentono a chi è capace di discernimento non soltanto di designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto, ma anche di designare una persona fisica con potere decisionale nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
Per i casi in cui una persona diviene temporaneamente o durevolmente incapace di discernimento, per esempio verso il termine della sua vita, la prassi attuale ha
sviluppato molteplici sistemi pragmatici. Il nuovo diritto della protezione degli adulti vuole pertanto tenere conto della necessità – per i congiunti di persone incapaci di discernimento – di poter prendere essi stessi determinate decisioni prescindendo dall’intervento di un’autorità. È così consolidata la solidarietà in seno alla famiglia e si evita che le autorità debbano sistematicamente istituire curatele.
Sul modello di alcune leggi cantonali, determinate cerchie di congiunti devono avere il diritto di acconsentire a un trattamento medico o di rifiutarlo (art. 378), sempre che
il paziente non abbia anticipatamente impartito direttive in proposito. Sono fatte salve le particolari normative prescritte da leggi speciali, per esempio per la sterilizzazione, la medicina dei trapianti o la ricerca. Inoltre, il disegno accorda al coniuge e al partner registrato della persona incapace di discernimento il diritto di aprire la corrispondenza, di provvedere all’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e di compiere tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento (art. 374).
Le persone incapaci di discernimento che vivono in istituti non beneficiano sempre della necessaria protezione. Il disegno tenta di porre rimedio a questa situazione (art. 382–387) prescrivendo tra l’altro che, per rendere trasparente quali siano le prestazioni fornite, l’istituto concluda un contratto di assistenza scritto con queste persone. Sono inoltre definite le condizioni che rendono ammissibili le misure restrittive della libertà di movimento. Infine, i Cantoni devono essere tenuti a vigilare sugli istituti di accoglienza o di cura che assistono persone incapaci di discernimento.
Le attuali misure tutelari istituite dall’autorità, segnatamente la tutela, l’assistenza legale e la curatela, hanno contenuto predeterminato e non tengono perciò sufficientemente conto del principio di proporzionalità.
Si intende sostituire le attuali misure con un unico istituto giuridico, la curatela (art. 390–425), quando una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza e il sostegno fornito alla persona bisognosa di aiuto dalla famiglia o da
servizi pubblici o privati è insufficiente. In futuro, le autorità non ordineranno misure standardizzate, ma prenderanno decisioni «su misura», così da fornire nel singolo caso soltanto l’assistenza statale realmente necessaria.
Il disegno distingue quattro generi di curatele: l’amministrazione di sostegno, la curatela di rappresentanza, la curatela di cooperazione e la curatela generale. Un’amministrazione di sostegno sarà istituita soltanto con il consenso della persona bisognosa di aiuto e lascerà sussistere l’esercizio dei diritti civili. Nella curatela di rappresentanza, l’interessato è obbligato dagli atti del curatore. Tenuto conto della situazione, l’autorità può limitare la capacità di agire. La curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla. Infine, la curatela generale è l’istituto che succede all’interdizione (art. 369–372 CC) e priva per legge l’interessato della capacità di agire.
L’amministrazione di sostegno, la curatela di rappresentanza e la curatela di cooperazione possono essere combinate tra loro. Se per la curatela generale la sfera di compiti del curatore comprende tutto quanto concerne la cura della persona e del patrimonio, nonché la cura delle relazioni giuridiche, per le altre curatele tale sfera deve essere definita dall’autorità secondo i bisogni dell’interessato, deve cioè essere confezionata su misura.
Le norme sul ricovero in un istituto a scopo di assistenza (art. 429–439) estendono la protezione giuridica e colmano le lacune del diritto vigente. Tra l’altro è limitata la competenza del medico di decidere il collocamento e vengono sancite nella legge importanti prescrizioni procedurali. Sono inoltre previsti il diritto di designare una persona di fiducia e l’obbligo dell’autorità di verificare periodicamente se sussistono ancora le condizioni che hanno reso necessario il ricovero. Inoltre, viene introdotta una disciplina esaustiva di diritto federale concernente il trattamento stazionario in assenza di consenso da parte dell’interessato. A tale riguardo si tenta di tutelare nella più ampia misura possibile il diritto all’autodeterminazione. I Cantoni possono abilitare l’autorità a ordinare un trattamento ambulatoriale contro la volontà dell’interessato.
L’attuale organizzazione del diritto della tutela manca di unità e trasparenza. Se nei Cantoni romandi l’autorità tutoria è di regola un’autorità giudiziaria, in diversi Cantoni della Svizzera di lingua tedesca operano in veste di autorità tutorie persone la cui elezione è politica e che non dispongono necessariamente delle competenze necessarie al loro ufficio. Gli specialisti del settore chiedono da tempo di migliorare questa situazione. Alcuni Cantoni l’hanno già fatto o hanno avviato i lavori necessari. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto, tutte le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti e dei minori saranno prese da un’unica autorità specializzata (art. 440). Spetterà ai Cantoni disciplinare l’organizzazione interna: essi determineranno segnatamente il numero dei membri del collegio giudicante. Contrariamente a quanto previsto dall’avamprogetto, essi potranno designare quale autorità specializzata un’autorità amministrativa o un tribunale. La libertà dei Cantoni per quanto concerne l’organizzazione è tutelata nella più vasta misura possibile.