Misure a protezione dell’unione coniugale: autorità parentale e affidamento: art. 176 cpv. 3, 298 al. 2, 301a CC

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In una recente sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale federale ha rammentato le regole valide per l’autorità parentale e l’affidamento (custodia) di un minore.

Autorità parentale. L’autorità parentale congiunta costituisce ormai la regola. Essa comprende anche il diritto di stabilire il luogo di residenza del figlio (art. 296 cpv. 2 e 301a cpv. 1 CC). Se necessario per il bene del figlio, l’autorità parentale può essere attribuita in esclusiva a uno dei genitori nel quadro del divorzio o delle misure a protezione dell’unione coniugale (art. 298 cpv. 1 CC).

I genitori non coniugati o divorziati che esercitano congiuntamente l’autorità parentale devono pertanto decidere congiuntamente presso quale di loro il figlio dovrà abitare. In caso di disaccordo, la scelta del luogo di residenza del figlio, e quindi l’attribuzione alla custodia, viene decisa dal giudice (art. 298 cpv. 2 e 301a cpv. 5 CC). La custodia del figlio può quindi essere attribuita a uno solo dei genitori, anche se l’autorità parentale resta congiunta.

In particolare, la nostra massima istanza giudiziaria ha ricordato che un genitore non può dedurre dal principio dell’autorità parentale congiunta il diritto di effettivamente occuparsi in modo paritetico del figlio (sentenza 5A_266/2015 del 24 giugno 2015, consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 del 26 maggio 2015, consid. 4.4.3).

Il genitore affidatario non può modificare il luogo di residenza del figlio senza l’accordo dell’altro genitore o del giudice, nella misura in cui il nuovo luogo di residenza si trovi all’estero o abbia un’importante influsso sull’esercizio dell’autorità parentale o dell’esercizio del diritto al mantenimento delle relazioni personali (art. 301a cpv. 2 CC) (consid. 5.2.2).

Custodia. L’interesse del figlio è l’aspetto determinante per l’attribuzione del diritto di custodia. Tra i criteri essenziali da considerare vanno annoverati le relazioni personali tra i genitori e il figlio, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro predisposizione ad occuparsi personalmente della cura del figlio e a favorire i contatti con l’altro genitore. Di principio, va scelta la soluzione che, con riferimento alle circostanze del caso concreto, risulta essere la soluzione migliore per garantire uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale del minore. Qualora entrambi i genitori offrano garanzie equivalenti, la preferenza va data —con riferimento all’attribuzione della custodia di un figlio in età scolastica o sul punto di esserlo —al genitore che si rivela essere il più disposto ad avere e mantenere durevolmente la custodia del figlio, occuparsi di lui ed educarlo personalmente (consid. 5.2.3 et 5.3).