Giusta l’art. 129 cpv. 1 CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa.
Il cambiamento che impone una regolamentazione diversa rispetto a quella prevista dalla sentenza di divorio deve essere duraturo, sostanziale e imprevedibile, ad esempio perche’, il fabbisogno di un ex-coniuge e’ notevolmente aumentato (ad es. per la nascita di un figlio), il suo reddito diminuito, il reddito della beneficiaria del contributo essendo aumentato o il di lei fabbisogno diminuito.
Decisivo nell’ambito di una procedura di modifica di una sentenza di divorzio, secondo la giurisprudenza, è il raffronto tra la situazione al momento del divorzio risulta dalla sentenza e la situazione attuale.