Modifica dei contributi di mantenimento previsti in una sentenza di divorzio, già in via cautelare?

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In primo luogo è opportuno ricordare che i contributi di mantenimento a favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere ridotti, soppressi o temporaneamente sospesi “se la situazione muta in maniera rilevante e durevole” (art. 129 cpv. 1 CC).

I contributi di mantenimento per figli minorenni, poi, possono essere modificati o tolti dal giudice, su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l’art. 134 cpv. 2).

La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone che la situazione economica dell’una o dell’altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato.

In una causa promossa per ottenere la modifica di una sentenza di divorzio, il giudice può modificare o sopprimere i contributi già in via cautelare, ma ciò solo a titolo eccezionale e con grande cautela quando la situazione economica appaia chiaramente mutata già a un sommario esame e non permetta di pretendere che l’obbligato continui a versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo.

Nel dubbio, i contributi precedenti vanno mantenuti (RtiD II-2015 pag. 791 consid. 7 con rimandi). Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito al­l’azio­ne di modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo (DTF 117 II 369 consid. 4c) – fin dall’introduzione del processo, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito.

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una riduzione o una soppressione cautelare di contributi di mantenimento in una causa tendente alla modifica di una sentenza di divorzio è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari.

Questo è il caso, ad esempio, qualora non si possa esigere che il debitore attenda la decisione di merito per vedere sopprimere o ridurre i contributi alimentari stabiliti nella sentenza di divorzio (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore.