Nota sulla responsabilità del medico

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In merito alla questione della responsabilità del medico, occore avantutto precisare che  la relazione fra medico privato e paziente viene qualificata come mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO, sicché
la responsabilità del medico è retta dai principi generali dedotti dall’art.398 CO, fermo restando che in base agli art. 398 cpv. 1 e 321e CO la responsabilità del mandatario si ric

ollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO).

 


La responsabilità del medico presuppone pertanto, cumulativamente:(1)   una violazione dell’obbligo contrattuale di diligenza,(2)   un danno,

(3)   un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno,

(4)    nonché la colpa, che viene presunta.

Nella sua qualità di mandatario il medico è come detto responsabile verso il suo mandante della fedele e diligente cura degli affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'”affare affidatogli” non è però la guarigione, trattandosi di un risultato che il medico non è in grado di garantire, bensì la prestazione di cure in maniera conforme alle regole dell’arte medica, tendenti alla guarigione.

Il medico opera così in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza. In particolare è riscontrabile una violazione dell’obbligo di diligenza quando il medico incorre in un errore nella diagnosi o nella cura, perché non ha seguito le regole dell’arte generalmente riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in caso di violazione da parte sua degli obblighi di informazione.

Spetta al paziente provare la violazione delle regole dell’arte medica.