Obbligo di richiedere la condanna nella valuta estera del debito

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Quando si agisce in giustizia per un debito in valuta estera, la domanda di condanna va espressa nella medesima valuta.

Ancora in una sentenza dello scorso anno (TF 26 aprile 2017 4A_3/2016 consid. 4.1) il Tribunale federale ha infatti confermato che in caso di debiti contratti in valuta estera il creditore può unicamente pretendere dal debitore di essere tacitato nella valuta straniera stabilita (art. 84 cpv. 1 CO; DTF 134 III 151 consid. 2.2).

Di conseguenza, nel quadro di una procedura volta al riconoscimento di un credito espresso in valuta estera, il giudice può riconoscere solo il diritto al pagamento in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4).

Chi si rivolge alle autorità giudiziarie elvetiche facendo valere un credito in valuta straniera deve pertanto pretenderne il pagamento in tale valuta, ritenuto che se (per sbaglio) postula invece un pagamento in franchi svizzeri, la petizione va respinta.