Possibile richiedere attribuzione in proprietà dell’abitazione coniugale nel divorzio?

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Il Tribunale d’appello si è recentemente confrontato con il caso di una moglie che chiedeva che in esito al divorzio l’attribuzione in proprietà dell’abitazione coniugale.

Al proposito, il Tribunale d’appello ha ricordato che dandosi un’abitazione familiare in proprietà di un coniuge, dopo il divorzio l’art. 121 cpv. 3 CC prevede unicamente la possibilità di attribuire all’altro coniuge – contro indennizzo – un diritto d’abitazione, per altro di durata limitata.

In altri termini, il legislatore ha scientemente rinunciato invece a prevedere un trasferimento di proprietà (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizio­ne, n. 1 ad art. 121). L’art. 205 cpv. 2 CC, che autorizza l’attribuzione di un bene a un coniuge dietro compenso all’altro coniuge, si applica unicamente a beni in comproprietà o in proprietà comune (Gloor, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC; Hausheer/Aebi-Mül­ler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 205 CC; Steinauer in: Commentarie romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 205).

Ne discende che quando l’abitazione coniugale è in proprietà esclusiva del marito, la possibilità di assegnare tale fondo dopo il divorzio in proprietà esclusiva alla moglie non entra in considerazione.