Nell’ambito della fissazione dei contributi di mantenimento è possibile imputare al debitore un reddito ipotetico, qualora questo coniuge sia in grado di effettivamente guadagnare di più dando prova di buona volontà.
L’imposizione di un reddito ipotetico non ha carattere punitivo.
In una recentissima sentenza, del 29 giugno 2015, il Tribunale federale ha indicato che qualora manchi la possibilità di accrescere il reddito, non può esservi imposizione di un reddito ipotetico.
Addirittura nel caso in cui il coniuge ha diminuito il reddito abusivamente per danneggiare l’altro coniuge, l’imposizione di un reddito ipotetico non entra in linea di conto qualora la diminuzione della propria capacità contributiva non possa essere “revocata” (5A_34/2015).